Cassazione Penale, Ordinanza n. 33578/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito risultava contestata agli imputati una rapina aggravata dalla presenza di più persone riunite. Avverso la sentenza della Corte di appello gli imputati hanno proposto un unico motivo di ricorso, deducendo l’insussistenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 629, comma 2, c.p. in relazione all’art. 628, comma 3, c.p., perché la condotta non sarebbe stata commessa da più persone riunite. La Corte di cassazione rileva però che la doglianza è formulata in modo generico e indeterminato, privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e inoltre mira a ottenere una diversa lettura delle fonti di prova, preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta logicamente corretta, poiché dà conto della contemporanea presenza di padre e figlio, riferita dalle persone offese; il ricorso non indica in modo puntuale gli elementi da cui deriverebbe l’errore denunciato.
Norme richiamate
art. 629, comma 2, c.p.
richiamato come base dell’aggravante contestata, in relazione alla rapina aggravata
art. 628, comma 3, c.p.
richiamato per la circostanza aggravante della presenza di più persone riunite
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso deve essere specifico e contenere l’indicazione puntuale dei motivi e degli elementi a sostegno della censura
art. 616 c.p.p.
implicito riferimento alla condanna al pagamento delle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, concreta e autosufficiente: non è sufficiente una contestazione meramente assertiva o generica dell’accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa delle fonti probatorie, se la sentenza impugnata presenta una motivazione logica e non manifestamente illogica.
- La doglianza che investe l’esistenza di una circostanza aggravante deve indicare con precisione gli elementi fattuali e probatori che renderebbero erronea la decisione di merito; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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