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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26701/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di rettifica del valore di un immobile oggetto di compravendita, con conseguente liquidazione di maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale. In primo grado la C.T.P. aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società per difetto di tempestivo deposito dopo il procedimento di reclamo/mediazione. In appello la C.T.R. aveva invece ritenuto ammissibile l'impugnazione e, nel merito, aveva ridotto il valore accertato del 30%, determinando il valore dell'immobile in euro 650.720,00, valorizzando la documentazione prodotta dalla contribuente sulle spese di ristrutturazione e sulla vetustà del capannone. La società ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, formalmente incentrato su omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sostenendo che la C.T.R. avrebbe adottato una soluzione intermedia e apodittica senza confrontarsi adeguatamente con la documentazione prodotta e con la natura non vincolante dei valori OMI, riferiti solo a immobili in condizioni normali. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale denunciando la violazione degli artt. 17-bis e 22 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo l'inammissibilità originaria del ricorso della società per tardivo deposito dopo la fase di mediazione/reclamo. La Corte ha però rilevato che il ricorso principale era redatto con tecnica di 'assemblaggio', mediante mera riproduzione di documenti, in violazione del requisito di autosufficienza ex art. 366 c.p.c., e ha inoltre osservato che la motivazione della C.T.R. non era apparente: il giudice di merito aveva fondato la decisione sulla concreta valutazione delle spese documentate di ristrutturazione e della vetustà del bene, ritenendo tali elementi idonei a superare la presunzione relativa desumibile dai valori OMI. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società per difetto di autosufficienza, ritenendo che l'atto fosse costruito con una tecnica di assemblaggio documentale incompatibile con l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Ha inoltre ritenuto che la censura sulla motivazione della sentenza di appello non fosse fondata, perché la C.T.R. aveva esposto una ratio decidendi intelligibile, basata su elementi fattuali specifici (ristrutturazioni documentate e vetustà del capannone) idonei a superare la presunzione relativa dei valori OMI. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato assorbito. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal resistente per sostenere che, nel procedimento di reclamo/mediazione tributaria, il mancato deposito tempestivo del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione; la censura non viene esaminata nel merito perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso principale.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    invocato insieme all'art. 17-bis per contestare la tempestività del deposito del ricorso/reclamo; il motivo incidentale resta assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    richiamato per veicolare la censura di nullità della sentenza per vizio di motivazione; la Corte precisa che l'anomalia motivazionale è rilevante solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte osserva che il motivo principale, pur richiamando apparentemente tale norma, in realtà mira a denunciare un vizio di motivazione; tuttavia la censura non supera il vaglio di ammissibilità per come formulata.

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    la Corte ritiene che il ricorso redatto mediante mera riproduzione di documenti non soddisfi il requisito di esposizione sommaria dei fatti e l'autosufficienza del ricorso, poiché maschera i dati rilevanti e non consente di ricostruire con chiarezza il percorso logico della censura.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la Corte ribadisce che la nullità ricorre solo in caso di assoluta mancanza o motivazione apparente, non già per semplice insufficienza argomentativa.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato come corrispondente, nel processo tributario, dell'obbligo di motivazione della sentenza; la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata violazione di tale obbligo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato insieme al comma 1-quater quale base per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la redazione del ricorso mediante mera giustapposizione o riproduzione integrale di documenti, senza un'esposizione sinteticamente organizzata dei fatti e delle ragioni di censura, integra violazione del requisito di autosufficienza e rende il ricorso inammissibile.
  • L'erronea indicazione della norma processuale richiamata nel motivo non determina di per sé l'inammissibilità del ricorso se la Corte è comunque in grado di qualificare correttamente il vizio denunciato sulla base dell'argomentazione svolta.
  • La nullità della sentenza per vizio di motivazione sussiste solo nei casi estremi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente il mero dissenso sulla valutazione delle prove o sulla completezza dell'argomentazione.
  • In materia di rettifica del valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, i valori OMI non costituiscono presunzioni assolute e possono essere superati da elementi probatori specifici, come la documentazione relativa a ristrutturazioni e alla vetustà del bene.
  • La valutazione del valore in comune commercio di un immobile è rimessa al giudice di merito quando la decisione si fonda su una concreta ponderazione degli elementi istruttori disponibili, e tale apprezzamento non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione intelligibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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