Sentenza del 24/09/2015 n. 18914 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il recupero di un rimborso IVA relativo al 2001, pari a 35.022 euro, già erogato alla società. L'Agenzia delle entrate aveva emesso l'atto di recupero dopo che la società non aveva prodotto la documentazione richiesta, sostenendo che il condono tombale previsto dalla legge n. 289 del 2002 le impedisse di conservare o esibire tale documentazione. In Cassazione la società ha dedotto, principalmente, che l'Agenzia non aveva impugnato lo specifico capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la fondatezza del rimborso e che, pertanto, su tale punto si era formato il giudicato interno. In subordine ha contestato l'efficacia dell'atto di recupero alla luce del condono e la motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la sentenza di primo grado avesse autonomamente accertato la fondatezza del rimborso e che tale statuizione non fosse stata specificamente impugnata dall'Agenzia delle entrate. Si era quindi formato il giudicato interno, che impediva di rimettere in discussione quel punto. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata senza rinvio, perché il processo non poteva più essere proseguito. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. L'Agenzia delle entrate è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 9.650 euro oltre accessori; le spese dei gradi di merito sono state compensate. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 100
L'impugnazione è ammissibile solo se la parte ha un interesse concreto a ottenere la modifica della decisione. Nel caso esaminato, l'Agenzia aveva interesse a contestare la questione del condono, ma non aveva impugnato specificamente l'autonomo capo relativo alla fondatezza del rimborso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5
Disciplina, rispettivamente, il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge e quello per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo. Il motivo fondato è stato quello relativo alla violazione delle regole sull'impugnazione e sul giudicato interno.
Codice di procedura civile, art. 382, ultimo comma
Consente alla Corte di cassazione di cassare la sentenza senza rinvio quando il processo non può essere proseguito. La norma è stata applicata perché il giudicato interno impediva la prosecuzione della controversia.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Richiede che l'appello tributario individui specificamente i capi e le ragioni della decisione che si intendono contestare. La mancata impugnazione specifica del capo sulla fondatezza del rimborso ha determinato il giudicato interno su quel punto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Prevede la formazione del giudicato sui capi autonomi della sentenza non espressamente impugnati. La Corte ha ritenuto che il capo relativo alla fondatezza del rimborso non fosse stato devoluto al giudice d'appello.
Legge n. 289 del 2002, art. 9, comma 10
Disciplina il cosiddetto condono tombale. La questione sull'effetto preclusivo del condono è rimasta assorbita per effetto del giudicato interno. La Corte ha comunque ricordato che, in materia di IVA, il condono tombale è stato ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione europea e non deve essere applicato nella parte in cui comporti una rinuncia generale e indiscriminata ai controlli fiscali.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, comma 1
Ha trasferito alle agenzie fiscali i rapporti giuridici, i poteri e le competenze già spettanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Di conseguenza, dal 1° gennaio 2001 la legittimazione processuale nei giudizi tributari spetta all'Agenzia delle entrate, rendendo inammissibile il controricorso autonomamente proposto dal Ministero.
Direttiva 2006/112/CE, art. 2, paragrafo 1, lettere a), c) e d), e artt. 193-273
Impone agli Stati membri di garantire l'accertamento e la riscossione effettiva dell'IVA. Secondo la giurisprudenza europea e nazionale richiamata, una rinuncia generalizzata ai controlli IVA tramite condono è incompatibile con tali obblighi.
Massime di principio
- Nel processo tributario ogni capo autonomo della sentenza deve essere impugnato in modo specifico: se non viene contestato, può formarsi il giudicato interno e quel punto non può più essere rimesso in discussione nei gradi successivi.
- Un appello che contesta solo una determinata questione, come l'effetto del condono, non consente al giudice di riesaminare autonomamente altri capi della sentenza non devoluti, salvo che siano inscindibilmente dipendenti.
- La verifica della fondatezza di un rimborso fiscale e la questione dell'efficacia di un condono sono profili distinti: l'amministrazione deve contestarli separatamente e con motivi puntuali.
- In materia di IVA, le disposizioni nazionali di condono non possono essere interpretate come una rinuncia generale e indiscriminata ai poteri di controllo dell'amministrazione, poiché prevalgono gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
- La legittimazione processuale nei giudizi riguardanti l'attività delle agenzie fiscali spetta ordinariamente all'Agenzia competente e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Quando la Corte di cassazione accerta che un giudicato interno impedisce la prosecuzione del processo, può cassare la sentenza senza rinvio, definendo direttamente la vicenda processuale.
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