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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-770/16

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione ampliata) del 31 maggio 2018. — Janusz Korwin-Mikke contro Parlamento europeo. — Diritto istituzionale – Parlamento europeo – Regolamento interno del Parlamento – Comportamento che lede la dignità del Parlamento e il corretto svolgimento dei lavori parlamentari – Sanzioni disciplinari di perdita del diritto all’indennità di soggiorno e di sospensione temporanea della partecipazione a tutte le attività del Parlamento – Libertà di espressione – Obbligo di motivazione – Errore di diritto. — Causa T-770/16

Giurisprudenza europea62016TJ0770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che aveva confermato sanzioni disciplinari contro il deputato Janusz Korwin-Mikke per dichiarazioni rese in plenaria. Secondo il Tribunale, il Parlamento ha interpretato in modo troppo ampio l’articolo 166 del regolamento interno, che non consente di punire il contenuto di un discorso parlamentare in assenza di una vera infrazione all’ordine o turbativa grave dei lavori. Respinte invece le domande risarcitorie, perché il danno economico sarà rimborsato in esecuzione della sentenza e il danno morale è assorbito dall’annullamento.

Annullamento di sanzioni disciplinari inflitte a un deputato europeo per dichiarazioni rese in plenaria: limiti dell’articolo 166 del regolamento interno del Parlamento e tutela rafforzata della libertà di espressione dei parlamentari.

La questione giuridica

Se il Parlamento europeo potesse, sulla base dell’articolo 166 del proprio regolamento interno e dei principi dell’articolo 11 del medesimo regolamento, sanzionare un deputato per dichiarazioni offensive rese nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari in plenaria; se la decisione fosse sufficientemente motivata; e se spettasse il risarcimento dei danni chiesto dal ricorrente.

Principio di diritto

L’articolo 166 del regolamento interno del Parlamento europeo, letto in combinazione con l’articolo 11 e alla luce della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta, non consente di sanzionare un deputato per il solo contenuto di dichiarazioni rese nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari, salvo che esse si inseriscano in un’infrazione all’ordine o in una turbativa dell’attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, circostanza non dimostrata nel caso di specie. La decisione sanzionatoria è quindi annullata; la richiesta di risarcimento è respinta perché l’annullamento costituisce di per sé ristoro sufficiente del danno morale e il danno patrimoniale può essere reintegrato con l’esecuzione della sentenza.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 6 TUE
  • Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 166 regolamento interno del Parlamento europeo
  • Articolo 167 regolamento interno del Parlamento europeo
  • Articolo 11 regolamento interno del Parlamento europeo
  • Articolo 134, paragrafo 3, regolamento di procedura del Tribunale

Annullamento di sanzioni disciplinari contro un deputato europeo per dichiarazioni in plenaria

La sentenza riguarda un ricorso proposto da un deputato del Parlamento europeo avverso una decisione dell’Ufficio di presidenza che aveva confermato sanzioni disciplinari per dichiarazioni rese in seduta plenaria il 7 giugno 2016. Il Tribunale è chiamato a valutare la compatibilità della misura con il regolamento interno del Parlamento, con la libertà di espressione e con l’obbligo di motivazione.

Fatti e procedimento principale

Il ricorrente, Janusz Korwin-Mikke, durante un dibattito sul tema delle migrazioni ha pronunciato espressioni fortemente offensive nei confronti degli immigrati africani e, più in generale, del Parlamento. Dopo un richiamo della vicepresidente che presiedeva la seduta e una successiva udienza, il presidente del Parlamento ha inflitto la perdita dell’indennità di soggiorno per dieci giorni e la sospensione dalla partecipazione a tutte le attività del Parlamento per cinque giorni consecutivi, salvo il voto in plenaria. L’Ufficio di presidenza, adito con ricorso interno, ha confermato le sanzioni con decisione del 1o agosto 2016.

Domande delle parti

Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione del presidente e di quella dell’Ufficio di presidenza, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e morale subito. In udienza ha rinunciato al capo relativo alla decisione del presidente, ritenendo che la decisione dell’Ufficio di presidenza costituisse l’atto definitivo del Parlamento. Il Parlamento ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo tra l’altro che il controllo del Tribunale dovesse essere limitato e che le sanzioni fossero giustificate dalla violazione dei principi di comportamento dei deputati.

Motivi di annullamento esaminati dal Tribunale

Il ricorrente aveva dedotto quattro motivi: violazione dell’articolo 166 del regolamento interno, della libertà di espressione e dell’obbligo di motivazione; violazione dell’articolo 6 CEDU e del principio di imparzialità; violazione dei diritti della difesa; violazione del principio di proporzionalità e del ne bis in idem. Il Tribunale ha esaminato anzitutto la censura relativa alla motivazione, ritenendo che la decisione impugnata fosse sufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296 TFUE, poiché esponeva i fatti, le ragioni della violazione dell’articolo 11 del regolamento interno e il fondamento giuridico delle sanzioni.

Libertà di espressione e rapporto tra Carta e CEDU

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, i diritti corrispondenti garantiti dalla CEDU devono essere interpretati in coerenza con la giurisprudenza della Corte EDU. Ha quindi richiamato il principio per cui la libertà di espressione, tutelata dall’articolo 11 della Carta e dall’articolo 10 CEDU, è essenziale nelle società democratiche e gode di una protezione particolarmente intensa per i parlamentari, specie se appartenenti all’opposizione. Il Tribunale ha tuttavia precisato che tale libertà non è assoluta e può subire restrizioni solo se previste dalla legge, perseguono un obiettivo di interesse generale e sono necessarie e proporzionate. Nel contesto parlamentare, le limitazioni devono rispondere a motivi imperativi, mentre il controllo sulle ingerenze nel contenuto degli interventi dei deputati deve restare particolarmente rigoroso.

Interpretazione dell’articolo 166 del regolamento interno

Il punto centrale della decisione concerne l’interpretazione dell’articolo 166 del regolamento interno, che consente sanzioni disciplinari in caso di infrazioni all’ordine o di turbativa dell’attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi, in violazione dei principi dell’articolo 11. Il Tribunale ha respinto l’interpretazione estensiva sostenuta dal Parlamento, secondo cui sarebbe sufficiente una lesione della dignità o della reputazione dell’istituzione anche al di fuori dell’emiciclo. Ha invece affermato che la disposizione riguarda il buon funzionamento e il buon ordine dei lavori parlamentari e che le espressioni del deputato, in quanto tali, non sono oggetto di sanzione se non si accompagnano a una vera infrazione all’ordine o a una turbativa grave dell’attività parlamentare. Ha inoltre osservato che la violazione dell’articolo 11 del regolamento interno non costituisce un illecito autonomamente sanzionabile ai sensi dell’articolo 166: essa opera solo come elemento integrativo della fattispecie disciplinare prevista da quest’ultima disposizione.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che dalle decisioni impugnate non emergeva alcuna infrazione all’ordine della seduta del 7 giugno 2016 né una turbativa dell’attività del Parlamento con modalità eccezionalmente gravi. Il richiamo alla dignità del Parlamento e alle ripercussioni esterne delle dichiarazioni è stato ritenuto insufficiente, perché privo di criteri oggettivi e idoneo a consentire una limitazione arbitraria della libertà di espressione. Il Tribunale ha anche sottolineato che la versione dell’articolo 11 allora vigente non consentiva di sanzionare il solo linguaggio o contenuto delle dichiarazioni, e che la successiva riforma del regolamento interno del 2017 confermava indirettamente tale lettura, avendo introdotto un divieto espresso di linguaggio diffamatorio, razzista o xenofobo.

Decisione sulle domande di annullamento

Il primo motivo è stato accolto. Di conseguenza, il Tribunale ha annullato la decisione dell’Ufficio di presidenza del 1o agosto 2016 senza esaminare gli altri motivi di annullamento, ritenendo non necessario pronunciarsi sulle ulteriori censure dedotte dal ricorrente.

Domanda di risarcimento del danno

Quanto al danno patrimoniale, il Tribunale ha osservato che il ricorrente non aveva dimostrato perché l’annullamento non sarebbe stato sufficiente a ottenere il rimborso dell’indennità di soggiorno non percepita. In ogni caso, in applicazione dell’articolo 266 TFUE, il Parlamento dovrà adottare i provvedimenti necessari per eseguire la sentenza, incluso il rimborso dell’importo corrispondente. Quanto al danno morale, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l’annullamento di un atto illegittimo costituisce di regola un risarcimento adeguato e sufficiente, salvo prova di un pregiudizio autonomo. Poiché nel fascicolo non risultavano elementi idonei a dimostrare un danno morale distinto dall’illegittimità accertata, la domanda risarcitoria è stata respinta.

Dispositivo e spese

Il Tribunale ha quindi disposto:

  • l’annullamento della decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 1o agosto 2016;
  • il rigetto della domanda di risarcimento;
  • la compensazione delle spese, con ciascuna parte che sopporta le proprie.

Principi affermati

La sentenza afferma che:

  • la libertà di espressione dei deputati europei gode di una protezione rafforzata;
  • le sanzioni disciplinari del Parlamento non possono colpire il solo contenuto di dichiarazioni rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari, salvo infrazioni all’ordine o turbative gravi dei lavori;
  • la nozione di “dignità del Parlamento” non può essere interpretata in modo così ampio da legittimare limitazioni arbitrarie del dibattito politico;
  • l’annullamento dell’atto illegittimo può costituire di per sé ristoro sufficiente del danno morale, mentre il danno economico può essere recuperato tramite l’esecuzione della sentenza.

Come è indicizzato

Materiediritto istituzionale ueparlamento europeolibertà di espressionesanzioni disciplinariresponsabilità extracontrattuale dell’unione europea

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