Corte di giustizia, Sentenza C-370/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2018. — Bruno Dell'Acqua contro Eurocom Srl e Regione Lombardia. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Novara. — Rinvio pregiudiziale – Privilegi e immunità dell’Unione europea – Protocollo n. 7 – Articolo 1 – Necessità o meno di un’autorizzazione preventiva della Corte – Fondi strutturali – Contributo finanziario dell’Unione europea – Procedimento di pignoramento presso un’autorità nazionale di somme provenienti da detto contributo. — Causa C-370/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell’immunità di esecuzione prevista dal protocollo n. 7 in relazione ai fondi strutturali dell’Unione. Una volta che il contributo del FSE è stato trasferito alla disponibilità dello Stato membro, le somme non sono più beni dell’Unione e non godono della tutela che richiede l’autorizzazione preventiva della Corte. Ne consegue che il pignoramento presso terzi di crediti del beneficiario finale, verso un organismo nazionale, è ammissibile senza tale autorizzazione.
Privilegi e immunità dell’Unione: pignorabilità, senza autorizzazione della Corte, di somme già trasferite a un organismo nazionale nell’ambito di fondi strutturali cofinanziati dal FSE
La questione giuridica
Se l’articolo 1, ultimo periodo, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea imponga la preventiva autorizzazione della Corte di giustizia quando un terzo avvia un pignoramento presso terzi di somme dovute da un organismo di uno Stato membro al beneficiario finale di fondi strutturali dell’Unione, una volta che tali somme siano state trasferite all’organismo nazionale pagatore e non si trovino più presso la Commissione.
Principio di diritto
L’articolo 1, ultimo periodo, del protocollo n. 7 tutela i beni e averi dell’Unione contro misure coercitive senza autorizzazione della Corte solo finché tali beni o averi appartengano ancora all’Unione. Quando i contributi dei fondi strutturali sono stati versati dalla Commissione allo Stato membro e sono entrati nella disponibilità del bilancio nazionale, essi non possono più qualificarsi come beni o averi dell’Unione; di conseguenza, il pignoramento di somme dovute da un organismo nazionale al beneficiario finale non richiede la preventiva autorizzazione della Corte, anche se le somme sono destinate a progetti cofinanziati dal FSE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, articolo 1
- Regolamento (CE) n. 1083/2006
- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (CE) n. 539/2010
Pignoramento di somme cofinanziate dal FSE e immunità dell’Unione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Novara in materia di esecuzione forzata, con specifico riferimento al pignoramento presso terzi di somme collegate a progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo (FSE). La Corte è chiamata a stabilire se, in tale contesto, sia necessaria la preventiva autorizzazione prevista dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Bruno Dell’Acqua, creditore di Eurocom Srl, ha avviato un’esecuzione forzata contro la società mediante pignoramento presso terzi nei confronti della Regione Lombardia, indicata come debitrice di Eurocom. La Regione ha riconosciuto il debito, ma ha sostenuto che le somme fossero riconducibili al FSE e quindi impignorabili, poiché destinate a finalità pubbliche di sviluppo e occupazione. Il giudice del rinvio ha considerato che si trattasse di somme di origine comunitaria e ha chiesto se, prima di procedere al pignoramento, fosse necessaria l’autorizzazione della Corte ai sensi dell’articolo 1 del protocollo.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, ultimo periodo, del protocollo n. 7, secondo cui i beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di misure coercitive amministrative o giudiziarie senza autorizzazione della Corte.
Quanto ai fondi strutturali, rileva il regolamento (CE) n. 1083/2006, applicabile al periodo di programmazione 2007-2013, in particolare:
- articolo 9, paragrafo 1, sul carattere complementare dei Fondi rispetto alle azioni nazionali;
- articolo 14, paragrafo 1, sulla gestione concorrente tra Stati membri e Commissione;
- articolo 37, paragrafo 1, lettera g), iii), sugli organismi abilitati a ricevere i pagamenti e su quelli responsabili dell’esecuzione ai beneficiari;
- articolo 70, paragrafi 1 e 2, sulla responsabilità degli Stati membri per gestione e controllo;
- articolo 76, paragrafi 1 e 2, sulle modalità di pagamento della Commissione allo Stato membro;
- articolo 80, sull’obbligo di far pervenire ai beneficiari l’importo totale del contributo pubblico senza detrazioni o trattenute;
- articolo 93, paragrafi 1 e 3, sul disimpegno automatico.
È inoltre richiamato il regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare gli articoli 26, paragrafo 1, 132, paragrafo 1, 152, paragrafo 1, e 153, a fini di confronto sistematico, ma la Corte precisa che nel caso concreto si applica il regolamento n. 1083/2006, trattandosi di un programma operativo 2007-2013.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale domanda in sostanza se la previa autorizzazione della Corte sia necessaria quando il pignoramento colpisce somme che non si trovano più presso la Commissione europea, ma sono già state trasferite a un organismo pagatore nazionale, pur restando destinate a progetti cofinanziati dall’Unione.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che il protocollo n. 7 mira a evitare ostacoli al funzionamento e all’indipendenza dell’Unione e che l’immunità prevista dall’articolo 1 opera di diritto. Tuttavia, tale tutela riguarda solo i beni e gli averi che possono essere qualificati come appartenenti all’Unione.
Esaminando il sistema del regolamento n. 1083/2006, la Corte rileva che:
- i pagamenti della Commissione ai fini dei Fondi sono versati all’organismo designato dallo Stato membro;
- la gestione e il controllo dei programmi operativi spettano agli Stati membri;
- una volta effettuato il pagamento, le somme escono dal bilancio dell’Unione e confluiscono nella disponibilità dello Stato membro.
Da ciò la Corte deduce che, una volta trasferiti allo Stato membro, tali importi non possono più essere considerati beni o averi dell’Unione ai sensi del protocollo. È irrilevante che essi siano destinati all’attuazione delle politiche dell’Unione, poiché il meccanismo di cofinanziamento opera a livello del bilancio dello Stato membro e non crea un nesso diretto tra le somme versate e un singolo beneficiario finale. La Corte sottolinea anche che il rapporto normativo disciplinato dal regolamento è quello tra Commissione e Stato membro, non tra l’Unione e i creditori o beneficiari dei progetti specifici.
Inoltre, la Corte osserva che lo Stato membro può perfino rinunciare a chiedere il contributo finanziario dell’Unione per il programma interessato, il che conferma che non vi è certezza, per il beneficiario o per i suoi creditori, che un determinato progetto sia effettivamente finanziato con risorse UE.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 1, ultimo periodo, del protocollo n. 7 deve essere interpretato nel senso che la preventiva autorizzazione della Corte non è necessaria quando un terzo avvia un pignoramento di un credito presso un organismo di uno Stato membro che a sua volta è debitore verso il beneficiario finale di fondi concessi per l’esecuzione di progetti cofinanziati dal FSE.
Principio affermato
La protezione dell’articolo 1 del protocollo n. 7 cessa quando i fondi strutturali, una volta versati dalla Commissione, entrano nella disponibilità dello Stato membro: da quel momento non sono più "beni e averi dell’Unione" e possono essere aggrediti in via esecutiva senza autorizzazione preventiva della Corte.
Rilevanza pratica
Per gli operatori italiani, la pronuncia distingue nettamente tra risorse ancora nel bilancio dell’Unione e somme già trasferite alla sfera finanziaria nazionale. Il solo vincolo di destinazione a politiche UE non basta a trasformare tali somme in beni dell’Unione, né a sottrarle automaticamente all’esecuzione forzata promossa da creditori privati.
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