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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2439

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2439 della Commissione, del 24 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huître de Normandie (IGP)]

Normativa europea32023R2439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione iscrive nel registro UE delle DOP e IGP il nome «Huître de Normandie» come indicazione geografica protetta. L’iscrizione avviene in assenza di opposizioni motivate alla domanda presentata dalla Francia e pubblicata in precedenza nella Gazzetta ufficiale. Il provvedimento ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE dell’IGP «Huître de Normandie» per ostriche prodotte in Normandia.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Huître de Normandie» come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda il prodotto rientrante nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dall’entrata in vigore, senza prevedere esclusioni ulteriori nel testo.

Iscrizione di «Huître de Normandie» nel registro UE delle IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2439 della Commissione dispone la registrazione del nome «Huître de Normandie» come indicazione geografica protetta (IGP). Il provvedimento si inserisce nel sistema dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dalla Francia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, non sussistono ostacoli alla registrazione del nome.

Ambito materiale della registrazione

L’articolo 1 iscrive «Huître de Normandie» nel registro delle DOP e IGP. Il nome identifica un prodotto appartenente alla classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Per gli operatori del settore, ciò comporta che la denominazione è tutelata a livello unionale secondo le regole proprie delle indicazioni geografiche protette.

Efficacia nel tempo e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la natura direttamente applicabile dell’atto e la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri, senza introdurre deroghe o discipline ulteriori.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP «Huître de Normandie»

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome «Huître de Normandie» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualificazione espressa come IGP.

Classificazione del prodotto

Lo stesso articolo precisa che il nome identifica un prodotto della classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Francia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e si evidenzia che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione motivata ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità alimentareprodotti agricoli e alimentarietichettatura e valorizzazione d'origine

Testo integrale

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