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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-390/17

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2018. — Irit Azoulay e a. contro Parlamento europeo. — Impugnazione – Funzione pubblica – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Rifiuto di rimborsare le spese scolastiche – Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea. — Causa C-390/17 P

Giurisprudenza europea62017CJ0390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte respinge l’impugnazione proposta da quattro funzionari del Parlamento europeo contro il diniego dell’indennità scolastica per i figli iscritti in due scuole in Belgio. Conferma che i contributi volontari a fondazioni collegate alle scuole, destinati al progetto educativo particolare, non sono spese di iscrizione o frequenza e quindi non sono rimborsabili. Rigetta anche i motivi relativi a legittimo affidamento, certezza del diritto, parità di trattamento e motivazione.

Impugnazione respinta sulla nozione di "spese scolastiche" ai fini dell’indennità scolastica dei funzionari UE e sul rifiuto di rimborsare contributi versati a scuole non a pagamento.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari, i contributi volontari versati a associazioni senza scopo di lucro collegate a scuole che non riscuotono spese di iscrizione e frequenza possano essere qualificati come "spese scolastiche" rimborsabili; se il Tribunale abbia errato nel respingere i motivi fondati su legittimo affidamento, certezza del diritto, parità di trattamento e difetto di motivazione.

Principio di diritto

L’indennità scolastica prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto copre solo le spese di iscrizione e frequenza di istituti di insegnamento effettivamente a pagamento, oltre alle spese di trasporto nei limiti delle disposizioni applicabili; i contributi versati a organismi terzi per finanziare il progetto educativo specifico di scuole che non richiedono tali spese non costituiscono "spese scolastiche" rimborsabili, ma spese escluse dalla copertura. Inoltre, non può essere invocato il legittimo affidamento contro una corretta applicazione dello Statuto, né la parità di trattamento per ottenere un vantaggio fondato su un’eventuale prassi illegittima seguita in altri casi; l’impugnazione è quindi respinta integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 67, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 110 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 3 delle disposizioni generali di esecuzione del Parlamento europeo del 18 maggio 2004 relative all’indennità scolastica
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 1 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte

Indennità scolastica e contributi versati a scuole non a pagamento

La Corte, nella causa C‑390/17 P, decide un’impugnazione proposta da quattro funzionari del Parlamento europeo contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato il diniego dell’indennità scolastica per l’anno 2014/2015. La controversia riguarda la portata dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari e, in particolare, se determinati contributi versati a enti senza scopo di lucro collegati a scuole in Belgio possano essere trattati come spese scolastiche rimborsabili.

Fatti e procedimento

I ricorrenti avevano figli iscritti all’École internationale Le Verseau e all’Athénée Ganenou, due istituti sovvenzionati dalla Comunità francese del Belgio ma non interamente finanziati da essa. Per anni avevano ottenuto il rimborso delle spese scolastiche; nel 2015 il Parlamento ha però respinto le nuove domande, ritenendo che le scuole non fossero "a pagamento" perché non chiedevano spese di iscrizione e frequenza, e che i contributi volontari versati alle associazioni collegate non rientrassero nell’istruzione obbligatoria gratuita disciplinata dal diritto belga.

Dopo il rigetto dei reclami amministrativi, i ricorrenti hanno agito dinanzi al Tribunale, che ha respinto il ricorso. In impugnazione dinanzi alla Corte essi hanno dedotto quattro motivi: violazione dell’articolo 3 dell’allegato VII e errore manifesto di valutazione; violazione del legittimo affidamento; violazione della certezza del diritto; violazione della parità di trattamento e della motivazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 67, paragrafo 1, dello Statuto, che include l’indennità scolastica tra gli assegni familiari;
  • l’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII, che riconosce l’indennità scolastica per coprire le spese scolastiche effettivamente sostenute fino a un massimale mensile, per figli che frequentino una scuola primaria o secondaria a pagamento o un istituto superiore;
  • l’articolo 110 dello Statuto, base per le disposizioni generali di esecuzione del Parlamento;
  • l’articolo 3 delle DGE del Parlamento del 18 maggio 2004, che limita la copertura alle spese di iscrizione, frequenza e trasporto, escludendo ogni altra spesa, incluse quelle connesse al programma scolastico specifico.

Ragionamento della Corte sul primo motivo

La Corte conferma l’impostazione del Tribunale secondo cui la nozione di "spese scolastiche" è autonoma nel diritto dell’Unione e va interpretata in base al testo e alla finalità della norma. Il dato decisivo è che l’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII presuppone la frequenza di un istituto "a pagamento"; la finalità della disposizione è avvicinare l’indennità al costo reale sostenuto dal funzionario.

Poiché le due scuole non richiedevano spese di iscrizione e frequenza, la Corte ritiene corretta la conclusione del Tribunale: i contributi richiesti da associazioni terze per finanziare il progetto educativo specifico non sono spese di iscrizione o frequenza della scuola e non possono essere qualificati come "spese scolastiche". Tali somme rientrano piuttosto tra le "altre spese relative allo svolgimento del programma scolastico" escluse dalla copertura dall’articolo 3 delle DGE.

Legittimo affidamento e certezza del diritto

Sul secondo motivo, la Corte osserva che i ricorrenti contestavano un passaggio ad abundantiam della sentenza impugnata, senza mettere in discussione la giurisprudenza costante secondo cui il legittimo affidamento non può nascere da assicurazioni dell’amministrazione incompatibili con lo Statuto. Anche a voler ritenere fondate le critiche sulla motivazione, il motivo non avrebbe potuto portare all’annullamento della sentenza; esso è quindi inoperante.

Quanto al terzo motivo, la Corte considera corretta la risposta del Tribunale: il richiamo del Parlamento al carattere annuale della valutazione dell’indennità scolastica era una replica al motivo dei ricorrenti sul legittimo affidamento, non una nuova motivazione introdotta solo nella fase di reclamo. Di conseguenza, non vi era violazione della regola di concordanza tra reclamo amministrativo e ricorso.

Parità di trattamento e motivazione

Sul quarto motivo, la Corte ricorda la giurisprudenza secondo cui un funzionario non può invocare un’eventuale prassi illegittima seguita a favore di altri per ottenere a sua volta un vantaggio, poiché il principio di parità di trattamento deve conciliarsi con il principio di legalità. La motivazione del Tribunale, fondata su tale giurisprudenza, è ritenuta sufficiente a respingere il motivo.

La Corte aggiunge che l’allusione all’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali non era stata sviluppata come vero e proprio motivo autonomo; pertanto il Tribunale non era tenuto a pronunciarsi specificamente su tale disposizione.

Decisione e spese

Poiché tutti i motivi sono stati respinti, la Corte rigetta integralmente l’impugnazione. In applicazione delle regole sulle spese del procedimento di impugnazione, i ricorrenti, rimasti soccombenti, sono condannati alle spese.

Principi affermati

La pronuncia conferma che, nella disciplina dell’indennità scolastica dei funzionari UE, contano le spese di iscrizione e frequenza effettivamente dovute per un istituto a pagamento, non i contributi volontari destinati a sostenere un progetto educativo particolare. Inoltre, ribadisce che né il legittimo affidamento né la parità di trattamento possono essere invocati per ottenere benefici contrari allo Statuto o fondati su eventuali prassi amministrative illegittime.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unione europearetribuzione e indennità dei funzionariassegni familiaritutela del legittimo affidamentoparità di trattamento

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