Corte di giustizia, Sentenza C-85/16
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 30 maggio 2018. — Kenzo Tsujimoto contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). — Impugnazione – Marchio dell’Unione europea – Domande di registrazione del marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio denominativo anteriore dell’Unione europea KENZO – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 8, paragrafo 5 – Impedimento relativo alla registrazione – Reputazione – Giusto motivo. — Causa C-85/16 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge integralmente le impugnazioni del sig. Tsujimoto contro le sentenze del Tribunale relative alle domande di registrazione del segno KENZO ESTATE. Conferma che la commissione di ricorso poteva considerare talune prove tardive sulla notorietà del marchio KENZO e che, nel merito, ricorrevano i presupposti dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. La Corte ribadisce inoltre che l’uso del proprio nome non costituisce automaticamente un giusto motivo per registrare un segno che tragga indebito vantaggio dalla notorietà altrui.
Marchio dell’Unione europea KENZO ESTATE: applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, notorietà del marchio anteriore e nozione di giusto motivo
La questione giuridica
Se il Tribunale avesse errato: 1) nel ritenere che la commissione di ricorso potesse prendere in considerazione prove tardive ai fini della notorietà del marchio anteriore, alla luce dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione; 2) nell’applicare l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 quanto a somiglianza dei segni, notorietà, indebito vantaggio e assenza di giusto motivo, in particolare per l’uso del nome proprio del ricorrente nel segno richiesto.
Principio di diritto
In sede di impugnazione contro una sentenza del Tribunale in materia di opposizione al marchio dell’Unione europea, la Corte conferma che la commissione di ricorso può, in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione, prendere in considerazione elementi di prova prodotti tardivamente se essi appaiono prima facie pertinenti e le circostanze del caso lo consentono; la regola 20, paragrafo 1, non limita tale potere in fase di appello amministrativo. Inoltre, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, la somiglianza può essere ravvisata quando il segno richiesto riprende integralmente il marchio anteriore e vi aggiunge un elemento non distintivo; la notorietà e il rischio di indebito vantaggio vanno valutati globalmente; infine, la mera circostanza che il segno richiesto coincida con il nome del richiedente non integra, di per sé, un giusto motivo idoneo a neutralizzare la tutela rafforzata del marchio notorio.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 5
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 76, paragrafo 2
- Regolamento (CE) n. 2868/95 (regolamento di esecuzione), regola 19, paragrafi 1 e 2
- Regolamento (CE) n. 2868/95 (regolamento di esecuzione), regola 20, paragrafo 1
- Regolamento (CE) n. 2868/95 (regolamento di esecuzione), regola 50, paragrafo 1, terzo comma
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
- Regolamento (CE) n. 40/94
- Accordo di Nizza
- Direttiva 89/104/CEE
Marchio dell’Unione europea KENZO ESTATE: notorietà, prove tardive e giusto motivo
La Corte di giustizia, Decima Sezione, decide su due impugnazioni riunite proposte dal sig. Kenzo Tsujimoto avverso due sentenze del Tribunale in materia di opposizione alla registrazione del segno denominativo KENZO ESTATE. La controversia riguarda l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in presenza del marchio anteriore notorio KENZO.
Fatti e procedimento principale
In entrambe le cause, il sig. Tsujimoto aveva chiesto la registrazione internazionale nell’Unione del segno KENZO ESTATE per prodotti e servizi diversi, mentre la società Kenzo aveva proposto opposizione fondandosi sul marchio anteriore dell’Unione KENZO, registrato nel 2001 per prodotti delle classi 3, 18 e 25.
Nella causa C-85/16 P la domanda riguardava soprattutto vini e bevande alcoliche della classe 33; nella causa C-86/16 P la domanda comprendeva prodotti alimentari, servizi di vendita, servizi educativi sul vino, ristorazione e alloggio temporaneo. In primo grado, la divisione di opposizione aveva respinto le opposizioni, ma la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO aveva accolto l’opposizione nella causa C-85/16 P e l’aveva accolta solo in parte nella causa C-86/16 P.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, che tutela il marchio anteriore notorio contro l’uso, senza giusto motivo, di un segno identico o simile anche per prodotti o servizi non simili;
- l’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che consente all’EUIPO di non tener conto di fatti o prove non tempestivamente presentati;
- le regole 19, 20 e 50 del regolamento di esecuzione n. 2868/95, che disciplinano il deposito delle prove nell’opposizione e il trattamento delle prove tardive in appello amministrativo.
Primo motivo di impugnazione: prove tardive e potere discrezionale dell’EUIPO
Il ricorrente sosteneva che la commissione di ricorso non potesse considerare documenti tardivi prodotti per dimostrare la notorietà del marchio anteriore, richiamando le regole 19 e 20 del regolamento di esecuzione.
La Corte respinge questa tesi e ribadisce la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza Rintisch/UAMI, secondo cui il potere discrezionale della commissione di ricorso va esercitato alla luce della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, e non della sola regola 20, paragrafo 1. In sede di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, la commissione può ammettere prove tardive se:
- sono, prima facie, realmente pertinenti per l’esito dell’opposizione;
- la fase del procedimento e le circostanze concrete non ostano alla loro presa in considerazione.
Pertanto, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel ritenere legittimo l’esercizio di tale potere discrezionale.
Secondo motivo di impugnazione: applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5
Il secondo motivo era articolato in quattro parti: somiglianza dei segni, notorietà del marchio anteriore, indebito vantaggio e giusto motivo.
Somiglianza tra KENZO e KENZO ESTATE
La Corte conferma che il Tribunale ha correttamente ritenuto i marchi simili nel loro complesso. Il segno richiesto riprende integralmente il marchio anteriore KENZO, aggiungendo solo il termine ESTATE, che il Tribunale aveva considerato privo di carattere distintivo per una parte considerevole del pubblico di riferimento. Poiché i consumatori prestano in genere maggiore attenzione all’inizio di un segno, l’elemento dominante rimaneva KENZO.
La Corte respinge anche le censure relative a un preteso difetto di motivazione e alla mancata applicazione di precedenti relativi a segni figurativi, ritenendo che le circostanze di quei casi fossero diverse.
Notorietà del marchio anteriore
Quanto alla notorietà, la Corte osserva che il Tribunale non si è fondato sulla tardività delle prove in sé, ma ha rilevato che, alla data di efficacia delle domande di registrazione del segno KENZO ESTATE, la notorietà del marchio KENZO risultava già dimostrata sulla base del materiale probatorio disponibile nei procedimenti precedenti. La censura del ricorrente è quindi respinta perché inconferente.
Indebito vantaggio e valutazione globale
La Corte precisa che il Tribunale ha effettivamente svolto una valutazione globale, prendendo in considerazione la natura e la prossimità dei prodotti e dei servizi, il collegamento con il settore del lusso, il grado di notorietà del marchio anteriore e l’alto grado di somiglianza tra i segni. Per la causa C-86/16 P è stato inoltre rilevato che taluni servizi potevano essere accessori alla produzione e vendita del vino. Non sussiste quindi né errore di diritto né difetto di motivazione.
Giusto motivo e uso del nome del richiedente
La Corte affronta infine la questione se l’uso del nome Kenzo nel segno richiesto potesse costituire un giusto motivo. Richiamando la giurisprudenza sulla nozione di giusto motivo, la Corte afferma che essa può includere anche interessi soggettivi di terzi, ma non può arrivare a neutralizzare la funzione essenziale del marchio anteriore né a riconoscere un diritto assoluto alla registrazione del proprio nome come marchio.
Nel caso concreto, la mera coincidenza tra il termine Kenzo e il nome del ricorrente non bastava a integrare un giusto motivo, soprattutto considerando il rischio che il segno traesse indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore. La Corte approva dunque la conclusione del Tribunale.
Decisione e dispositivo
La Corte respinge integralmente le due impugnazioni e condanna il sig. Tsujimoto alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce in particolare che:
- in appello davanti all’EUIPO, le prove tardive possono essere ammesse secondo l’articolo 76, paragrafo 2, e la regola 50 del regolamento di esecuzione;
- per l’articolo 8, paragrafo 5, la somiglianza può derivare dal fatto che il marchio richiesto riprenda il marchio notorio aggiungendo un elemento secondario e non distintivo;
- il giusto motivo non deriva automaticamente dall’uso del proprio nome nel segno richiesto;
- la protezione dei marchi notori è rafforzata e mira a impedire sia l’indebito vantaggio sia il pregiudizio alla reputazione o al carattere distintivo del marchio anteriore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 30 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-390/17
- Sentenza · 30 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-370/16
- Sentenza · 30 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-517/16
- Sentenza · 29 mag 2018Corte di giustizia, Sentenza C-426/16
- Sentenza · 31 mag 2018Tribunale, Sentenza T-770/16
- Sentenza · 31 mag 2018Tribunale, Sentenza T-461/16
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →