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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7726/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha rilevato che la motivazione della Corte d'Appello era apodittica e non ha fornito un effettivo confronto con i specifici e puntuali motivi di appello, rendendo la decisione viziata da radicale carenza di motivazione. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per diffamazione a mezzo stampa relativa a un articolo pubblicato sul quotidiano "La Stampa" (titolo: "Anche Vignaroli finisce nel mirino per le presunte pressioni su Tronca..."). I motivi di cassazione denunciavano: (i) radicale carenza di motivazione della sentenza impugnata per omessa disamina dei dettagliati motivi di appello; (ii) violazione di legge e insufficienza della valutazione dei fatti, con contestazione della lettura "parcellizzata" dell'articolo da parte del giudice e deduzione che l'articolo rientrava nell'esercizio del diritto di cronaca/critica politica, senza gli elementi necessari per integrare il reato di diffamazione, e con rilevanti questioni anche riguardanti l'omesso controllo del direttore responsabile

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Gli artt. indicati sono stati evocati come fondamento dei motivi di cassazione: lett. b) per la dedotta violazione di legge e lett. e) per la carenza/contraddittorietà della motivazione. La Corte ha ritenuto sussistente il vizio motivazionale richiamato ai sensi di tali norme

  • Principio giurisprudenziale sulla motivazione e sul confronto specifico in sede d'appello (Cassazione)

    Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013; Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013; Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008

    La Corte ricorda che la motivazione del giudice d'appello deve confrontarsi effettivamente con i motivi di appello esprimendo una specifica valutazione propria. Se le motivazioni dei due gradi sono omogenee possono integrarsi, ma non possono essere semplicemente ripetute: l'appello deve almeno confutare l"ossatura" delle censure difensive per ritenersi adeguatamente motivato

  • Principi sul diritto di cronaca e critica politica (orientamenti della Corte di legittimità)

    Il controllo della sussistenza del reato di diffamazione a mezzo stampa richiede valutazione del testo nel suo complesso, del contesto, dell'interesse pubblico e della forma (domande/probabilità vs asserzioni certe). La Corte segnala che una valutazione erroneamente "parcellizzata" o tendenziosa può ingenerare vizio nella decisione

Massime di principio

  • La Corte d'appello è tenuta a motivare con specifico riferimento ai singoli motivi di impugnazione: non è sufficiente riproporre la motivazione del primo grado senza confutare i punti centrali dell'appello
  • Se le motivazioni del primo e del secondo grado sono coerenti esse possono integrarsi, ma il giudice d'appello deve comunque esprimere una valutazione autonoma sugli "snodi" difensivi che costituiscono l'ossatura dell'appello; la mancata trattazione costituisce vizio annullabile
  • In tema di diffamazione a mezzo stampa il giudice deve valutare il testo nel suo complesso (titolo, contenuto, uso del condizionale, contesto e interesse pubblico) per distinguere tra critica/opinione e affermazione di fatti illeciti
  • La semplice lettura "parcellizzata" o tendenziosa di singoli passaggi dell'articolo, senza considerare gli elementi che ne giustificano la formulazione (fonti, audizioni, interlocuzioni parlamentari, interrogativi formulati), può rendere la decisione vulnerabile in sede di legittimità
  • Quanto alla responsabilità del direttore: deve essere valutato concretamente se e come sia stato adempiuto il dovere di vigilanza editoriale; l'accertamento non può essere astratto ma deve riferirsi a elementi specifici

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