Corte di giustizia, Sentenza C-517/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018. — Stefan Czerwiński contro Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Gdańsku III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. — Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Ambito di applicazione ratione materiae – Articolo 3 – Dichiarazione degli Stati membri a norma dell’articolo 9 – Pensione di transizione – Qualificazione – Regimi legali di prepensionamento – Esclusione del principio della totalizzazione dei periodi in forza dell’articolo 66. — Causa C-517/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la classificazione indicata dallo Stato membro nella dichiarazione ex articolo 9 del regolamento n. 883/2004 non è insindacabile e può essere verificata dal giudice nazionale. Nel merito, ha qualificato la pensione di transizione polacca come prestazione di vecchiaia, non come prestazione di prepensionamento. Di conseguenza, si applica il cumulo dei periodi contributivi esteri ai fini del diritto alla prestazione.
Rinvio pregiudiziale sul coordinamento della sicurezza sociale: qualificazione della pensione di transizione polacca e applicabilità del cumulo dei periodi contributivi esteri.
La questione giuridica
Se la classificazione di una prestazione previdenziale effettuata da uno Stato membro nella dichiarazione ex articolo 9 del regolamento n. 883/2004 sia vincolante o possa essere riesaminata dal giudice nazionale; se la pensione di transizione polacca debba essere qualificata come prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), oppure come prestazione di prepensionamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), con conseguente applicazione o esclusione del cumulo dei periodi ex articolo 6; in via subordinata, se l’esclusione del cumulo per le prestazioni di prepensionamento sia compatibile con l’articolo 48 TFUE.
Principio di diritto
La dichiarazione resa da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 883/2004 non vincola in modo definitivo il giudice nazionale quanto alla qualificazione di una prestazione previdenziale: tale qualificazione va compiuta autonomamente in base agli elementi costitutivi della prestazione. Una pensione di transizione come quella polacca, per oggetto, finalità, base di calcolo e condizioni di attribuzione, rientra nella nozione di prestazione di vecchiaia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004; ne consegue l’applicazione dell’articolo 6 e del principio del cumulo dei periodi maturati in altri Stati membri o Stati SEE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 48 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 1, lettera x), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e i), regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 6, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 9, regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 66, regolamento (CE) n. 883/2004
- Considerando 33, regolamento (CE) n. 883/2004
- Accordo sullo Spazio economico europeo, articolo 29
- Allegato VI dell’Accordo sullo Spazio economico europeo
Pensione di transizione polacca e coordinamento della sicurezza sociale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Apelacyjny w Gdańsku in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale dei lavoratori migranti. Il problema centrale era se la pensione di transizione prevista dal diritto polacco dovesse essere trattata come prestazione di vecchiaia, con applicazione del cumulo dei periodi, oppure come prestazione di prepensionamento, con esclusione di tale meccanismo.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Stefan Czerwiński aveva maturato in Polonia 23 anni e 6 mesi di periodi contributivi e non contributivi. Tra il 2005 e il 2011 aveva inoltre lavorato in Germania e in Norvegia, versando i contributi agli enti di previdenza sociale di tali Stati. Domandata la pensione di transizione allo ZUS, l’istanza fu respinta perché non risultavano maturati, secondo l’ente, né i 15 anni di lavoro in condizioni particolari né i 25 anni di periodi contributivi e non contributivi richiesti dalla legge polacca. Il giudice d’appello ha quindi investito la Corte di tre questioni pregiudiziali.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 883/2004, in particolare:
- articolo 1, lettera x), che definisce la prestazione di prepensionamento;
- articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e i), che include nel campo di applicazione del regolamento le prestazioni di vecchiaia e quelle di prepensionamento;
- articolo 6, che impone il cumulo dei periodi maturati sotto la legislazione di altri Stati membri;
- articolo 9, relativo alle dichiarazioni degli Stati membri sulle legislazioni e i regimi rientranti nell’ambito del regolamento;
- articolo 66, che esclude l’applicazione dell’articolo 6 alle prestazioni di prepensionamento. Sono inoltre richiamati il considerando 33 del regolamento n. 883/2004, l’articolo 48 TFUE, l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e, per il contesto SEE, l’articolo 29 dell’Accordo SEE e l’allegato VI.
Prima questione: valore della dichiarazione ex articolo 9
La Corte ricorda che la dichiarazione dello Stato membro ex articolo 9 ha funzione di pubblicità e di presunzione circa l’inclusione del regime nel campo di applicazione del regolamento, ma non ha carattere definitivo. La qualificazione di una prestazione dipende dai suoi elementi costitutivi, in particolare finalità, oggetto e condizioni di attribuzione, non dalla sola etichetta attribuita dal diritto nazionale o dalla dichiarazione amministrativa. Ne deriva che il giudice nazionale può verificare autonomamente la natura della prestazione e, se necessario, adire la Corte con un rinvio pregiudiziale.
Seconda questione: natura della pensione di transizione
Per distinguere tra prestazione di vecchiaia e prestazione di prepensionamento, la Corte applica i criteri tradizionali della propria giurisprudenza: oggetto, scopo, base di calcolo e condizioni di attribuzione, con attenzione al rischio coperto.
La prestazione di vecchiaia mira a garantire mezzi di sussistenza a chi, raggiunta una certa età, cessa l’attività lavorativa. La prestazione di prepensionamento, pur avendo analoghe finalità assistenziali, è invece connessa a obiettivi di politica dell’occupazione e a contesti di crisi, ristrutturazione o razionalizzazione, al fine di liberare posti di lavoro o attenuare gli effetti dei licenziamenti.
Applicando tali criteri, la Corte osserva che la pensione di transizione polacca:
- è rivolta a lavoratori che hanno svolto lavori in condizioni particolari o di natura particolare, caratterizzati da rischio o da progressivo deterioramento della capacità lavorativa con l’età;
- non è legata al mercato del lavoro o a crisi aziendali, ma alla natura del lavoro svolto;
- ha un importo agganciato alla pensione di vecchiaia minima e prevede istituti tipici della pensione di vecchiaia, come assegni e trattamenti connessi alla reversibilità e alle spese funebri;
- richiede condizioni generali di età e anzianità contributiva che sono tipiche delle prestazioni di vecchiaia.
La Corte rileva inoltre che il fatto che il diritto alla pensione di transizione si estingua al momento in cui sorge il diritto alla pensione di vecchiaia non basta, da solo, a farne una prestazione di prepensionamento. Nel complesso, la misura rientra nel rischio di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.
Conseguenze sul cumulo dei periodi
Qualificata la prestazione come prestazione di vecchiaia, si applica l’articolo 6 del regolamento n. 883/2004. Pertanto, l’istituzione competente deve prendere in considerazione anche i periodi maturati in altri Stati membri e, per effetto del coordinamento SEE richiamato nel testo, i periodi maturati negli Stati SEE pertinenti, come se fossero stati maturati sotto la propria legislazione.
Terza questione
Poiché la pensione di transizione è stata qualificata come prestazione di vecchiaia, non occorreva pronunciarsi sulla compatibilità dell’esclusione del cumulo dei periodi per le prestazioni di prepensionamento con l’articolo 48 TFUE.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- la classificazione operata nella dichiarazione ex articolo 9 del regolamento n. 883/2004 non è definitiva e può essere riesaminata dal giudice nazionale;
- la pensione di transizione oggetto della controversia deve essere considerata una prestazione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 883/2004.
Principio affermato
La decisione conferma che la qualificazione sostanziale della prestazione prevale sulla sua etichetta formale: ciò che conta sono finalità, struttura e condizioni di accesso. Quando una misura nazionale, pur denominata diversamente, serve a proteggere il lavoratore al raggiungimento di una certa età e in relazione al rischio di invecchiamento, essa va trattata come prestazione di vecchiaia e beneficia del cumulo dei periodi contributivi maturati all’estero.
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