Cassazione Civile, Ordinanza n. 02291/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionaria)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un conto corrente intestato a una società, nei confronti della quale due persone fisiche avevano prestato fideiussione generica limitata. Le opposizioni al decreto, proposte dalla società debitrice e dai fideiussori, sono state rigettate in primo grado e la decisione è stata confermata in appello quanto al fideiussore ricorrente in cassazione. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello sostenendo, in sostanza, che la banca opposta fosse decaduta dal procedimento di verificazione della sottoscrizione e dall'assunzione del saggio grafico/perizia calligrafica per mancata comparizione all'udienza fissata; che il giudice avesse illegittimamente proseguito l'istruttoria e valorizzato prove che non avrebbero potuto essere assunte, in violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c.; che la revoca dell'ordinanza di rinvio a precisazione delle conclusioni fosse avvenuta in violazione dell'art. 208 c.p.c.; e che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciare sulla dedotta violazione dell'art. 208, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che invocavano l'art. 208 c.p.c., osservando che tale norma non si applica alla consulenza tecnica, che non è mezzo di prova in senso proprio, e che, comunque, la valutazione circa la sussistenza di giusti motivi per revocare l'ordinanza di decadenza dalla prova appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quanto alla sua opportunità. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, trattandosi di eccezione processuale, e ha ritenuto non configurabile la violazione dell'art. 115 c.p.c. nei termini dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato, oltre al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 208 c.p.c.
La disposizione non si applica alla consulenza tecnica, che non è un mezzo di prova vero e proprio; inoltre, la valutazione della revoca dell'ordinanza di decadenza dalla prova per mancata comparizione spetta al giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
Il vizio può configurarsi solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai limiti consentiti; non basta contestare il diverso apprezzamento delle prove.
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non è deducibile con riferimento a eccezioni di natura processuale; il vizio riguarda i motivi attinenti al merito delle questioni.
art. 177 c.p.c.
Le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, anche su istanza delle parti o d'ufficio.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere è stata valorizzata come indice della manifesta infondatezza del ricorso e dei presupposti per la condanna aggravata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La memoria del ricorrente non ha scalfito la proposta del consigliere, ritenuta condivisibile dal Collegio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La definizione conforme alla proposta ha giustificato la condanna per responsabilità aggravata, in quanto il mancato adeguamento alla valutazione del proponente è stato letto come ipotesi di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, quale conseguenza processuale del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, sicché le preclusioni correlate alla mancata comparizione per l'assunzione della prova non si applicano automaticamente al relativo subprocedimento.
- La revoca dell'ordinanza di decadenza dalla prova per mancata comparizione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non può essere sindacata in cassazione sotto il profilo dell'opportunità della scelta.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile quando la doglianza riguarda eccezioni o questioni di natura processuale.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio oltre i limiti di legge; non ricorre per il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- Le ordinanze istruttorie possono essere revocate o modificate dal giudice che le ha emesse, anche d'ufficio, se ritenute non corrette o inopportune.
- Nel procedimento definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la manifesta infondatezza del ricorso può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
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