Sentenza n. 2363/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento degli atti indicati nel ricorso introduttivo, nei motivi aggiunti e nel ricorso incidentale, puntualmente specificati nella parte motiva della presente decisione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di annullamento della SCIA alternativa al permesso di costruire e successivo ordine di demolizione relativo a opere pertinenziali sull’isola di Panarea
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari dell’immobile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’annullamento comunale della SCIA n. 33167 del 4 settembre 2023, relativa alla realizzazione di una cisterna interrata, una cantina interrata con WC, un locale tecnico e terrazzi loggiati presso un immobile sito in Panarea, nonché, con motivi aggiunti, l’ordine di demolizione n. 148 del 29 giugno 2024. Hanno dedotto, quanto al provvedimento sulla SCIA, la tardività dell’intervento comunale ai sensi dell’art. 19 l. 241/1990, la mancanza di uno specifico e attuale interesse pubblico, la violazione del legittimo affidamento e l’omesso bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, anche in ragione dell’avanzato stato dei lavori, oltre a travisamento, sviamento e difetto di istruttoria sulla collocazione dell’intervento rispetto alle aree PAI e sull’asserita incompatibilità geomorfologica. Hanno inoltre contestato il rilievo relativo al dimensionamento del locale tecnico e la motivazione fondata sulla sua presunta non conformità. Con i motivi aggiunti hanno dedotto l’illegittimità derivata dell’ordine di demolizione, l’eccesso di potere, l’omessa motivazione sull’interesse pubblico, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’omessa indicazione dell’area da acquisire. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, sostenendo l’illegittimità della SCIA per la ricaduta dell’intervento in area PAI P4/R4, per l’assenza del parere dell’Autorità di Bacino, per la natura di nuova costruzione e per il superamento dei limiti volumetrici relativi alla cantina e al locale tecnico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, annullando sia il provvedimento di annullamento della SCIA sia l’ordine di demolizione, e ha rigettato il ricorso incidentale. L’istruttoria disposta in corso di causa ha accertato, tramite l’Autorità di Bacino, che lo specifico intervento non ricadeva in area gravata da perimetrazioni PAI. Poiché l’annullamento della SCIA era fondato in modo espresso e centrale sull’assunto contrario, il provvedimento è risultato affetto da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria: la corretta verifica dell’interferenza dell’intervento con il vincolo costituiva presupposto indefettibile dell’esercizio del potere inibitorio o di ritiro. Il Comune non poteva sostenere la legittimità dell’atto mediante una motivazione postuma fondata sulla mera adiacenza del fabbricato principale all’area vincolata, quando tale ricostruzione non era stata posta alla base della determinazione impugnata. Quanto al locale tecnico, il TAR ha rilevato che il riferimento normativo corretto era all’art. 3, comma 2, lettera e), l.r. 16/2016, come sostituito dall’art. 4 l.r. 23/2021. Il mancato rispetto dell’altezza massima prevista per il regime della CILA non dimostrava, di per sé, l’illegittimità dell’opera realizzata sulla base di una SCIA alternativa al permesso di costruire. Inoltre, il Comune non aveva dimostrato che l’opera fosse urbanisticamente vietata, non aveva indicato una regola concreta diversa dal metodo dell’altezza media ponderale e aveva utilizzato il numero dei lati liberi come criterio non previsto dalla norma né decisivo, dovendo la natura di volume tecnico essere valutata soprattutto in base a requisiti funzionali. Il TAR ha altresì ritenuto che la SCIA si fosse consolidata, che i lavori fossero quasi ultimati e che il Comune non avesse indicato specifiche ragioni di interesse pubblico né effettuato un effettivo bilanciamento con l’affidamento dei privati. L’ordine di demolizione, fondato sull’intervento comunale sulla SCIA, è stato annullato per illegittimità derivata. È stata ritenuta ininfluente, ai fini della decisione, la volumetria della cantina accertata dal consulente tecnico, poiché il provvedimento di annullamento non conteneva un espresso riferimento alla cantina. Le spese di giudizio sono state compensate, salvo quelle della consulenza tecnica, poste in solido a carico del Comune e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La disciplina della SCIA consente l’esercizio dei poteri amministrativi di controllo e di intervento successivo nei limiti previsti dalla legge; nel caso concreto il TAR ha ritenuto che la SCIA si fosse consolidata e che l’intervento successivo richiedesse specifiche ragioni di interesse pubblico e il bilanciamento con l’affidamento privato.
art. 21-nonies l. 241/1990
L’intervento di ritiro successivo sulla SCIA consolidata richiede la considerazione dell’interesse pubblico concreto e attuale e il bilanciamento con l’affidamento del privato; tali elementi sono stati ritenuti mancanti nel provvedimento impugnato.
art. 3, comma 2, lettera e), l.r. 16/2016, come sostituito dall’art. 4 l.r. 23/2021
La disposizione disciplina, tra gli interventi eseguibili previa CILA, la realizzazione di nuovi impianti tecnologici e relativi locali tecnici, con limiti dimensionali e di altezza. La violazione del limite di altezza esclude il regime della CILA, ma non dimostra automaticamente l’illegittimità dell’opera realizzata mediante SCIA alternativa al permesso di costruire.
art. 21 Norme di Attuazione PAI
Le limitazioni alle nuove edificazioni e ai movimenti di terra nelle aree PAI possono operare solo se è previamente accertato che lo specifico intervento ricada nell’area perimetrata e soggetta al vincolo.
art. 3 d.P.R. 380/2001
La qualificazione di un’opera come nuova costruzione rileva ai fini dell’applicazione della disciplina edilizia, ma nel caso concreto il TAR non ha ritenuto decisiva la volumetria della cantina, poiché il provvedimento di annullamento della SCIA non la contemplava espressamente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione interviene successivamente su una SCIA ormai consolidata, salvo un uso radicalmente improprio dell’istituto, deve indicare specifiche ragioni di interesse pubblico concreto e attuale e bilanciarle con l’affidamento maturato dal privato, soprattutto se i lavori sono in stato avanzato.
- La legittimità di un provvedimento fondato sull’applicazione di vincoli PAI presuppone l’accertamento dell’effettiva ricaduta dello specifico intervento nell’area perimetrata. L’erronea localizzazione dell’intervento rispetto al vincolo integra travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
- L’amministrazione non può salvare in giudizio un provvedimento di annullamento della SCIA mediante una motivazione postuma fondata sulla mera contiguità o adiacenza a un’area vincolata, quando l’atto impugnato era fondato sulla diretta ricaduta dell’intervento nell’area soggetta a vincolo.
- La violazione dei requisiti dimensionali previsti per l’esecuzione di un locale tecnico mediante CILA non dimostra automaticamente l’illegittimità dell’opera realizzata mediante SCIA alternativa al permesso di costruire; occorre individuare la specifica disciplina applicabile e dimostrare l’effettiva incompatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
- La qualificazione di un vano come volume tecnico deve essere valutata principalmente in base alla sua funzione servente rispetto all’edificio, alla necessità tecnico-funzionale e all’assenza di autonomia funzionale; il numero dei lati liberi non costituisce, di per sé, un criterio normativo decisivo.
- L’ordine di demolizione fondato sul precedente annullamento della SCIA deve essere annullato quando l’atto presupposto sia illegittimo e il provvedimento demolitorio non abbia autonoma e valida base motivazionale.
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