Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 7437/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento del D.M. n. 418/2025 dei decreti ministeriali modificativi successivi del D.M. n. 1115/2025 degli atti applicativi universitari dell’esclusione della ricorrente dalla graduatoria nazionale di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale nonché, ove occorra, del D.M. n. 557 del 04/08/2025 e delle Linee guida del 20/10/2025, nonché ogni ulteriore atto attuativo richiamato su Universitaly e/o comunicato agli Atenei, connesso alla determinazione degli esiti, alla penalizzazione, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento, nonché per l’ammissione con riserva al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

Giustizia amministrativa202602609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti ministeriali e universitari relativi agli esiti del semestre filtro di Medicina e Chirurgia, ai criteri di graduatoria e all'esclusione dalla graduatoria nazionale, con omissione di espressa impugnazione della graduatoria definitiva del 28 gennaio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, iscritta per l'a.a. 2025/2026 al semestre filtro del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e risultata non ammessa al secondo semestre dopo le prove d'esame, ha impugnato il D.M. n. 418/2025, i successivi decreti modificativi, il D.M. n. 1115/2025, gli atti applicativi universitari, l'esclusione dalla graduatoria nazionale e ulteriori atti attuativi relativi agli esiti, alle penalizzazioni, ai criteri di graduatoria e allo scorrimento, chiedendo cautelarmente l'ammissione con riserva e in sovrannumero. Il Collegio ha rilevato d'ufficio possibili profili di inammissibilità per omessa notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, individuabili nei candidati utilmente collocati in graduatoria, nonché ulteriori profili di improcedibilità per omessa tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026. Il ricorso era stato notificato senza che risultassero iniziative per individuare i controinteressati mediante accesso agli atti. Inoltre, il riferimento all'esclusione dalla graduatoria nazionale e agli atti conseguenti non è stato ritenuto sufficiente a integrare l'espressa impugnazione della graduatoria definitiva, atto conclusivo della procedura.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda cautelare né il merito. Ha dato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., avviso dei possibili profili di inammissibilità e improcedibilità. In particolare, ha evidenziato che, nelle impugnazioni di graduatorie concorsuali, devono essere considerati controinteressati necessari tutti i candidati utilmente collocati, le cui posizioni sarebbero incise dall'eventuale accoglimento, e che la notificazione ad almeno uno di essi costituisce condizione di ammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a. Ha inoltre rilevato che la graduatoria del 28 gennaio 2026 costituisce l'atto conclusivo della sequenza procedimentale e che la sua mancata tempestiva impugnazione potrebbe comportare la sopravvenuta carenza di interesse rispetto agli atti provvisori o endoprocedimentali impugnati. Il Collegio ha assegnato alle parti dieci giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie sulle questioni rilevate, prospettando la possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    la notificazione del ricorso ad almeno uno dei controinteressati costituisce condizione di ammissibilità dell'azione

    Nelle impugnazioni di graduatorie, la notificazione deve essere effettuata almeno a uno dei controinteressati necessari; sono tali i candidati utilmente collocati le cui posizioni sarebbero incise dall'eventuale accoglimento.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva non previamente discussa, deve darne avviso alle parti e assegnare un termine per il deposito di memorie.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, ove maturino le condizioni processuali per una decisione immediata.

  • D.M. n. 1115/2025, Allegato 1, § 13

    La disciplina della procedura prevede la conclusione mediante pubblicazione della graduatoria definitiva, individuata dal Collegio nella graduatoria pubblicata il 28 gennaio 2026.

Massime di principio

  • Nelle impugnazioni di graduatorie concorsuali, i candidati utilmente collocati sono controinteressati necessari quando l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere sulle loro posizioni; il ricorrente deve notificare il ricorso ad almeno uno di essi ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.
  • L'omessa notificazione a un controinteressato necessario costituisce un vizio di instaurazione del contraddittorio rilevabile d'ufficio e può determinare l'inammissibilità dell'azione.
  • Quando una procedura selettiva si articola in atti provvisori o endoprocedimentali e si conclude con una graduatoria definitiva, l'interessato deve impugnare tempestivamente quest'ultima; l'annullamento dei soli atti anteriori non è normalmente idoneo a incidere sull'assetto definitivamente consolidato.
  • Il riferimento generico agli atti conseguenti o all'esclusione dalla graduatoria non equivale all'espressa impugnazione della graduatoria definitiva, che deve essere specificamente individuata nell'atto introduttivo o con rituali motivi aggiunti.
  • La mancata tempestiva impugnazione della graduatoria definitiva può comportare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto contro atti provvisori o endoprocedimentali.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorsoScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.