Cassazione Penale, Sentenza n. 11926/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della sentenza di condanna per il reato di truffa pronunciata dal Tribunale di Como e confermata dalla Corte d'Appello di Milano. Denunciano molteplici vizi: mancato vaglio critico della attendibilità della persona offesa e dei testimoni (in particolare la presunta falsa testimonianza di Preito), esclusione o mancata acquisizione/valutazione di prove ritenute decisive (CD, audizione e confronto del teste Cava Borrega, perizia grafologica), utilizzazione di testimonianze ritenute incompatibili (Gentile, Morelli), vizio di correlazione tra capo di imputazione e istruttoria, errata valutazione documentale e probatoria che avrebbe dovuto portare all'assoluzione, e infine censura per mancata e viziata motivazione circa la negazione della sospensione condizionale della pena a favore di Volonterio Giovanni (ultra settantenne). Più avanti viene anche dedotta la prescrizione per un capo contestato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione centrale: i motivi rappresentano per la maggior parte una mera reiterazione delle doglianze già sollevate in appello e puntualmente esaminate e respinte dalla Corte di merito; mancata specificità e assenza di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata (aspecificità ai sensi dell'art. 581 c.p.p. e art. 591 c.p.p.). Il giudice di legittimità ha inoltre ricordato il divieto di rimettere in discussione in cassazione valutazioni di fatto e di credibilità dei testimoni, salvo manifeste contraddizioni non indicate dai ricorrenti. I motivi che richiedevano l'inutilizzabilità di singole prove sono stati ritenuti inammissibili per mancata indicazione dell'incidenza che la loro esclusione avrebbe avuto sulla "prova di resistenza". Quanto alla negazione della sospensione condizionale, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello adeguata. Conseguenze pratiche: inammissibilità dichiarata ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e pagamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 per colpa nella determinazione della inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p. comma 1 (lett. b), d), e))
Norma invocata dai ricorrenti per elencare i vizi di motivazione e di diritto; la Corte segnala che i motivi formulati rientrano nelle categorie già esaminate e non superano i requisiti di specificità richiesti per il ricorso in cassazione
art. 581 c.p.p.
Richiesta di esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle doglianze: la Corte ha ritenuto che i ricorrenti non abbiano assolto a tale obbligo, producendo motivi generici e non specifici
art. 591 c.p.p. comma 1 lett. c)
Richiama il vizio di aspecificità per mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata e costituisce motivo di inammissibilità del ricorso
art. 616 c.p.p.
Norma utilizzata per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi
art. 530 c.p.p.
Norma richiamata in rapporto al principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio; la Corte ricorda che la valutazione della prova attenente alla colpevolezza è rimessa al giudice di merito se motivata
art. 64 c.p.p.
Norma sugli avvisi in caso di incompatibilità del teste; la Corte ha ritenuto che la semplice denuncia in altro procedimento non basti a dimostrare l'incompatibilità quando non sussistono collegamenti di fatto e di prova
art. 110 c.p.p.
Richiamata dai ricorrenti in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto che la censura fosse di merito e non idonea a fondare il ricorso
art. 197 bis c.p.p.
Citata nella censura relativa all'utilizzabilità delle dichiarazioni; la Corte ha osservato che non sono stati dimostrati i presupposti per escludere le dichiarazioni contestate
Principi costituzionali (artt. 24, 25, 101, 111 Cost.) e art. 6 CEDU
Richiamati dai ricorrenti in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi fosse lesione degli stessi poiché le questioni erano state valutate e motivate dalla Corte di merito
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la mera ripetizione delle medesime doglianze già svolte in appello: il ricorso deve confrontarsi specificamente e puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata
- Le censure che mirano a rimettere in discussione la valutazione della credibilità dei testi e della persona offesa sono, di regola, inammissibili; solo palesi contraddizioni nella motivazione possono giustificare il sindacato di legittimità
- Chi invoca l'inutilizzabilità di singole prove deve spiegare l'incidenza che la loro esclusione avrebbe sulla "prova di resistenza": senza tale dimostrazione il motivo è inammissibile per aspecificità
- Per contestare la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale) occorre dimostrare che la motivazione del giudice è mancante, illogica o contraddittoria; una motivazione congrua e logica del giudice di merito è insindacabile in cassazione
- Le questioni di merito attinenti alla ricostruzione fattuale e alla valutazione probatoria restano principalmente di competenza del giudice di merito e non possono essere trasformate in generiche doglianze in sede di legittimità
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