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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34834/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della responsabilità penale e/o la quantificazione delle pene decise dalla Corte d'appello. I principali profili di doglianza sono: contestazione della sussistenza del profilo soggettivo e oggettivo della partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) per alcuni imputati (es. Sabev come "tecnico"; richieste di distinguere tra "associato" e "partecipe"); censura sulla sussistenza delle aggravanti dell'associazione armata (art. 74, comma 4, TU stupefacenti) e dell'agevolazione mafiosa (art. 416-bis.1 / art. 7 d.l. n. 152/1991); vizi motivazionali relativi al trattamento sanzionatorio (omessa o insufficiente motivazione sulla recidiva, sulla misura dell'aumento per continuazione esterna e sul bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti); richiesta di riconoscimento - o maggiore estensione - di circostanze attenuanti generiche o speciali (ex art. 416-bis.1); censure processuali per travisamento della prova e genericità delle prove (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni). Alcuni ricorrenti hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità in appello, producendo limiti processuali alle doglianze in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto in massima parte inammissibili o infondati i ricorsi per vizio di genericità e per mancato confronto con la motivazione dei giudici di merito; tuttavia ha accolto parzialmente alcuni motivi riguardanti esclusivamente il trattamento sanzionatorio e la recidiva, annullando con rinvio le statuizioni penali limitatamente ai punti indicati. Nello specifico: - Ricorsi dichiarati inammissibili (con condanna alle spese e, per alcuni, condanna alla cassa delle ammende): SABEV Tsvetan, PALUMBO Antonio, MARINO Mauro, CAIAZZA Lino, CRISTIANO Claudio. - Ricorsi parzialmente accolti e annullati con rinvio per nuovo giudizio sul punto del trattamento sanzionatorio e/o della recidiva: BORRELLO Carmelo (annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli); CAIAZZA Pietro (annullamento limitatamente al trattamento sanzionatorio, rinvio); CIPRESSA Giuseppe (fondato limitatamente alla recidiva e all'aumento per continuazione esterna, con annullamento e rinvio per nuovo esame; altre censure inammissibili). Per il resto le dichiarazioni di responsabilità e molte statuizioni di merito sono state confermate. La Corte ha inoltre richiamato numerosi principi giurisprudenziali (in particolare in tema di onere motivazionale sulla continuazione, di requisito di autosufficienza del ricorso in Cassazione, e di natura soggettiva dell'aggravante di agevolazione mafiosa).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto provata, sulla base di dichiarazioni di collaboratori e intercettazioni, la partecipazione di molti imputati e ha confermato la sussistenza dell'associazione mafiosa e dei ruoli svolti

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa: la Corte ha ricordato che si tratta di una circostanza a contenuto soggettivo (riguarda i motivi a delinquere) e che può essere applicata anche al concorrente che, pur non animato dallo stesso scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe

  • art. 74 T.U. stupefacenti (DPR 309/1990), commi 1,2,4

    Norme relative ai reati di stupefacenti e alla circostanza aggravante dell'associazione armata: la Corte richiamando giurisprudenza ha confermato che per l'aggravante prevista dal comma 4 non è necessario che la disponibilità di armi sia direttamente strumentale allo scopo dello spaccio, purché non siano armi di uso esclusivo personale dei detentori

  • art. 7 d.l. n. 162/1991 (art. 7 L. n. 152/1991 richiamata)

    Aggravante di aver agito al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso: la Corte ha sottolineato la funzione di supporto/finanziamento del traffico di droga rispetto all'associazione mafiosa e la possibilità di inferire la consapevolezza dell'adesione dalle convergenze probatorie

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte ha evidenziato l'onere del giudice di motivare distintamente l'aumento della pena per ciascun reato satellite in caso di continuazione

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'esigenza di coerenza e proporzionalità fra le diverse porzioni di pena e l'onere motivazionale se si altera il rapporto di proporzione fra fattispecie

  • art. 418 cod. pen.

    Norma sull'assistenza agli associati: citata nel contesto della valutazione comparativa del disvalore fra reati e della coerenza nella determinazione delle pene

  • art. 75 D.Lgs. n. 159/2011

    Riferimento a una condanna precedente: la Corte ha valutato la rilevanza di precedenti penali in rapporto alla recidiva e al decorso temporale rilevante

  • art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive l'onere di autosufficienza del ricorso per Cassazione indicante puntualmente gli atti assunti travisati: la Corte ha dichiarato inammissibili motivi generici che non rispettano tale onere

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili: la Corte ha applicato questo articolo condannando i ricorrenti inammissibili al pagamento delle spese e, ove previsto, a una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In Cassazione le doglianze genericamente esposte e non autosufficienti (assenza di puntuale indicazione degli atti impugnati) sono frequentemente dichiarate inammissibili: il ricorso deve indicare e, se richiesto, allegare gli atti presi come travisati
  • Quando il ricorrente rinuncia espressamente ai motivi di appello sulla responsabilità, tali questioni risultano precluse in Cassazione salvo vizî riconducibili a nullità assolute
  • L'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva: può essere applicata anche al concorrente che fosse consapevole della finalità mafiosa perseguita da altro compartecipe, e la valutazione emerge dal complesso probatorio (dichiarazioni dei collaboratori, intercettazioni, convergenze)
  • La disponibilità di armi ai fini dell'aggravante ex art. 74 TU stupefacenti non richiede che le armi siano state usate esclusivamente per gli scopi di spaccio, purché non si tratti di armi di uso strettamente personale
  • Per la continuazione esterna il giudice deve motivare in modo distinto e proporzionato l'aumento di pena relativo ai reati satellite: la mancanza di motivazione specifica sull'aumento conduce all'annullamento con rinvio
  • La sola qualifica tecnica di un soggetto (es. 'tecnico per bonifiche') non esclude automaticamente la partecipazione associativa se il contesto e le modalità operative dimostrano integrazione stabile nel sodalizio
  • Lo stato detentivo sopravvenuto non determina automaticamente la cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa; chi contesta la persistenza del vincolo deve fornire specifici elementi per dimostrarla cessata
  • Nel contestare la motivazione di merito è necessario confrontarsi con i passaggi logici e le prove indicate dalla sentenza impugnata: semplici contestazioni di diverso apprezzamento costituiscono, di regola, valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione

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