Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha affermato che la sospensione feriale dei termini opera anche nei procedimenti di sorveglianza e che pertanto la decisione del Tribunale che aveva dichiarato l'impugnazione tardiva era errata. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo esame.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. avverso il provvedimento del 27/05/2023 del Magistrato di sorveglianza. L'origine della controversia è il diniego dell'Amministrazione carceraria a consentire che il detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ricevesse cibi cotti in un pacco postale (anziché solo il pacco consegnato in occasione del colloquio con i difensori). Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto tardivo il reclamo perché la notifica del provvedimento era del 27/07/2023 e l'impugnazione era stata proposta il 29/08/2023. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge per non avere il Tribunale considerato la sospensione feriale dei termini (richiama artt. 666 e 678 c.p.p., art. 35-bis Ord. pen., e la legge 7 ottobre 1969, n. 742) e sostiene che il reclamo era stato depositato nei termini utili.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 4, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
La Corte ha ritenuto che i termini previsti da questa norma per il reclamo sono soggetti alla sospensione feriale; pertanto il conteggio del termine deve tenere conto della sospensione estiva.
art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario
Norma richiamata come base del reclamo al Magistrato di sorveglianza contro provvedimenti dell'Amministrazione carceraria; la mancata considerazione della sospensione feriale in sede di impugnazione è stata ritenuta erronea.
art. 666 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella contestazione di inosservanza della normativa procedurale; la Corte si è concentrata sulla applicazione della sospensione feriale nei termini processuali.
art. 678 cod. proc. pen.
Citate come riferimento ai termini e modalità di impugnazione; la Corte ha ribadito che i termini devono essere calcolati tenendo conto della sospensione feriale.
legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dei termini)
La Corte ha interpretato che la sospensione feriale prevista da questa legge opera anche nei procedimenti di sorveglianza, sospendendo i termini processuali e incidendo sul computo dei termini per i reclami.
art. 41-bis Ordinamento penitenziario
Rilevante per il contesto fattuale (regime penitenziario differenziato e limitazioni alle comunicazioni/pacchi), ma la decisione della Corte ha riguardato principalmente aspetti procedurali relativi ai termini e alla loro sospensione.
Massime di principio
- La sospensione feriale dei termini opera anche nei procedimenti di sorveglianza: quando si calcolano i termini per reclami e impugnazioni relativi a provvedimenti di Magistrati o Tribunali di sorveglianza, va escluso dal computo il periodo di sospensione feriale.
- La data di notifica del provvedimento resta il punto di partenza per il decorso del termine, ma il computo deve tenere conto delle sospensioni previste dalla legge (es. ferie giudiziarie); una impugnazione apparentemente tardiva può essere invece tempestiva se la sospensione non è stata considerata.
- Se un giudice di merito dichiara inammissibile un ricorso per tardività senza aver considerato la sospensione feriale, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità e il rinvio per nuovo giudizio.
- Nelle controversie connesse a misure detentive (es. regime 41-bis) è opportuno sollevare espressamente, già nella memoria di primo grado o nel reclamo, l'applicazione della sospensione feriale al fine di evitare decadenze apparenti.
- Per i difensori dei detenuti: verificare sempre il calendario delle sospensioni feriali quando si calcolano i termini processuali; in caso di contestazione sulla tempestività, documentare la data di notifica e il periodo di sospensione per difendere l'ammissibilità dell'impugnazione.
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