Cassazione Penale, Sentenza n. 47677/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Moretti era stato condannato dal Tribunale di Grosseto e la condanna era stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze per reati connessi alla facilitazione dell'ingresso illegale di stranieri (art. 12 D.Lgs. 286/1998, commi 3 e 3-bis, lettere a) e d.), nonché per falsità nella documentazione relativa a una pratica di assunzione. In cassazione il ricorrente contestava: 1) travisamento delle prove e insufficiente motivazione della sentenza di appello (mancata considerazione di testimonianze favorevoli, mancata indicazione puntuale delle intercettazioni, violazioni procedurali relative alle intercettazioni, sottovalutazione della consulenza grafologica di parte); 2) errata interpretazione dell'art. 12 D.Lgs. 286/1998 poiché, a suo dire, la norma richiederebbe l'effettivo ingresso illegale degli stranieri, che non sarebbe avvenuto nel caso di specie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e non idoneo a confutare la motivazione della sentenza di merito, evidenziando che il ricorso riproponeva pedissequamente censure già respinte in appello senza indicare quali specifiche dichiarazioni o elementi avrebbero dovuto essere riletti dal giudice di legittimità e senza mostrare come tali elementi avrebbero mutato il decisum. Ha respinto le censure sulle intercettazioni perché la sentenza di secondo grado si integra con la sentenza di primo grado (c.d. doppia conforme) e quest'ultima aveva indicato i progressivi delle conversazioni rilevanti; la doglianza circa la mancanza di verbali delle operazioni di intercettazione è stata considerata apodittica e non provata. Quanto alla consulenza grafologica, la Corte ha ritenuto la censura aspecifica e non capace di scalfire la valutazione complessiva dei fatti, che distingue fasi diverse della pratica e si basa anche sul disconoscimento delle firme da parte della parte offesa. Il secondo motivo (interpretazione dell'art. 12) è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che l'art. 12, comma 3, è un reato di pericolo o "a consumazione anticipata" che si perfeziona con atti diretti a procurare l'ingresso illegale e non richiede l'effettivo ingresso dello straniero. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; Moretti è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per questo grado di giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12
L'art. 12, comma 3 (e commi collegati) è interpretato come reato di pericolo/"a consumazione anticipata": si perfeziona con atti diretti a procurare l'ingresso illegale dello straniero, senza richiedere l'effettivo ingresso nel territorio dello Stato.
Codice di procedura penale, artt. 266, 267, 268
Norme richiamate in relazione alle modalità di intercettazione e alla documentazione delle operazioni. La Corte ha ritenuto che la doglianza sulla mancata produzione di verbali non fosse specificamente provata in ricorso e che, nel caso, le esigenze di motivazione fossero soddisfatte dalla doppia conforme tra primo e secondo grado.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile.
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione che contestano la valutazione della prova devono indicare con precisione quali sono le dichiarazioni o gli atti che si ritengono travisati e spiegare perché la loro diversa valutazione avrebbe inciso decisivamente sulla decisione: censure generiche o la mera riproposizione dell'appello sono inammissibili.
- Quando la sentenza di secondo grado si raccorda con quella di primo grado (doppia conforme), il giudice di legittimità può considerare il contenuto probatorio complessivo anche tramite i richiami della motivazione di primo grado; quindi va valutato se la motivazione, anche se riassuntiva, consenta di risalire agli elementi-chiave (progressivi delle intercettazioni, ecc.).
- Le doglianze sulle intercettazioni devono essere supportate da elementi concreti che dimostrino l'inutilizzabilità (es. mancanza di autorizzazioni, difetti formali provati): affermazioni apodittiche non bastano.
- Nel contesto dei reati di immigrazione, l'art. 12 D.Lgs. 286/1998 è applicato come reato di pericolo: non è necessario provare l'effettivo ingresso dello straniero se sono stati compiuti atti diretti a procurarlo.
- Contestazioni relative a perizie di parte (es. grafologia) devono indicare in che modo la perizia alternativa contraddice gli altri elementi probatori e perché tale contraddizione sarebbe decisiva per l'esito processuale; altrimenti la censura è generica e inefficace.
- Per ottenere accoglimento in cassazione su profili di diritto è necessario non limitarsi a riproporre argomentazioni già vigliacchiate nei gradi precedenti, ma confutare specificamente il percorso argomentativo del giudice di merito con motivazioni nuove e circostanziate.
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