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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17212/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Maniscalco ha impugnato la sentenza del Tribunale di Patti contestando la qualificazione e chiedendo l'assoluzione (mira a dimostrare l'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della figlia, sostenendo una possibile fuoriuscita accidentale del liquido dalla lavatrice). Artale, quale parte civile, ha impugnato per contestare l'erronea diversa qualificazione del fatto operata dal Tribunale, la contraddittorietà e l'incompletezza della motivazione in relazione al reato di cui all'art. 612 c.p., e per la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria introdotta con la costituzione di parte civile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputata Maniscalco (perché fondato su censure di merito/prove non sindacabili in Cassazione e perché la sentenza, reati puniti con pena pecuniaria/pena alternativa, rientra nell'inappellabilità ex art. 593 c.p.p.). Ha invece ritenuto fondato il ricorso della parte civile Artale: ha rilevato contraddittorietà e incompletezza della motivazione sul punto dell'inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della figlia e, soprattutto, la mancata pronuncia sulla domanda risarcitoria. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata limitatamente agli effetti civili e rinviata per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado d'appello. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Maniscalco e l'ha condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice che riceve un atto di impugnazione proposto con mezzo diverso da quello prescritt o di trasmettere gli atti al giudice competente; qui usato per giustificare la trasmissione degli appelli alla Corte di Cassazione.

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o pena alternativa; applicato per dichiarare inammissibile l'impugnazione dell'imputata.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 34, comma 1, lett. a))

    Modifica la disciplina dell'inappellabilità (richiamata in relazione all'art. 593 c.p.p.) per i reati puniti con pena pecuniaria o alternativa.

  • art. 568 (principio di conservazione del mezzo di impugnazione), cod. proc. pen.

    Principio richiamato: il giudice che riceve un atto impugnatorio con mezzo non idoneo verifica l'impugnabilità oggettiva e la volontas impugnationis e trasmette gli atti al giudice competente.

  • art. 612 c.p.

    Norma sul reato di minacce; la Corte ha valutato le censure della parte civile ritenendo carente la motivazione del Tribunale in relazione all'inattendibilità delle dichiarazioni rilevanti per questo capo.

  • art. 674 c.p. / art. 660 c.p.

    Norme richiamate per la qualificazione della condotta; la sentenza di merito aveva operato diversa qualificazione e quindi è stata contestata dalla parte civile.

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Norma introdotta dal d.lgs. 150/2022 richiamata: la Corte ha ritenuto che non si applica nel caso in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta prima del 30/12/2022, per cui non ha inciso sul procedimento in esame.

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto della particolare tenuità del fatto: la Corte costituzionale ha chiarito che, quando il giudice penale pronuncia proscioglimento per tenuità, deve comunque decidere sulle domande restitutive o risarcitorie della parte civile; la Cassazione ha richiamato questo principio per censurare la mancata pronuncia.

  • art. 538 cod. proc. pen.

    La parte della norma che escludeva la decisione sulle domande civili in caso di proscioglimento per tenuità è stata dichiarata incostituzionale: la Corte ha applicato il principio che impone al giudice penale di decidere anche sulle pretese civili quando pronuncia sentenza ex art. 131-bis.

  • artt. 74 e seguenti c.p.p.

    Norme procedurali relative alle restituzioni e al risarcimento che la parte civile può chiedere; richiamate nel contesto dell'obbligo del giudice penale di decidere sulle domande civili.

  • art. 24, comma 2 Cost. e art. 111, secondo comma, Cost.

    Citati in riferimento alla pronuncia della Consulta che ha ritenuto la precedente esclusione della decisione sulle domande civili incompatibile con il diritto di accesso alla giustizia e con la ragionevole durata del processo; questi principi hanno supportato l'obbligo di decidere sulle domande civili.

Massime di principio

  • Se l'impugnazione è proposta con un mezzo non competente, il giudice che la riceve deve valutare l'impugnabilità oggettiva e la volontas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
  • La Corte di Cassazione non è competente a riesaminare questioni di fatto e valutazioni della prova svolte dal giudice di merito; i motivi che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in Cassazione, salvo profili di travisamento o manifesta illogicità della motivazione.
  • Le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena pecuniaria o con pena alternativa sono inappellabili ai sensi dell'art. 593 c.p.p. (nella formulazione aggiornata), il che può rendere inammissibile il gravame dell'imputato quando la pronuncia rientri in tale fattispecie.
  • Quando il giudice penale pronuncia proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), è obbligato a decidere anche sulle domande di restituzione e risarcimento proposte dalla parte civile, alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto illegittima la mancata decisione sulle pretese civili.
  • Se la decisione penale omette di pronunciarsi sulle domande civili della parte costituita, la Cassazione può annullare la sentenza limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per la decisione sulla domanda risarcitoria.
  • Le modifiche legislative recenti (d.lgs. 150/2022 e connessi art. del c.p.p.) vanno interpretate alla luce della data di costituzione di parte civile: alcune novità procedurali si applicano solo se la costituzione è intervenuta dopo la loro entrata in vigore.

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