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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25820/2024 del 02/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato: ha affermato che la sospensione feriale dei termini opera anche nei procedimenti di sorveglianza e che pertanto la decisione del Tribunale che aveva dichiarato l'impugnazione tardiva era errata. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo esame.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 10/11/2023 che aveva dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. avverso il provvedimento del 27/05/2023 del Magistrato di sorveglianza. L'origine della controversia è il diniego dell'Amministrazione carceraria a consentire che il detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., ricevesse cibi cotti in un pacco postale (anziché solo il pacco consegnato in occasione del colloquio con i difensori). Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto tardivo il reclamo perché la notifica del provvedimento era del 27/07/2023 e l'impugnazione era stata proposta il 29/08/2023. Il ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge per non avere il Tribunale considerato la sospensione feriale dei termini (richiama artt. 666 e 678 c.p.p., art. 35-bis Ord. pen., e la legge 7 ottobre 1969, n. 742) e sostiene che il reclamo era stato depositato nei termini utili.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 4, Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    La Corte ha ritenuto che i termini previsti da questa norma per il reclamo sono soggetti alla sospensione feriale; pertanto il conteggio del termine deve tenere conto della sospensione estiva.

  • art. 69, comma 6, lett. b), Ordinamento penitenziario

    Norma richiamata come base del reclamo al Magistrato di sorveglianza contro provvedimenti dell'Amministrazione carceraria; la mancata considerazione della sospensione feriale in sede di impugnazione è stata ritenuta erronea.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nella contestazione di inosservanza della normativa procedurale; la Corte si è concentrata sulla applicazione della sospensione feriale nei termini processuali.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Citate come riferimento ai termini e modalità di impugnazione; la Corte ha ribadito che i termini devono essere calcolati tenendo conto della sospensione feriale.

  • legge 7 ottobre 1969, n. 742 (sospensione feriale dei termini)

    La Corte ha interpretato che la sospensione feriale prevista da questa legge opera anche nei procedimenti di sorveglianza, sospendendo i termini processuali e incidendo sul computo dei termini per i reclami.

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Rilevante per il contesto fattuale (regime penitenziario differenziato e limitazioni alle comunicazioni/pacchi), ma la decisione della Corte ha riguardato principalmente aspetti procedurali relativi ai termini e alla loro sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione feriale dei termini opera anche nei procedimenti di sorveglianza: quando si calcolano i termini per reclami e impugnazioni relativi a provvedimenti di Magistrati o Tribunali di sorveglianza, va escluso dal computo il periodo di sospensione feriale.
  • La data di notifica del provvedimento resta il punto di partenza per il decorso del termine, ma il computo deve tenere conto delle sospensioni previste dalla legge (es. ferie giudiziarie); una impugnazione apparentemente tardiva può essere invece tempestiva se la sospensione non è stata considerata.
  • Se un giudice di merito dichiara inammissibile un ricorso per tardività senza aver considerato la sospensione feriale, è possibile ottenere l'annullamento del provvedimento in sede di legittimità e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Nelle controversie connesse a misure detentive (es. regime 41-bis) è opportuno sollevare espressamente, già nella memoria di primo grado o nel reclamo, l'applicazione della sospensione feriale al fine di evitare decadenze apparenti.
  • Per i difensori dei detenuti: verificare sempre il calendario delle sospensioni feriali quando si calcolano i termini processuali; in caso di contestazione sulla tempestività, documentare la data di notifica e il periodo di sospensione per difendere l'ammissibilità dell'impugnazione.

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