Regolamento (UE) 2023/2431
Regolamento (UE) 2023/2431 della Commissione, del 24 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e semplifica in modo esteso le regole tecniche INSPIRE contenute nel regolamento (UE) n. 1089/2010. La riforma mira a ridurre gli oneri di attuazione, chiarire la nozione di voidability, spostare la gestione di molti elenchi di codici e dei sistemi di riferimento in registri gestiti dalla Commissione e allineare le specifiche a sviluppi tecnologici e a normativa settoriale connessa. Sono rivisti numerosi allegati tematici, con modifiche puntuali a definizioni, attributi, relazioni, elenchi di codici e vincoli di qualità dei dati. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) n. 1089/2010 sulle modalità tecniche di interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali nell’ambito INSPIRE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle autorità e ai fornitori di dati che scambiano, classificano e rendono interoperabili set di dati territoriali e servizi di dati territoriali rientranti nell’infrastruttura INSPIRE di cui alla direttiva 2007/2/CE. Incide in particolare sulle specifiche tecniche, sugli elenchi di codici, sui sistemi di riferimento di coordinate e su numerosi allegati tematici del regolamento (UE) n. 1089/2010. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.
Regolamento (UE) 2023/2431 della Commissione
Il regolamento interviene sul quadro tecnico INSPIRE, modificando il regolamento (UE) n. 1089/2010 relativo all’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali. La finalità dichiarata è semplificare l’attuazione, ridurre gli oneri per gli Stati membri e rendere più flessibile l’aggiornamento degli standard tecnici, in linea con l’evoluzione scientifica, tecnologica e normativa.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la Commissione, a seguito della valutazione della direttiva 2007/2/CE e di consultazioni con esperti, ha ritenuto necessario chiarire e semplificare alcune regole dell’assetto INSPIRE. In particolare, il regolamento mira a evitare interpretazioni errate sulla nozione di attributi voidable, a spostare la gestione degli elenchi di codici e dei CRS in registri UE aggiornabili più rapidamente e ad armonizzare le specifiche con altra normativa ambientale e industriale.
Ambito di applicazione
Le modifiche si applicano agli Stati membri e, in concreto, a chi opera nello scambio, nella classificazione e nella pubblicazione di dati territoriali INSPIRE. Restano centrali gli oggetti territoriali, i servizi di dati territoriali, gli elenchi di codici, i sistemi di riferimento spaziali e le specifiche degli allegati tematici del regolamento n. 1089/2010. Il regolamento non introduce un sistema autonomo, ma aggiorna il meccanismo esistente e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifiche alla disciplina generale degli oggetti territoriali
L’articolo 2 viene ritoccato con una nuova definizione di "elenco di codici" come tipo di dati le cui istanze costituiscono un elenco di valori letterali denominati, mentre viene soppresso il precedente punto 7. All’articolo 4, gli Stati membri devono utilizzare i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici contenuti negli allegati, rispettandone definizioni e vincoli. La novità più rilevante è che, per gli attributi e le relazioni potenzialmente nulli, se non esiste un valore, questo può essere omesso.
Elenchi di codici: gestione tramite registro UE
Il nuovo articolo 6 centralizza la gestione degli elenchi di codici presso la Commissione, che istituisce e mantiene un registro INSPIRE a livello dell’Unione. Il gruppo di esperti INSPIRE assiste la Commissione nell’aggiornamento dei valori. Il regolamento distingue quattro categorie di elenchi di codici: quelli chiusi ai soli valori di registro, quelli che ammettono anche valori specificati dai fornitori di dati, quelli estensibili con ulteriori livelli definiti dai fornitori di dati e quelli interamente definiti dai fornitori di dati. Gli elenchi possono essere gerarchici; i valori non presenti nel registro, quando consentiti, devono essere pubblicati in un altro registro.
Codifica e rappresentazione di valori non disponibili
L’articolo 7, con il nuovo paragrafo 2 bis, impone che le regole di codifica dei dati territoriali specifichino anche se e come rappresentare attributi e relazioni per i quali esista un valore corrispondente, ma tale valore non sia contenuto nei set di dati gestiti da uno Stato membro o non sia desumibile a costi ragionevoli. La previsione è funzionale alla interoperabilità pratica, evitando blocchi tecnici dovuti a differenze di copertura informativa.
Sistemi di riferimento di coordinate
L’allegato II, punto 1.3.4, è riscritto per consentire, in casi eccezionali, l’uso di CRS diversi da quelli standard elencati nelle sezioni precedenti, sia per specifiche categorie tematiche, sia per regioni esterne all’Europa continentale. I codici e i parametri necessari alla conversione e trasformazione devono essere documentati e registrati in un registro dei CRS istituito e gestito dalla Commissione, con supporto del gruppo di esperti INSPIRE.
Aggiornamenti agli allegati: struttura e contenuti
Il regolamento interviene in modo massivo sugli allegati I, II, III e IV, sostituendo, sopprimendo o integrando numerose sezioni. In molti casi vengono eliminati i valori degli elenchi di codici dal testo del regolamento per rinviare a registri aggiornabili; in altri casi vengono introdotti nuovi tipi di dati, nuove relazioni e nuovi vincoli di coerenza.
Tra i principali aggiornamenti figurano:
- la revisione di tipi comuni e liste di codici trasversali (ad esempio, genere, paesi, condizioni degli impianti, livelli legislativi);
- la sostituzione o l’eliminazione di sezioni su reti, idrografia, trasporti, uso del suolo, salute ambientale, impianti industriali, rischi naturali, biodiversità, energia e risorse minerarie;
- l’introduzione di nuove strutture dati per proprietà osservabili, misure ambientali, impianti di monitoraggio, installazioni di produzione e segmenti costieri;
- l’aggiornamento di tabelle relative a attributi, relazioni e vincoli, spesso con l’aggiunta di campi come inspireId, thematicId, geometry, status, validFrom e validTo.
Principali aree tematiche toccate
Nel dettaglio, il regolamento aggiorna numerosi domini INSPIRE, tra cui:
- geografia e sistemi di coordinate;
- indirizzi, confini amministrativi e zonizzazioni catastali;
- trasporti terrestri, aerei, ferroviari, marittimi e per vie d’acqua;
- idrografia e bacini idrografici;
- aree protette e designazioni ambientali;
- copertura e uso del suolo, pianificazione territoriale e salute ambientale;
- impianti industriali e infrastrutture di utilità pubblica;
- monitoraggio ambientale, qualità dell’aria e fenomeni meteorologici/oceanografici;
- marine, coste, habitat, specie e classificazioni biogeografiche;
- energia e risorse minerarie.
Collegamenti con altri atti dell’Unione
Tra i riferimenti più significativi figurano il regolamento (CE) n. 166/2006 e la direttiva 2010/75/UE, che incidono sulla definizione e classificazione di impianti di produzione e sugli aspetti connessi alle emissioni e all’inquinamento. Sono inoltre richiamate la direttiva 92/43/CEE, la direttiva 2008/56/CE e la decisione di esecuzione 2011/484/UE, soprattutto per le designazioni di aree protette, habitat e classificazioni ambientali.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche generali al regime di interoperabilità
Riformula l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1089/2010 chiarendo che gli Stati membri, nello scambio di oggetti territoriali, devono usare i tipi di oggetti territoriali, i tipi di dati associati e gli elenchi di codici contenuti negli allegati II, III e IV, rispettando definizioni e vincoli; per attributi e relazioni potenzialmente nulli (voidable) senza valore, il dato può essere omesso. È soppresso il previgente paragrafo 3 dell’articolo 4.
Gestione centralizzata degli elenchi di codici
Sostituisce l’articolo 6 prevedendo che la Commissione istituisca e gestisca un registro UE degli elenchi di codici INSPIRE, con assistenza del gruppo di esperti INSPIRE. Gli elenchi possono essere esclusivi, aperti a valori specificati dai fornitori di dati o estesi con livelli aggiuntivi; i valori non presenti nel registro, quando ammessi, devono essere messi a disposizione in un altro registro.
Possibilità di rappresentare valori mancanti o non desumibili
Inserisce nell’articolo 7, paragrafo 2 bis, l’obbligo che le regole di codifica specifichino se e come rappresentare gli attributi e le relazioni per i quali esiste un valore corrispondente ma non è contenuto nei set di dati di uno Stato membro o non può essere desunto a costi ragionevoli.
Registri dei sistemi di riferimento di coordinate
Modifica l’allegato II, punto 1.3.4, per consentire in casi eccezionali l’uso di altri CRS, anche per categorie tematiche specifiche o per regioni fuori dall’Europa continentale. I codici e parametri geodetici devono essere documentati e identificati in un registro dei CRS istituito e gestito dalla Commissione, con assistenza del gruppo di esperti INSPIRE.
Riorganizzazione e aggiornamento degli allegati tematici
Apporta numerose modifiche agli allegati I, II, III e IV: sopprime o sostituisce sezioni, aggiorna definizioni, introduce nuovi tipi di dati e nuovi elenchi di codici, elimina valori codificati dal testo normativo per favorire aggiornamenti più agili, e armonizza varie specifiche con la normativa UE settoriale e con standard internazionali.
Allineamento con normativa ambientale e industriale
Tra gli adeguamenti principali figurano l’armonizzazione di talune parti degli allegati con il regolamento (CE) n. 166/2006 sul registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e con la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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