Sentenza n. 1881/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - dell'ordinanza dirigenziale n. 248/2022 del 13.07.2022, recante ordine di demolizione del “soppalco” realizzato nell'immobile sito al secondo piano di Via Luca Landucci n. 2, catastalmente identificato al Foglio 96, particella 84, subalterno 500; di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, fra cui (ove occorrer possa): - l'ordinanza dirigenziale n. 257/2022 dell'11.07.2022, recante ordine di demolizione del “soppalco” realizzato nell'immobile sito al secondo piano di Via Luca Landucci n. 2, catastalmente identificato al Foglio 96, particella 84, subalterno 502; - l'ordinanza n. 258/2022 dell'11 luglio 2022, recante ordine di demolizione del “soppalco” realizzato nell'immobile sito al secondo piano di Via Luca Landucci n. 2, catastalmente identificato al Foglio 96, particella 84, subalterno 501.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza dirigenziale comunale recante ordine di demolizione del soppalco realizzato nell’immobile al secondo piano di via Luca Landucci n. 2, oltre a due ulteriori ordinanze di demolizione relative a soppalchi in unità immobiliari dello stesso edificio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, direttore dei lavori di interventi edilizi eseguiti in forza della SCIA n. 7701/2019 presentata dalla società promissaria acquirente e delegata dalla proprietà, ha impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un soppalco e, in via consequenziale, due ulteriori ordinanze riguardanti soppalchi nello stesso immobile. Ha dedotto, con quattro motivi, la violazione dei principi sull’autotutela e la tardività dell’intervento comunale sulla SCIA; l’erronea qualificazione dell’opera come soppalco; il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’ordine e l’impossibilità di eseguirlo. A sostegno del proprio interesse ha invocato il rischio di sanzioni e responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 29 d.P.R. 380/2001. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità per l’avvenuta spontanea ottemperanza del proprietario all’ordine di ripristino e ha contestato nel merito il ricorso.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto originario di legittimazione del direttore dei lavori. Il Collegio ha chiarito che la responsabilità prevista dall’art. 29 d.P.R. 380/2001 per il direttore dei lavori riguarda la conformità delle opere alle prescrizioni del permesso di costruire e alle relative modalità esecutive; non è configurabile, nei termini rilevanti per la legittimazione a impugnare la misura repressiva, quando l’intervento sia stato realizzato in forza di SCIA, che non contiene prescrizioni provenienti dall’amministrazione. La posizione qualificata del direttore dei lavori può rilevare, secondo la norma, nei casi e alle condizioni indicati per gli interventi assistiti da permesso di costruire, comprese la contestazione e comunicazione delle violazioni e, nei casi di totale difformità o variazione essenziale, la rinuncia all’incarico. Poiché il ricorrente stesso aveva dichiarato che le opere erano state realizzate sulla base di SCIA, mancava un presupposto essenziale della responsabilità invocata e non sussisteva una posizione differenziata idonea a fondare la legittimazione. Il ricorso è stato inoltre ritenuto improcedibile per la sopravvenuta spontanea esecuzione dell’ordine da parte del proprietario, fatto non contestato; non era applicabile l’art. 34, comma 3, c.p.a., perché il ricorrente non era il soggetto danneggiato legittimato a chiedere l’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori. Le censure di merito non sono state esaminate. Spese compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 29 d.P.R. 380/2001
Pertanto, quanto alla responsabilità del direttore dei lavori: - essa ricade sul professionista, solidalmente al titolare del permesso di costruire, al committente e al costruttore, solo a proposito della conformità delle opere al permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo: e tale delimitazione alla sola fase esecutiva è coerente con il ruolo, meramente esecutivo e non anche di progettazione delle opere, rivestita dal direttore dei lavori; - tale responsabilità, come letteralmente previsto dalla norma sanzionatoria, riguarda solo i casi di opere realizzate mediante un provvedimento tipico, quale il permesso di costruire: alle cui prescrizioni, come detto, il direttore dei lavori deve uniformarsi, mentre non può certo parlarsi di prescrizioni nel caso della SCIA, atto proveniente dal privato che legittima quest’ultimo ad intraprendere l’intervento, salvi i poteri repressivi comunali;
La responsabilità del direttore dei lavori rilevante ai sensi dell’art. 29 è limitata alla conformità delle opere alle prescrizioni e alle modalità esecutive del permesso di costruire. Non si estende, in questi termini, alle opere realizzate sulla base di SCIA, che non reca prescrizioni amministrative cui il direttore debba uniformarsi.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Né è qui possibile l’applicazione dell’art. 34 comma 3 c.p.a., atteso che essa circoscrive la possibilità di valutare la legittimità dei provvedimenti ai casi in cui “nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.”, fattispecie non applicabile a soggetti diversi dal danneggiato.
Quando l’annullamento perde utilità nel corso del giudizio, l’accertamento dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a. presuppone un interesse risarcitorio proprio del ricorrente; la disposizione non consente l’accertamento a soggetti diversi dal danneggiato.
Massime di principio
- Il direttore dei lavori è legittimato a impugnare un provvedimento repressivo edilizio solo se dimostra una posizione qualificata e differenziata collegata a una responsabilità prevista dalla legge per il suo ruolo; il mero rischio astratto di conseguenze professionali non basta.
- La responsabilità del direttore dei lavori prevista dall’art. 29 d.P.R. 380/2001 per la conformità delle opere alle prescrizioni e alle modalità esecutive riguarda gli interventi assistiti da permesso di costruire e non può essere automaticamente estesa agli interventi realizzati in forza di SCIA.
- L’accertamento dell’illegittimità previsto dall’art. 34, comma 3, c.p.a., quando l’annullamento non è più utile, richiede un interesse ai fini risarcitori riferibile al ricorrente quale soggetto danneggiato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1097/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1099/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 1098/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 4506/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 401/2026 - Campobasso, Sezione 1
- Sentenza · 8 ott 2026Sentenza n. 402/2026 - Campobasso, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →