Regolamento (UE) 2023/2214
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2214 della Commissione, del 23 ottobre 2023, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso e le specifiche dei nuovi alimenti polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per aggiornare le condizioni d’uso e le specifiche delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate. L’intervento estende l’uso della variante ad elevato tenore di fibre a nuove categorie di alimenti destinati alla popolazione generale e corregge alcune specifiche microbiologiche del prodotto autorizzato. Inoltre, per cinque anni è prevista una tutela dei dati scientifici a favore di Functional Products Trading Arica SA/BENEXIA, con esclusiva di mercato limitata ai prodotti indicati.
Modifica l’elenco اتح? No, modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per ampliare le condizioni d’uso e correggere le specifiche delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica) parzialmente sgrassate, con tutela limitata di dati scientifici per il richiedente.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che intendano immettere sul mercato dell’Unione nuovi alimenti consistenti in polveri di semi di chia (Salvia hispanica L.) parzialmente sgrassate, sia nella versione ad elevato tenore di proteine sia in quella ad elevato tenore di fibre. Riguarda in particolare le categorie di alimenti elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come modificato, e opera nell’intero territorio dell’Unione con applicazione diretta negli Stati membri; è rilevante anche ai fini del SEE. Sono escluse dall’autorizzazione riservata ai dati i successivi richiedenti che ottengano un’autorizzazione senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare.
Modifica delle condizioni d’uso e delle specifiche delle polveri di semi di chia parzialmente sgrassate
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2214 interviene sul regime dei nuovi alimenti già iscritto nell’elenco dell’Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La finalità è duplice: da un lato ampliare le condizioni d’uso della polvere di semi di chia (Salvia hispanica L.) parzialmente sgrassata ad elevato tenore di fibre; dall’altro correggere e precisare le specifiche del prodotto autorizzato, sulla base del parere EFSA del 27 febbraio 2023 e della procedura prevista dal regolamento (UE) 2015/2283.
Contesto normativo e presupposti dell’intervento
Il regolamento richiama il quadro del regolamento (UE) 2015/2283, che consente la commercializzazione nell’Unione solo dei nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco unionale. La Commissione ha ricevuto il 26 luglio 2021 una domanda di modifica delle condizioni d’uso presentata da Functional Products Trading Arica SA/BENEXIA, volta a estendere l’impiego della polvere ad elevato tenore di fibre a prodotti di pasticceria, ortofrutticoli trasformati, pane e panini, prodotti a base di pasta e prodotti proteici. Nella stessa data il richiedente ha chiesto la tutela di specifici dati e studi scientifici.
Valutazione scientifica e conclusioni EFSA
In applicazione dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione ha consultato l’EFSA il 23 marzo 2022. L’Autorità ha adottato il proprio parere il 27 febbraio 2023, concludendo che l’estensione d’uso proposta è sicura alle condizioni proposte. L’EFSA ha inoltre evidenziato che le specifiche microbiologiche precedentemente riportate per Listeria monocytogenes ed Escherichia coli erano inesatte e necessitavano di correzione.
Modifiche alle condizioni d’uso
L’allegato del regolamento sostituisce la voce relativa alle polveri di semi di chia parzialmente sgrassate nella tabella 1 del regolamento (UE) 2017/2470, distinguendo tra:
- polvere ad elevato tenore di proteine;
- polvere ad elevato tenore di fibre.
Per la polvere ad elevato tenore di proteine restano previste specifiche soglie massime in varie categorie di alimenti, tra cui prodotti a base di latte fermentato, dolciumi, succhi e nettari di frutta o verdura, bevande aromatizzate e integratori alimentari. Per la polvere ad elevato tenore di fibre, il regolamento introduce l’autorizzazione all’uso in prodotti di pasticceria, ortofrutticoli trasformati, pane e panini, prodotti a base di pasta e prodotti proteici, oltre a limiti per dolciumi, succhi, nettari, bevande aromatizzate e integratori alimentari.
Specifiche tecniche e requisiti microbiologici
La tabella 2 dell’allegato ridefinisce il nuovo alimento come polvere di semi di chia (Salvia hispanica L.) parzialmente sgrassate ottenuta mediante spremitura e macinazione dei semi interi. Sono indicati parametri di qualità e sicurezza relativi a sostanze estranee visibili, granulometria, umidità, contenuto proteico, grassi e fibre, oltre a limiti microbiologici dettagliati per conteggio totale su piastra, lieviti, muffe, Staphylococcus aureus, coliformi, enterobatteriacee, Bacillus cereus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes e Salmonella spp. Sono altresì fissati limiti per arsenico, cadmio, piombo, mercurio, aflatossine totali e ocratossina A.
Tutela dei dati e esclusiva di mercato
Il regolamento riconosce che lo studio umano, lo studio sulla formazione di contaminanti di processo e i certificati di analisi soddisfano le condizioni dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e devono quindi essere tutelati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1. Per cinque anni dall’entrata in vigore del regolamento, solo Functional Products Trading Arica SA/BENEXIA può immettere sul mercato dell’Unione la polvere di semi di chia ad elevato tenore di fibre per le categorie di alimento autorizzate, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati tutelati o con consenso del titolare. La tutela dei dati, come indicato nell’allegato, termina il 13 novembre 2028.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato nel mercato interno una volta decorsi i termini previsti. }
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei nuovi alimenti autorizzati
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 secondo quanto indicato nell’allegato del presente regolamento, inserendo la versione aggiornata delle polveri di semi di chia (Salvia hispanica L.) parzialmente sgrassate.
Estensione delle condizioni d’uso per la polvere ad elevato tenore di fibre
Per cinque anni a decorrere dal 13 novembre 2023 solo Functional Products Trading Arica SA/BENEXIA è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione la polvere di semi di chia parzialmente sgrassata ad elevato tenore di fibre per l’uso in prodotti di pasticceria, ortofrutticoli trasformati (compresi i piatti a base di verdure), pane e panini, prodotti a base di pasta e prodotti proteici, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati tutelati o con il consenso del titolare.
Tutela dei dati scientifici
L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e conformi all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere utilizzati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento, senza il consenso di Functional Products Trading Arica SA/BENEXIA.
Correzione delle specifiche microbiologiche
Nel parere EFSA è stata rilevata l’inesattezza delle precedenti indicazioni su Listeria monocytogenes ed Escherichia coli. Le specifiche sono quindi corrette prevedendo Listeria monocytogenes non rilevata in 25 g ed Escherichia coli non rilevata in 10 g.
Condizioni di utilizzo per le diverse categorie di alimenti
L’allegato sostituisce la voce relativa alle polveri di semi di chia parzialmente sgrassate nella tabella 1, distinguendo tra polvere ad elevato tenore di proteine e polvere ad elevato tenore di fibre, con i rispettivi livelli massimi per categorie alimentari. Per la polvere ad elevato tenore di proteine sono previsti, tra gli altri, limiti pari allo 0,7% nei prodotti a base di latte fermentato non aromatizzati, allo 0,7% nei prodotti a base di latte fermentato trattati termicamente, allo 0,7% nei prodotti a base di latte fermentato aromatizzati, al 10% nei dolciumi, al 2,5% nei succhi di frutta e di verdura, al 2,5% nei nettari e prodotti analoghi, al 3% nelle bevande aromatizzate e a 7,5 g/giorno negli integratori alimentari (salvo quelli per lattanti e prima infanzia). Per la polvere ad elevato tenore di fibre sono previsti, tra gli altri, il 4% nei dolciumi, il 2,5% nei succhi di frutta e di verdura, il 4% nei nettari e prodotti analoghi, il 4% nelle bevande aromatizzate, 12 g/giorno negli integratori alimentari, 5 g/100 g nei prodotti di pasticceria, 10 g/100 g negli ortofrutticoli trasformati, 10 g/100 g in pane e panini, 8 g/100 g nei prodotti a base di pasta e 10 g/100 g nei prodotti proteici.
Specifiche del nuovo alimento
La tabella 2 dell’allegato definisce il prodotto come polvere di semi di chia (Salvia hispanica L.) parzialmente sgrassate ottenuta mediante spremitura e macinazione dei semi interi. Sono fissati requisiti su sostanze estranee visibili (0,1%), dimensione delle particelle (≤130 μm per la polvere ad elevato tenore di proteine; ≤400 μm per quella ad elevato tenore di fibre), composizione chimica, parametri microbiologici e contaminanti (arsenico, cadmio, piombo e mercurio ≤0,1 ppm; aflatossine totali ≤4 ppb; ocratossina A ≤1 ppb).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La data rilevante per l’autorizzazione esclusiva indicata nell’allegato è il 13 novembre 2023, con data finale della tutela dei dati fissata al 13 novembre 2028.
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