Sentenza del 02/05/2017 n. 1102 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Costi di sponsorizzazione di società o associazione sportiva dilettantistica - Presunzione legale assoluta di spese per pubblicità ex art. 90, comma 8, legge 27.12.2002, n. 289 - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti per sponsorizzare una società o associazione sportiva dilettantistica. L'art. 90, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce una presunzione legale assoluta secondo cui, entro il limite di 200.000 euro, tali erogazioni sono considerate spese di pubblicità, purché siano destinate alla promozione dell'immagine o dei prodotti dello sponsor e sia effettivamente svolta una specifica attività da parte del soggetto sponsorizzato.
La decisione
La disposizione è interpretata nel senso che, al ricorrere delle condizioni previste, le spese di sponsorizzazione sono integralmente deducibili come spese di pubblicità, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nell'esercizio di sostenimento oppure in quote costanti nell'esercizio e nei quattro successivi. La presunzione opera entro il limite di 200.000 euro e non esonera dal provare la destinazione promozionale dell'erogazione né l'effettiva attività del beneficiario. Il testo non indica espressamente il dispositivo finale né i nomi delle parti; pertanto l'esito processuale formale non è determinabile, anche se il principio affermato è favorevole al riconoscimento della deducibilità quando le condizioni risultano dimostrate.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289
La norma introduce una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria delle erogazioni effettuate, entro il limite di 200.000 euro, a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
Entro il limite previsto, le spese sono considerate spese di pubblicità e non di rappresentanza, purché siano dirette a promuovere l'immagine o i prodotti dello sponsor e vi sia una concreta attività del beneficiario.
Art. 74, comma 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Le spese qualificate come pubblicitarie sono integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute oppure, a scelta, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 22 aprile 2003
La disposizione introduce, in sostanza, ai fini delle imposte sui redditi, una presunzione assoluta circa la natura di tali spese.
L'Amministrazione finanziaria riconosce che, entro il limite di 200.000 euro e alle condizioni previste, la natura pubblicitaria dell'erogazione non deve essere ulteriormente dimostrata.
Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 giugno 2010
Conferma la necessità di una specifica attività effettivamente svolta dal soggetto sponsorizzato a fronte dell'erogazione.
Massime di principio
- Le sponsorizzazioni a favore di società o associazioni sportive dilettantistiche, entro 200.000 euro, beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, ma solo se rispettano i requisiti previsti dalla legge.
- Il contratto e la documentazione devono dimostrare che l'erogazione promuove concretamente l'immagine, il marchio o i prodotti dello sponsor.
- È necessario provare che il beneficiario abbia svolto una prestazione effettiva e specifica, come esposizione del marchio, pubblicità durante eventi o altre attività promozionali.
- La presunzione riguarda la natura pubblicitaria della spesa, ma non elimina i controlli sull'effettività, sull'inerenza, sull'importo e sull'avvenuto pagamento.
- In assenza di una concreta attività promozionale o di adeguata documentazione, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità, anche se il beneficiario è formalmente una società o associazione sportiva dilettantistica.
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