Regolamento (UE) 2023/2438
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2438 della Commissione, del 24 ottobre 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive du Languedoc (DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Huile d'olive du Languedoc" come DOP a seguito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La domanda presentata dalla Francia era stata pubblicata e, non essendo pervenute opposizioni, la Commissione procede alla registrazione. L'atto produce effetti generali e diretti in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Registrazione della denominazione di origine protetta "Huile d'olive du Languedoc" nel registro UE delle DOP e IGP.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, nell'Unione europea, del nome "Huile d'olive du Languedoc" come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda il prodotto olio d'oliva rientrante nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina altre categorie di prodotti né contiene esclusioni specifiche ulteriori oltre al mancato riscontro di opposizioni nella procedura di registrazione.
Registrazione della DOP "Huile d'olive du Languedoc"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2438 della Commissione registra il nome "Huile d'olive du Languedoc" come denominazione di origine protetta. L'atto si colloca nel quadro dei regimi di qualità disciplinati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e conclude la procedura avviata dalla Francia per la protezione del nome a livello unionale.
Contesto normativo e procedimento
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, quale base per l'adozione dell'atto di registrazione. Il considerando indica che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del medesimo regolamento. Viene inoltre evidenziato che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, circostanza che consente la registrazione del nome.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L'articolo 1 dispone la registrazione del nome "Huile d'olive du Languedoc" come DOP. Il nome è associato a un prodotto classificato nella categoria 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che contiene le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di questo tipo, il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L'articolo 1 stabilisce che il nome "Huile d'olive du Languedoc" è registrato come denominazione di origine protetta. Il nome identifica un prodotto della classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
La registrazione avviene in applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare dell'articolo 52, paragrafo 2. La domanda francese era stata previamente pubblicata ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51, il nome viene registrato.
Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2421
- Regolamento · 24 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2431
- Regolamento · 24 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2439
- Regolamento · 23 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2214
- Regolamento · 23 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2215
- Regolamento · 23 ott 2023Regolamento (UE) 2023/2406
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →