Sentenza del 08/07/2015 n. 14226 - Corte di Cassazione
Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzione ex art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 - Presupposti - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione ICI prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 per gli anni 2004-2009. Ha contestato l'erronea applicazione delle diverse versioni della norma e, soprattutto, il riconoscimento dell'esenzione senza verificare concretamente se l'attività didattica fosse svolta con modalità non commerciali. La scuola riceveva infatti un corrispettivo dagli utenti; il giudice di merito aveva ritenuto irrilevante tale elemento perché l'ente operava in perdita e perseguiva finalità non lucrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, anche per la regolazione delle spese. La Corte ha stabilito che l'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento concreto e con modalità non commerciali delle attività nell'immobile. Per gli anni 2004 e 2005 trovava applicazione la formulazione originaria della norma, mentre le modifiche successive non avevano efficacia retroattiva. Il pagamento di corrispettivi da parte degli utenti è un elemento indicativo della natura commerciale dell'attività; il fatto che l'attività operi in perdita o persegua finalità ideali non è sufficiente a escluderne il carattere commerciale.
Norme richiamate
Art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'esenzione ICI riguarda gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività previste dalla norma.
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, e di un requisito oggettivo, relativo all'uso concreto dell'immobile per attività svolte con modalità non commerciali.
Art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il requisito soggettivo presuppone che l'ente non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
Art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248
La disposizione, entrata in vigore il 3 dicembre 2005 e abrogata il 4 luglio 2006, aveva esteso l'esenzione anche alle attività eventualmente commerciali, ma è stata considerata innovativa e non interpretativa, quindi non retroattiva.
Art. 39, d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla l. 4 agosto 2006, n. 248
L'esenzione si applica alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
La modifica ha ampliato l'ambito dell'esenzione, ma non ha eliminato la necessità di verificare concretamente le modalità di svolgimento dell'attività.
Art. 91-bis, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla l. 24 marzo 2012, n. 27
La norma ha precisato il requisito dello svolgimento con modalità non commerciali e ha disciplinato l'utilizzazione mista degli immobili, prevedendo un'applicazione proporzionale del beneficio.
Art. 2082 c.c.
La natura imprenditoriale dell'attività va valutata in senso oggettivo, considerando l'organizzazione economica e l'idoneità a remunerare i fattori produttivi; non è decisivo l'effettivo conseguimento di un utile.
Art. 2195 c.c.
Ai fini della rilevanza economica dell'attività è sufficiente un'idoneità almeno tendenziale dei ricavi al pareggio dei costi; l'assenza di profitto effettivo non esclude necessariamente la natura commerciale.
Massime di principio
- Le esenzioni fiscali sugli immobili destinati ad attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricettive o analoghe devono essere valutate verificando sia la natura dell'ente sia le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
- La qualificazione formale dell'ente come religioso, non lucrativo o avente finalità ideali non basta, da sola, a ottenere l'esenzione.
- Il pagamento di rette, quote o corrispettivi da parte degli utenti è un importante indice della natura commerciale dell'attività e deve essere valutato insieme agli altri elementi del caso concreto.
- La gestione in perdita non esclude il carattere commerciale: conta l'idoneità dell'attività a remunerare, almeno tendenzialmente, i fattori produttivi, non il risultato economico effettivamente conseguito.
- L'onere di provare il requisito oggettivo dell'esenzione grava sul contribuente o sull'ente che la richiede; non sono sufficienti documenti che attestino soltanto la destinazione astratta dell'immobile.
- Le modifiche normative che ampliano un'esenzione hanno natura innovativa, salvo diversa previsione, e non si applicano retroattivamente agli anni precedenti alla loro entrata in vigore.
- In caso di uso promiscuo dell'immobile, l'esenzione può spettare soltanto per la parte effettivamente destinata ad attività agevolate e svolte con modalità non commerciali, secondo la disciplina applicabile al periodo considerato.
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