Regolamento (UE) 2023/2406
Regolamento (UE) 2023/2406 del Consiglio, del 23 ottobre 2023, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Niger
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione il quadro di misure restrittive adottato nei confronti del Niger con la decisione (PESC) 2023/2287. Prevede il congelamento di fondi e risorse economiche e il divieto di renderli disponibili a persone, entità e organismi inseriti nell’allegato I, individuati in ragione di condotte che minacciano la pace, la stabilità, l’ordine costituzionale, la democrazia, lo Stato di diritto o i diritti umani in Niger. Il testo disciplina inoltre deroghe autorizzabili, obblighi di informazione e cooperazione, tutela dei dati personali, clausole di non responsabilità e criteri di applicazione territoriale.
Regolamento che istituisce e disciplina misure restrittive mirate dell’Unione contro persone ed entità responsabili o associate ad azioni che minacciano la pace, la stabilità, l’ordine costituzionale, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani in Niger.
Ambito di applicazione
Si applica a fondi e risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato I, nonché al divieto di mettere tali fondi o risorse economiche a loro disposizione, direttamente o indirettamente. Opera nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, nei confronti dei cittadini degli Stati membri ovunque si trovino e delle persone giuridiche/entità costituite o registrate secondo il diritto di uno Stato membro, nonché per attività economiche svolte in tutto o in parte nell’Unione. Sono previste deroghe e autorizzazioni per esigenze di base, spese legali, costi di mantenimento dei beni congelati, spese straordinarie, pagamenti diplomatici/consolari, aiuti umanitari e taluni pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie/arbitrali o da obbligazioni preesistenti. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Misure restrittive in considerazione della situazione in Niger
Il regolamento attua nell’ordinamento dell’Unione il quadro sanzionatorio istituito dalla decisione (PESC) 2023/2287 del 23 ottobre 2023. La finalità è colpire soggetti responsabili o associati ad azioni che minacciano la pace, la stabilità, la sicurezza, l’ordine costituzionale, la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani in Niger, assicurando al contempo un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regime riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi elencati nell’allegato I. Le misure consistono nel congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati, nonché nel divieto di metterli a loro disposizione, direttamente o indirettamente.
L’allegato I include soggetti:
- responsabili di azioni o politiche che minacciano pace, stabilità o sicurezza del Niger, o che vi abbiano partecipato, sostenuto o tratto beneficio;
- che compromettono l’ordine costituzionale in Niger;
- che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto, inclusi i responsabili della detenzione delle autorità democraticamente elette;
- coinvolti nella pianificazione, organizzazione o esecuzione di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario;
- associati ai soggetti sopra indicati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 1 contiene definizioni di taglio operativo, rilevanti per banche, operatori finanziari e consulenti. In particolare:
- "richiesta" comprende anche domande riconvenzionali e domande di riconoscimento o esecuzione di sentenze, lodi arbitrali o decisioni equivalenti;
- "contratto o operazione" è inteso in senso molto ampio e include obbligazioni, garanzie, controgaranzie e crediti;
- "fondi" e "risorse economiche" sono definiti in modo estensivo;
- "congelamento" implica il divieto di movimentare, trasferire, usare o gestire i beni in modo da alterarne disponibilità o destinazione.
Deroghe e autorizzazioni
Il regolamento prevede diverse deroghe gestite dalle autorità competenti nazionali.
Per esigenze essenziali e spese particolari, l’articolo 3 consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi congelati per:
- esigenze di base del soggetto designato e dei familiari a carico, incluse spese alimentari, locazione o mutuo, medicinali, cure mediche, imposte, assicurazioni e utenze;
- onorari e spese legali ragionevoli;
- costi di normale gestione o custodia dei fondi;
- spese straordinarie, previa notifica almeno due settimane prima alla Commissione e agli altri Stati membri;
- pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche/consolari o di organizzazioni internazionali immuni, se destinati a scopi ufficiali.
L’articolo 4 introduce una specifica eccezione umanitaria: il divieto non si applica alla messa a disposizione di risorse necessarie per aiuti umanitari tempestivi o per attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, se svolte da ONU, organizzazioni internazionali, specifiche ONG e altri soggetti riconosciuti o certificati. In tali casi, l’autorità competente può comunque autorizzare lo svincolo; se entro cinque giorni lavorativi non interviene un diniego, una richiesta di informazioni o una proroga, l’autorizzazione si considera rilasciata.
Sono poi previste deroghe per:
- decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative che fondino un credito anteriore all’inserimento in elenco (articolo 5);
- pagamenti dovuti da soggetti sanzionati in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento (articolo 6).
Le autorizzazioni concesse devono essere comunicate agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane, salvo il diverso termine previsto per l’ipotesi umanitaria dell’articolo 4.
Operatività bancaria e conti congelati
L’articolo 7 chiarisce che gli enti finanziari e creditizi possono accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati. Sono inoltre ammessi accrediti di interessi, altri profitti, pagamenti contrattuali preesistenti e importi derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, ma tali somme restano congelate. Gli intermediari devono informare senza indugio l’autorità competente.
Obblighi informativi e cooperazione
Gli articoli 8, 9, 12, 17 e 18 costruiscono un sistema di cooperazione amministrativa molto articolato.
I soggetti interessati devono fornire immediatamente le informazioni utili all’applicazione del regolamento, in particolare sui conti e sugli importi congelati, e collaborare con l’autorità competente. Il regolamento tutela la riservatezza delle informazioni e il segreto professionale degli avvocati, richiamando anche la consulenza prestata da altri professionisti abilitati a rappresentare il cliente in giudizio.
È inoltre vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività volte a eludere le misure restrittive. I soggetti già inseriti in elenco devono comunicare entro sei settimane i fondi e le risorse economiche di loro appartenenza nella giurisdizione dello Stato membro e collaborare con l’autorità competente; il mancato adempimento è qualificato come partecipazione all’elusione.
Commissione e Stati membri si scambiano informazioni su fondi congelati, autorizzazioni, violazioni, problemi applicativi e sentenze nazionali. Le autorità di contrasto, doganali, finanziarie e gli amministratori di registri pubblici devono elaborare e scambiare le informazioni necessarie per individuare violazioni o tentativi di elusione.
Inserimento in elenco e garanzie procedurali
L’inserimento nell’allegato I avviene per decisione del Consiglio, che modifica l’elenco, comunica la decisione e i motivi all’interessato, direttamente o mediante avviso pubblico, e gli consente di presentare osservazioni. In presenza di osservazioni o nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione. L’elenco è riesaminato almeno ogni 12 mesi.
L’allegato I deve contenere i motivi dell’inserimento e, ove disponibili, dati identificativi dettagliati delle persone fisiche e delle persone giuridiche, entità e organismi.
Sanzioni, responsabilità e tutela dei dati
Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni del regolamento, prevedendo anche misure di confisca dei proventi illeciti e comunicando le norme alla Commissione. Sono previste clausole di non responsabilità per chi congeli fondi o rifiuti di renderli disponibili in buona fede e per chi agisca senza sapere né poter ragionevolmente sospettare la violazione delle misure.
Il trattamento dei dati personali è consentito al Consiglio, alla Commissione e all’alto rappresentante nei limiti necessari allo svolgimento dei compiti previsti, con richiamo espresso al regolamento (UE) 2018/1725 e, per i dati trattati da soggetti esterni, al regolamento (UE) 2016/679.
Ambito territoriale ed entrata in vigore
Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione, a bordo di aeromobili e natanti soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità/organismi registrati o costituiti secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche esercitate, anche solo in parte, nell’Unione. È entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "richiesta", "contratto o operazione", "autorità competenti", "risorse economiche", "congelamento di risorse economiche", "congelamento di fondi", "fondi" e "territorio dell’Unione". Le definizioni sono ampie e comprendono anche domande di riconoscimento ed esecuzione di sentenze o lodi, nonché garanzie, controgaranzie e strumenti finanziari.
Misure restrittive principali
L’articolo 2 dispone il congelamento di tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato I e vieta di metterli, direttamente o indirettamente, a loro disposizione o a loro vantaggio. L’allegato I include soggetti responsabili o associati ad azioni che minacciano pace, stabilità e sicurezza del Niger, compromettono l’ordine costituzionale, la democrazia o lo Stato di diritto, sono coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, ovvero sono associati a tali soggetti.
Deroghe per esigenze di base, spese legali e spese straordinarie
L’articolo 3 consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse congelati per esigenze di base, onorari e spese legali ragionevoli, spese di normale gestione o custodia, spese straordinarie e pagamenti su o da conti di missioni diplomatiche/consolari o organizzazioni internazionali immuni secondo il diritto internazionale. Per le spese straordinarie è richiesta una notifica preventiva di almeno due settimane alla Commissione e agli altri Stati membri; ogni autorizzazione va poi comunicata entro due settimane dal rilascio.
Deroghe umanitarie
L’articolo 4 prevede che il divieto di cui all’articolo 2 non si applichi alla messa a disposizione di fondi o risorse economiche necessarie per l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o per attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali, quando tali attività siano svolte da ONU e sue entità, organizzazioni internazionali, determinate ONG e organizzazioni umanitarie, soggetti certificati o riconosciuti, agenzie specializzate degli Stati membri e relativi partner operativi. Inoltre, l’autorità competente può autorizzare lo svincolo quando ritenga necessaria la disponibilità dei fondi; in mancanza di diniego, richiesta di informazioni o proroga entro cinque giorni lavorativi, l’autorizzazione si considera rilasciata. Le autorizzazioni vanno comunicate entro quattro settimane.
Svincolo per decisioni arbitrali, giudiziarie o amministrative
L’articolo 5 consente lo svincolo di fondi o risorse congelati quando siano oggetto di una decisione arbitrale precedente all’inserimento in elenco oppure di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o esecutiva nello Stato membro interessato, purché siano usati esclusivamente per soddisfare crediti riconosciuti da tale decisione, la decisione non favorisca soggetti inseriti in elenco e il riconoscimento non sia contrario all’ordine pubblico. Le autorizzazioni vanno comunicate entro due settimane.
Pagamenti dovuti da soggetti inseriti in elenco
L’articolo 6 consente lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati per pagamenti dovuti da soggetti elencati nell’allegato I in forza di contratti o obbligazioni sorti prima dell’inserimento in elenco, a condizione che i fondi siano usati per quel pagamento e che il pagamento non violi il divieto di messa a disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2. Anche tali autorizzazioni devono essere comunicate entro due settimane.
Operazioni su conti congelati e accrediti consentiti
L’articolo 7 chiarisce che gli enti finanziari o creditizi possono accreditare sui conti congelati fondi trasferiti da terzi, purché anch’essi congelati, e che sul conto possono affluire interessi, altri profitti, pagamenti contrattuali preesistenti e pagamenti derivanti da decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali, sempre che restino congelati. Gli enti finanziari o creditizi devono informare senza indugio l’autorità competente.
Obblighi di informazione, cooperazione e scambio dati
L’articolo 8 impone alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi interessati di fornire immediatamente le informazioni utili all’applicazione del regolamento, incluse quelle sui conti e sugli importi congelati, e di collaborare con l’autorità competente. Le informazioni sono soggette alle norme sulla riservatezza e sul segreto professionale degli avvocati; sono inoltre previsti scambi informativi tra autorità degli Stati membri, Commissione e altri soggetti pubblici competenti, anche ai fini dell’individuazione di violazioni o elusioni.
Divieto di elusione e obbligo di disclosure dei soggetti elencati
L’articolo 9 vieta la partecipazione consapevole e deliberata ad attività dirette a eludere le misure restrittive. I soggetti inseriti nell’allegato I devono trasmettere entro sei settimane le informazioni sui fondi e sulle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro e collaborare con l’autorità competente; la mancata cooperazione è considerata partecipazione all’elusione. Sono previsti ulteriori obblighi di comunicazione alla Commissione e regole specifiche sul trattamento dei dati personali.
Clausole di non responsabilità
L’articolo 10 esclude la responsabilità di chi congeli o rifiuti di rendere disponibili fondi o risorse economiche agendo in buona fede in conformità al regolamento, salvo negligenza. Esclude inoltre la responsabilità di chi agisca senza sapere né poter ragionevolmente sospettare che la propria condotta violi le misure restrittive.
Inopponibilità delle richieste contrattuali
L’articolo 11 dispone che non siano soddisfatte le richieste connesse a contratti o operazioni incisi dalle misure restrittive quando presentate da soggetti elencati nell’allegato I o da persone che agiscano per loro tramite o per loro conto. L’onere della prova sulla liceità del soddisfacimento incombe al richiedente. Resta salvo il controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento contrattuale.
Cooperazione tra Commissione e Stati membri
L’articolo 12 prevede un reciproco scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri, con particolare riguardo a fondi congelati, autorizzazioni concesse, problemi applicativi, violazioni e sentenze nazionali. Gli Stati membri devono comunicare tempestivamente ogni informazione rilevante che possa pregiudicare l’effettiva attuazione del regolamento.
Inserimento in elenco, notifica e riesame
L’articolo 13 stabilisce che il Consiglio modifica l’allegato I quando decide di applicare le misure dell’articolo 2 a nuovi soggetti, comunicando la decisione e i motivi dell’inserimento e offrendo la possibilità di osservazioni. Il Consiglio riesamina le decisioni in caso di osservazioni o nuove prove sostanziali e l’elenco è sottoposto a riesame periodico almeno ogni 12 mesi. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
Contenuto minimo dell’allegato I
L’articolo 14 precisa che nell’allegato I devono figurare i motivi dell’inserimento in elenco e, ove disponibili, i dati identificativi necessari. Per le persone fisiche possono essere indicati nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto o carta d’identità, sesso, indirizzo e funzione/professione; per persone giuridiche, entità e organismi, denominazione, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.
Sanzioni nazionali
L’articolo 15 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento, nonché misure per garantirne l’attuazione e la confisca dei proventi. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione le norme adottate e le successive modifiche.
Trattamento dei dati personali
L’articolo 16 autorizza Consiglio, Commissione e alto rappresentante a trattare dati personali per le attività connesse al regolamento, inclusa la preparazione e modifica dell’allegato I e la pubblicazione degli elenchi sanzionatori e delle informazioni sull’impatto delle misure. Il trattamento di dati sensibili relativi a reati, condanne o misure di sicurezza è ammesso solo nella misura necessaria; le istituzioni sono designate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Autorità competenti e comunicazioni
L’articolo 17 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di pubblicarle sui siti indicati nell’allegato II, notificando alla Commissione eventuali modifiche degli indirizzi web e degli estremi delle autorità. Le comunicazioni alla Commissione devono avvenire agli indirizzi indicati nell’allegato II.
Ambito territoriale e temporale di applicazione
L’articolo 19 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e natanti sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini dell’Unione ovunque si trovino, alle persone giuridiche/entità/organismi costituiti o registrati secondo il diritto di uno Stato membro e alle attività economiche svolte, in tutto o in parte, nell’Unione. L’articolo 20 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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