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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600140

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento espropriativo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, comproprietario per la quota di un quinto di un'area sita in agro di Policoro e interessata da un procedimento espropriativo avviato dalla Regione Basilicata, ha presentato il 12 febbraio 2026 un'istanza per ottenere copia di atti relativi alla procedura, tra cui alcuni decreti del Presidente della Giunta regionale. A fronte del silenzio dell'amministrazione, qualificato come silenzio-rigetto, ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento del diniego tacito e l'accertamento del diritto di accesso. Ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, sostenendo di avere una posizione differenziata e qualificata quale comproprietario dell'area, un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti anche in funzione della possibile tutela contro un'occupazione sine titulo, nonché l'assenza di cause ostative all'accesso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto illegittima la preclusione al pieno esercizio del diritto di accesso perché il ricorrente, in quanto comproprietario dell'area coinvolta nel procedimento espropriativo, possiede una posizione differenziata e qualificata rispetto alla generalità dei consociati. Gli atti richiesti sono specificamente collegati alla sua posizione e l'interesse ostensivo è diretto, concreto e attuale, essendo funzionale anche all'eventuale attivazione di strumenti di tutela contro l'occupazione dell'area. Il giudice ha inoltre rilevato che gli atti rientrano nella nozione di documento amministrativo di cui all'art. 22, comma 1, lett. d), l. n. 241/1990 e che non risultano cause di esclusione ai sensi dell'art. 24 della stessa legge; l'accesso funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici gode, inoltre, di tendenziale preminenza ai sensi dell'art. 24, comma 7. Il silenzio-rigetto è stato annullato, con accertamento del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta e ordine alla Regione di consentire l'accesso entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. La Regione è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Il diritto di accesso spetta a chi dimostri una posizione differenziata e qualificata, nonché un interesse diretto, concreto e attuale collegato ai documenti richiesti.

  • art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990

    "documento amministrativo"

    Gli atti relativi al procedimento espropriativo rientrano nell'ampia nozione legislativa di documento amministrativo.

  • art. 24 l. 241/1990

    In assenza di evidenza di specifiche cause di esclusione, l'accesso non può essere negato; l'esistenza di un interesse qualificato del comproprietario è incompatibile con un diniego tacito non motivato.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    L'accesso funzionale alla cura e alla difesa di interessi giuridici gode di tendenziale preminenza nel bilanciamento con le esigenze di esclusione o limitazione dell'accesso.

Massime di principio

  • Il comproprietario di un bene coinvolto in un procedimento espropriativo vanta una posizione differenziata e qualificata che lo legittima ad accedere agli atti della procedura specificamente riferibili al bene e alla sua posizione giuridica.
  • L'interesse all'accesso è diretto, concreto e attuale quando la conoscenza degli atti amministrativi è funzionale alla valutazione o all'esercizio di strumenti di tutela contro un'occupazione potenzialmente sine titulo.
  • Gli atti adottati nell'ambito di un procedimento espropriativo rientrano nella nozione di documento amministrativo ostensibile ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), l. 241/1990, salvo la concreta sussistenza di una causa di esclusione prevista dalla legge.
  • L'accesso richiesto per la cura o la difesa di interessi giuridici riceve una tutela rafforzata ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. 241/1990 e non può essere impedito in via tacita in assenza di una specifica ragione ostativa.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecreto di esproprio e procedimento
RamiAccesso e trasparenzaEspropriazione per pubblica utilità
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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