Corte di giustizia, Sentenza C-426/16
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 maggio 2018. — Liga van Moskeeën en Islamitische Organisaties Provincie Antwerpen, VZW e a. contro Vlaams Gewest. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. — Rinvio pregiudiziale – Protezione del benessere degli animali durante l’abbattimento – Metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi – Festa musulmana del sacrificio – Regolamento (CE) n. 1099/2009 – Articolo 2, lettera k) – Articolo 4, paragrafo 4 – Obbligo di procedere alla macellazione rituale in un macello conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 853/2004 – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 10 – Libertà di religione – Articolo 13 TFUE – Rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi. — Causa C-426/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha respinto la censura di invalidità del regolamento sul benessere animale durante l’abbattimento, confermando che la macellazione rituale senza stordimento può essere subordinata all’esecuzione in un macello riconosciuto conforme ai requisiti igienici dell’Unione. Ha ritenuto che la norma costituisca una regolamentazione tecnica, non una limitazione in sé della libertà di religione, e che le difficoltà organizzative ed economiche lamentate nella Regione Fiandre non incidano sulla validità dell’atto europeo. La Corte ha inoltre escluso che, sulla base degli atti di causa, emergesse una violazione dell’articolo 13 TFUE.
Validità della norma UE che subordina la macellazione rituale senza stordimento all’esecuzione in un macello riconosciuto conforme ai requisiti igienico-strutturali del regolamento n. 853/2004
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 1099/2009 sia invalido, per violazione dell’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 9 CEDU e/o dell’articolo 13 TFUE, nella parte in cui impone che la macellazione rituale senza previo stordimento possa avvenire solo in un macello rientrante nel regolamento (CE) n. 853/2004, in un contesto in cui la capacità di tali macelli sarebbe insufficiente e i costi di adeguamento dei locali temporanei sarebbero eccessivi e sproporzionati.
Principio di diritto
La Corte ha dichiarato che l’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), alla luce dell’articolo 10 della Carta e dell’articolo 13 TFUE. La disciplina non vieta la macellazione rituale, ma la organizza tecnicamente imponendo che avvenga in un macello riconosciuto conforme al regolamento n. 853/2004; tale requisito è generale e indifferenziato, e la Corte ha ritenuto che eventuali difficoltà concrete o costi aggiuntivi in una singola regione non siano idonei a incidere sulla validità della norma UE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 10 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 13 TFUE
- Articolo 9 CEDU
- Regolamento (CE) n. 1099/2009
- Regolamento (CE) n. 853/2004
- Regolamento (CE) n. 852/2004
- Direttiva 93/119/CE
Validità della disciplina UE sulla macellazione rituale nei macelli riconosciuti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel in una controversia tra associazioni musulmane e la Regione Fiandre, relativa al divieto di utilizzare locali temporaneamente adibiti alla macellazione per la festa musulmana del sacrificio. La Corte valuta la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), alla luce della libertà di religione e del rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi.
Contesto fattuale e procedimento principale
Le ricorrenti sostenevano che, fino al 2014, la prassi fiamminga consentiva di organizzare la macellazione rituale anche in locali temporanei autorizzati, per far fronte al picco di domanda durante la festa del sacrificio. Dal 2015, invece, il Ministro della Regione Fiandre aveva comunicato che tali autorizzazioni non sarebbero più state concesse, ritenendo applicabile il regolamento n. 1099/2009, che consentirebbe la macellazione rituale senza stordimento solo in un macello rientrante nel regolamento n. 853/2004.
Normativa UE rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 1099/2009, soprattutto l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), iii), l’articolo 2, lettere g) e k), e l’articolo 4, paragrafi 1 e 4;
- il regolamento (CE) n. 853/2004, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1;
- l’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;
- l’articolo 13 TFUE;
- l’articolo 9 CEDU, menzionato dal giudice del rinvio ma non utilizzato come parametro diretto di validità dell’atto UE, poiché la CEDU non era ancora formalmente integrata nell’ordinamento dell’Unione.
Ricevibilità della questione
La Corte dichiara ricevibile la questione. Osserva che il fatto che i requisiti tecnici dei macelli siano fissati dal regolamento n. 853/2004 non rende irrilevante la censura, poiché la circolare contestata si fondava espressamente sull’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k). Le obiezioni relative alle circostanze di fatto interne vengono trattate nel merito, non in limine.
Esame della libertà di religione ex articolo 10 della Carta
La Corte afferma anzitutto che il controllo di validità va svolto alla luce dell’articolo 10 della Carta. Ricorda che la libertà di religione comprende anche la manifestazione della fede mediante pratiche e riti, e che la macellazione rituale descritta dal giudice del rinvio rientra nella nozione di "rito religioso" di cui all’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1099/2009.
La Corte esclude che l’articolo 4, paragrafo 4, introduca un divieto della macellazione rituale: la disposizione costituisce piuttosto una deroga al principio generale dello stordimento, perché consente la macellazione senza previo stordimento a condizione che avvenga in un macello. Secondo la Corte, tale prescrizione ha natura tecnica e organizzativa e si applica in modo generale e indifferenziato a tutti gli operatori, indipendentemente dalla religione.
Bilanciamento tra benessere animale, salute pubblica e libertà religiosa
La Corte valorizza i considerando del regolamento n. 1099/2009, soprattutto i considerando 4, 8, 18, 43 e 44. Il legislatore UE ha inteso conciliare la macellazione rituale con due esigenze di interesse generale:
- la protezione del benessere degli animali, evitando sofferenze eccessive o inutili;
- l’elevato livello di tutela della salute umana e della sicurezza alimentare.
L’obbligo di svolgere la macellazione rituale in un macello riconosciuto conforme al regolamento n. 853/2004 è giustificato, secondo la Corte, dalla possibilità di garantire migliori condizioni tecniche, in particolare l’immobilizzazione meccanica individuale degli animali e il rispetto di standard igienico-strutturali elevati.
Incidenza delle difficoltà concrete nella Regione Fiandre
La Corte ritiene che le difficoltà lamentate nel procedimento principale non possano incidere sulla validità della norma UE. In particolare:
- la valutazione di validità deve essere compiuta in astratto, sulla base delle caratteristiche della disposizione e dell’insieme degli Stati membri, non della sola situazione di una regione;
- i problemi di capacità di macellazione nella Regione Fiandre dipendono da circostanze interne e contingenti;
- dagli atti risulta inoltre che alcuni locali temporanei sono riusciti ad adeguarsi alla disciplina, segno che l’obbligo non è intrinsecamente impossibile da rispettare.
Per queste ragioni, la Corte respinge l’idea che l’onere finanziario o la scarsità di macelli possano dimostrare una compressione illegittima della libertà di religione tale da travolgere la validità del regolamento.
Esame dell’articolo 13 TFUE
Quanto al rispetto delle consuetudini nazionali in materia di riti religiosi, la Corte osserva che non risultava chiaramente quali consuetudini belghe fossero concretamente coinvolte. In ogni caso, poiché la disciplina non è stata ritenuta lesiva dell’articolo 10 della Carta, e considerato il carattere tecnico della regolazione, non emergono elementi idonei a dichiarare invalido l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009 neppure alla luce dell’articolo 13 TFUE.
Dispositivo
La Corte conclude che l’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto a inficiare la validità dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1099/2009, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera k), alla luce dell’articolo 10 della Carta e dell’articolo 13 TFUE. In sostanza, la macellazione rituale senza stordimento resta ammessa, ma può essere soggetta all’obbligo di svolgimento in un macello riconosciuto conforme ai requisiti UE.
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