Sentenza n. 8697/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento della comunicazione di esclusione della richiesta di ammissione in conto capitale del GSE prot. n. GSEWEB/ P20250811026 del 24/10/2025; della nota GSE del 26/07/2025, nonché ogni comunicazione inserita nel portale; se del caso della graduatoria pubblicata, di cui si sconoscono gli eventuali estremi di approvazione; ove occorrer possa dell’avviso Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste pubblicato il 19/04/2023, del Regolamento Operativo pubblicato il 21/07/2025, dell’allegato e delle relative FAQ; ogni atto presupposto, connesso e collegato, anche eventualmente richiamato nel testo del presente ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della richiesta di ammissione in conto capitale comunicata dal GSE, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (gestore del beneficio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la comunicazione del GSE di esclusione della richiesta di ammissione in conto capitale, nonché una precedente nota, le comunicazioni inserite nel portale, l'eventuale graduatoria e, ove occorrente, l'avviso ministeriale, il Regolamento Operativo, l'allegato e le FAQ. Nel corso del giudizio la ricorrente ha ritualmente dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto la compensazione delle spese. Le parti controinteressate costituite, che avevano svolto attività difensiva nella fase cautelare, si sono opposte alla compensazione.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio. Applicando l'art. 84, comma 2, c.p.a., ha posto a carico della ricorrente le spese degli atti processuali compiuti. In particolare, ha condannato la ricorrente al pagamento di 1.000 euro in favore di ciascuna delle due società controinteressate costituite, ritenendo l'opposizione di queste ultime alla compensazione una ragione per la condanna. Ha invece compensato le spese nei rapporti con il GSE, considerando rilevanti l'esito procedimentale con una nuova ammissione a benefici e la mancata opposizione del GSE alla compensazione.
Norme richiamate
art. 84, comma 2, c.p.a.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle
In caso di rinuncia al ricorso, il rinunciante è tenuto a pagare le spese degli atti processuali compiuti, salva la possibilità di compensazione valutata dal collegio in relazione alle circostanze del caso concreto.
art. 35, comma 2, lett. c, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza un'autonoma interpretazione nel caso concreto.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento, senza un'autonoma interpretazione nel caso concreto.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente proposta determina, una volta accettata dal giudice, l'estinzione del giudizio.
- Ai sensi dell'art. 84, comma 2, c.p.a., il rinunciante sopporta ordinariamente le spese degli atti processuali compiuti; la compensazione costituisce una valutazione discrezionale del collegio, che deve tenere conto delle circostanze concrete, dell'attività difensiva svolta e dell'eventuale opposizione delle parti.
- L'opposizione delle parti costituite alla compensazione delle spese può giustificare la condanna del rinunciante al pagamento delle spese in loro favore, mentre la mancata opposizione di un'altra parte e le vicende sopravvenute favorevoli al ricorrente possono fondare la compensazione nei relativi rapporti processuali.
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