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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2421

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione, del 24 ottobre 2023, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana

Normativa europea32023R2421

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la regionalizzazione UE per la peste suina africana, sostituendo integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono l’evoluzione epidemiologica in vari Stati membri, con nuove zone soggette a restrizioni, zone infette e zone di protezione/sorveglianza, e con alcuni declassamenti o soppressioni di aree in cui il rischio è diminuito. L’atto si fonda sulle informazioni fornite dagli Stati membri, sui criteri scientifici e sugli orientamenti UE, oltre che sulle norme WOAH. L’entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, aggiornando la delimitazione delle zone soggette a restrizioni, delle zone infette e delle zone di protezione/sorveglianza in diversi Stati membri.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e alle aree territoriali elencate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, come sostituiti dal presente atto, in relazione alla peste suina africana nei suini detenuti e selvatici. L’efficacia riguarda in particolare Croazia, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Romania, Bulgaria e Svezia, per le sole zone geografiche espressamente individuate. Non disciplina nuovi obblighi generali per operatori diversi dalle conseguenze territoriali della regionalizzazione sanitaria, ma aggiorna i confini e il livello di restrizione applicabile alle aree interessate; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulla peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2421 della Commissione interviene con finalità di aggiornamento urgente della regionalizzazione sanitaria relativa alla peste suina africana (PSA). L’atto sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, così da adeguare la delimitazione delle zone soggette a restrizioni e delle aree istituite a livello unionale in funzione dell’evoluzione epidemiologica più recente.

La base materiale del provvedimento è costituita dalla normativa UE in materia di sanità animale, in particolare dal regolamento (UE) 2016/429 e dalle misure di controllo previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. I considerando sottolineano che la PSA è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con effetti rilevanti sulla produzione e sui movimenti intra-UE e verso paesi terzi.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento si inserisce nel sistema di prevenzione e controllo delle malattie elencate della normativa in materia di sanità animale. In particolare:

  • l’articolo 71, paragrafo 3, e l’articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 costituiscono la base giuridica richiamata dalla Commissione;
  • il regolamento delegato (UE) 2020/687 disciplina le misure in caso di malattie di categoria A, incluse l’istituzione di zone di protezione, sorveglianza, ulteriori zone soggette a restrizioni e, per i selvatici, zone infette;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 stabilisce specificamente le misure speciali di controllo per la PSA e contiene, negli allegati I e II, l’elenco delle zone soggette a restrizioni e delle altre aree rilevanti.

Criteri utilizzati per la revisione delle zone

I considerando precisano che la revisione delle delimitazioni territoriali deve poggiare su elementi scientifici e prudenziali, tra cui:

  • la situazione epidemiologica nelle aree interessate;
  • la situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
  • il rischio di ulteriore diffusione della malattia;
  • i principi e criteri scientificamente validi per la regionalizzazione della PSA;
  • gli orientamenti UE concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
  • le norme internazionali WOAH, in particolare il codice sanitario per gli animali terrestri;
  • le giustificazioni fornite dalle autorità competenti nazionali.

Evoluzione epidemiologica che ha determinato le modifiche

La Commissione evidenzia che, dopo la precedente modifica operata dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/2213, la situazione si è ulteriormente evoluta. Sono stati registrati nuovi focolai in Croazia e Italia, mentre in alcune aree di Italia, Polonia e Lituania la situazione è migliorata grazie alle misure di controllo applicate.

In particolare, il regolamento menziona:

  • nuovi focolai in suini detenuti in Croazia e in Italia;
  • nuovi focolai in suini selvatici in Italia;
  • aree italiane, polacche e lituane in cui, per assenza di focolai negli ultimi dodici mesi o per miglioramento del rischio, alcune zone vengono declassate o soppresse dagli elenchi;
  • la necessità di delimitare nuove zone soggette a restrizioni e nuove zone infette per Italia, Lituania, Polonia, Croazia e altri Stati membri, in funzione della dinamica della malattia.

Contenuto dell’allegato I: zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I, come sostituito, contiene l’elenco delle zone soggette a restrizioni I, II e III. Si tratta del cuore operativo del regolamento, poiché la classificazione determina il regime di limitazioni applicabile ai movimenti di animali e prodotti nel quadro del regolamento (UE) 2023/594.

Le modifiche riguardano numerosi Stati membri, con aggiornamenti territoriali dettagliati, spesso a livello di comuni, frazioni, distretti o, per l’Ungheria, di unità di gestione faunistica. Tra gli aspetti più rilevanti emerge che:

  • in Germania vengono elencate numerose aree in zone I, II e III, soprattutto nei Länder Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern e altri distretti orientali;
  • in Estonia, Lettonia, Lituania e Slovacchia sono delineate vaste aree a rischio differenziato, spesso in base a comuni o distretti amministrativi;
  • in Ungheria le zone sono definite mediante codici di unità di gestione della fauna selvatica;
  • in Polonia la delimitazione copre molteplici voivodati e distretti, con distinzione tra aree di restrizione I, II e III;
  • in Italia sono aggiornate le zone in Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania e altre regioni;
  • in Cechia, Grecia e Romania sono elencate aree amministrative specifiche, anche molto estese.

Principali riallocazioni territoriali in Italia, Polonia, Lituania e altri Stati membri

Il regolamento è fortemente centrato sul riallineamento del livello di restrizione in base al mutamento del rischio. I considerando illustrano vari casi tipici:

  • in Croazia, la contea di Osijek-Baranja viene inserita nell’allegato II, parte B, come zona soggetta a restrizioni a seguito di focolai in suini detenuti;
  • in Italia, un’area della Lombardia passa da zona di sorveglianza a zona di protezione, e la zona di sorveglianza viene ridelimitata; inoltre una zona infetta in Lombardia viene inserita nell’allegato II, parte A, a seguito di focolai in suini selvatici;
  • in Italia e Polonia alcune aree vengono declassate da zona III a zona II o da zona II a zona I, oppure soppresse dagli elenchi, in ragione dell’assenza di focolai negli ultimi dodici mesi;
  • in Lituania diverse zone di restrizione III vengono riclassificate come zone II;
  • in Sardegna e in altre aree italiane alcune porzioni vengono ridotte o soppresse per il miglioramento della situazione epidemiologica;
  • in Croazia alcune aree vengono mantenute fino a novembre 2023, in coerenza con l’andamento del rischio.

Allegato II: zone infette e zone di protezione/sorveglianza

L’allegato II elenca, ai sensi degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594, le aree istituite come:

  • zone infette a seguito di focolai di PSA in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne;
  • zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e zone di sorveglianza a seguito di focolai in suini detenuti in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne.

Tra i casi espressamente indicati figurano:

  • Croazia: aree infette con riferimento a specifici focolai ADIS, compresi territori in Karlovačka, Ličko-senjska e Sisačko-moslavačka županija, nonché ulteriori aree in Zadarska županija;
  • Svezia: un’area infetta in Västmanland e Dalarna, con percentuali di territorio comunale e termini di applicazione indicati;
  • Italia: una zona infetta in provincia di Pavia e Milano per il focolaio IT-ASF-2023-00816, con termine ultimo 13.1.2024;
  • Croazia: zone di protezione e sorveglianza per i focolai HR-ASF-2023-00001 e HR-ASF-2023-01022, con l’indicazione puntuale dei comuni e dei villaggi coinvolti;
  • Italia: una zona di protezione e sorveglianza in provincia di Pavia per il focolaio IT-ASF-2023-00779, con termine ultimo 28.11.2023, e una seconda area di protezione/sorveglianza in Sardegna per il focolaio IT-ASF-2023-00807, con termine ultimo 22.12.2023.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore suinicolo, il regolamento è rilevante perché:

  • determina, con effetto immediato, quali territori sono sottoposti a restrizioni più o meno intense;
  • incide su movimentazione di suini, prodotti suinicoli e, in generale, sui piani di biosicurezza e commercializzazione;
  • richiede una costante verifica dell’ubicazione geografica degli allevamenti, dei siti di macellazione e delle movimentazioni, in relazione agli allegati aggiornati;
  • può avere impatti economici su filiere, export e indennizzi/gestione del rischio, pur non introducendo direttamente in questo testo un regime sanzionatorio autonomo.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua applicabilità diretta e obbligatoria in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del presente regolamento. Si tratta quindi di un aggiornamento complessivo della mappa delle aree soggette a restrizioni I, II e III e delle aree istituite come zone infette o come zone di protezione e sorveglianza.

Criteri e motivazione dell’aggiornamento delle zone

I considerando richiamano l’andamento epidemiologico della peste suina africana nell’Unione e precisano che le delimitazioni devono basarsi sulla situazione nelle aree colpite, sul livello di rischio di diffusione, su principi scientificamente validi, sugli orientamenti UE concordati in sede di comitato permanente e sulle norme internazionali WOAH. Le modifiche tengono conto di nuovi focolai in Croazia e Italia e di miglioramenti della situazione in alcune aree di Italia, Polonia, Lituania e altri Stati membri.

Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni I, II e III

L’allegato I ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III per numerosi Stati membri. In particolare vengono aggiunte, modificate o soppresse aree in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia e Grecia, con passaggi di alcune aree tra categorie di restrizione diverse in base all’evoluzione del rischio e all’assenza/persistenza di focolai negli ultimi dodici mesi.

Nuove zone infette e zone di protezione/sorveglianza nell’allegato II

L’allegato II sostituito elenca le aree istituite come zone infette o come zone soggette a restrizioni comprendenti zone di protezione e sorveglianza, con riferimento agli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/594. Sono incluse, tra le altre, nuove aree in Croazia, Svezia e Italia, con dettagli sui focolai ADIS, le aree interessate e i termini ultimi di applicazione.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentaremercato internomovimentazione animaliprevenzione delle malattie animali

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