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Ordinanza

Ordinanza n. 132/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 6.5.2024, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale la Prefettura di Foggia ha adottato informazione interdittiva antimafia nei confronti dell’impresa individuale ricorrente ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; - della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di cui alla nota prot. n.-OMISSIS- del 18.12.2023, notificata al Sig.-OMISSIS-in data 5.1.2024; - di ogni altro atto connesso e/o presupposto e/o consequenziale, anche non conosciuto, rispetto al provvedimento impugnato e, in particolare di tutti gli atti istruttori posti alla base del provvedimento interdittivo impugnato, di contenuto sconosciuti e ivi menzionati, tra i quali la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia n. -OMISSIS-del 9.11.2021; la nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia -OMISSIS- del 22.9.2023; la nota della Questura di Foggia -OMISSIS-del 25.9.2023; verbale della riunione del Gruppo Interforze Antimafia tenutasi in data -OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dall’-OMISSIS- il 2\3\2026: - del provvedimento prot. -OMISSIS- (prot. uscita -OMISSIS-) del 18.12.2025, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data, con il quale la Prefettura di Foggia; - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 9.2.2026, trasmesso a mezzo p.e.c. in pari data.

Giustizia amministrativa202400897

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia del 6 maggio 2024, nuova interdittiva antimafia del 18 dicembre 2025 e provvedimento AGEA di decadenza dai contributi e restituzione di somme

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa individuale ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Foggia il 6 maggio 2024, gli atti istruttori presupposti e, con motivi aggiunti, una nuova interdittiva del 18 dicembre 2025 nonché il provvedimento AGEA del 9 febbraio 2026, con il quale è stato disposto il divieto di percepire determinati contributi e intimata la restituzione di complessivi euro 500.172,87. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione cautelare emerge che la ricorrente contestava la legittimità delle interdittive, probabilmente anche in rapporto all'esito favorevole del controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 e alla valutazione delle cointeressenze imprenditoriali. Il giudice ha esaminato, in sede cautelare, la rilevanza dei rapporti tra l'imprenditore e altri soggetti coinvolti in un'operazione di polizia e destinatari di interdittive antimafia, nonché il diverso parametro valutativo proprio della prevenzione antimafia.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Ha ritenuto che la Prefettura, nel riesaminare l'interdittiva anche dopo l'esito favorevole del controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011, abbia correttamente valorizzato le cointeressenze imprenditoriali tra l'imprenditore e soggetti inseriti nella compagine di una società, coinvolti in un'operazione di polizia e ritenuti dotati di un ruolo decisionale rilevante nella creazione di un'associazione mafiosa finalizzata a truffe ai danni dell'Unione europea. Il TAR ha distinto l'operazione immobiliare nella Repubblica Ceca, ritenuta non indicativa di uno specifico ruolo di riciclaggio, dalla costituzione di una società comprendente i predetti soggetti, considerata sintomatica di vicinanza a persone potenzialmente capaci di determinare un pericolo di infiltrazione mafiosa secondo il criterio del più probabile che non, anche indipendentemente dall'effettiva operatività della società. Ha inoltre ritenuto corretta l'autonomia valutativa della Prefettura nell'adozione dell'interdittiva, in ragione del diverso parametro applicativo e della funzione di anticipazione della tutela dell'economia legale. Ha escluso il grave e irreparabile pregiudizio, attribuendo prevalenza all'esigenza di consentire ad AGEA il recupero delle somme indebitamente erogate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    La Prefettura può adottare l'informazione antimafia interdittiva nell'ambito della documentazione antimafia e della prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    La disposizione costituisce la base normativa dell'informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura.

  • art. 34-bis d.lgs. 159/2011

    L'esito favorevole del controllo giudiziario non esclude l'autonoma valutazione prefettizia ai fini dell'adozione o del riesame dell'informazione antimafia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per l'insussistenza dei presupposti cautelari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità delle persone interessate.

  • articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'esito favorevole del controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 non priva la Prefettura del potere di svolgere una propria autonoma valutazione circa la sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa.
  • Ai fini dell'informazione antimafia interdittiva, la Prefettura può valorizzare cointeressenze imprenditoriali e rapporti societari con soggetti destinatari di interdittive e coinvolti in contesti associativi mafiosi, anche quando non sia dimostrata la concreta operatività della società interessata.
  • Il pericolo di infiltrazione mafiosa può essere accertato secondo il criterio prognostico del più probabile che non, senza necessità di dimostrare l'avvenuto riciclaggio di denaro o la concreta realizzazione di attività illecite.
  • L'informazione antimafia interdittiva opera secondo un parametro preventivo autonomo, volto ad anticipare la soglia di tutela dell'economia legale rispetto alla consumazione di reati o alla prova di un'infiltrazione già realizzata.
  • In sede cautelare, l'esigenza pubblica di consentire il recupero di contributi ritenuti indebitamente erogati può prevalere sul pregiudizio economico allegato dall'impresa destinataria dell'interdittiva, quando non sia ravvisato un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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