Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35498/2025 del 30/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per il delitto di evasione. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproponevano censure già esaminate e disattese in appello sui presupposti del reato, anche sotto il profilo soggettivo, ex art. 385 c.p., a fronte di una ricostruzione del fatto rimasta non contestata. È stata inoltre dedotta la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., ma il motivo è stato ritenuto generico perché la sentenza impugnata aveva già indicato elementi fattuali, non contestati, incompatibili con tale causa di non punibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure erano non consentite in sede di legittimità perché dirette a contestare valutazioni di merito già congruamente esaminate dalla Corte territoriale, che aveva correttamente motivato sui presupposti oggettivi e soggettivi del delitto di evasione. È stato inoltre ritenuto generico il motivo relativo all'art. 131-bis c.p., poiché la decisione impugnata aveva già escluso la particolare tenuità del fatto sulla base di elementi fattuali non contestati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto di evasione; la Corte richiama i presupposti del reato, anche sul piano soggettivo, ritenendoli già correttamente accertati e motivati dal giudice di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando la sentenza di merito abbia richiamato elementi fattuali non contestati incompatibili con la sua applicazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso seguono le conseguenze economiche previste dalla norma, cioè spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino solo a una rivalutazione del materiale fattuale o a contrapporre una diversa lettura di questioni già motivate in modo logico e giuridicamente corretto dal giudice di merito.
  • Il ricorso è inammissibile quando ripropone doglianze già vagliate e disattese in appello senza confrontarsi realmente con la ratio della decisione impugnata.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere riconosciuta se la sentenza di merito ha individuato elementi di fatto, non contestati, che ne escludono l'applicazione, e la censura di legittimità si limita a contestazioni generiche.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.