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Sentenza

Sentenza n. 1676/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 276/2024 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600448

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 276/2024 del Tribunale di Rimini, dichiarato esecutivo il 4 novembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza del decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione. Ha dedotto la persistente inadempienza dell'Amministrazione. Il Ministero non si è costituito. Il credito in contestazione è indicato in 500 euro.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto al decreto ingiuntivo esecutivo. Ha ordinato al Ministero e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni del decreto entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta già nominato, individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da lui delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato; spese distratte in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    Il TAR decide il ricorso per l'ottemperanza secondo la disciplina dell'art. 114 c.p.a., accogliendo la domanda e dettando le misure necessarie all'esecuzione.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 04/11/2024.

    La dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. rende il titolo eseguibile e consente di fondare l'ordine di ottemperanza.

Massime di principio

  • La persistente inottemperanza dell'amministrazione a un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo dal giudice ordinario giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'ordine di dare esecuzione alle statuizioni del titolo, detratto quanto eventualmente già pagato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin da subito un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva, su istanza della parte, in caso di ulteriore inadempienza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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