Ordinanza n. 123/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento - della nota del Comune di Lipomo, datata 7 marzo 2023, protocollo 2906/2023; - della nota della Provincia di Como, fascicolo 2017/17, recante il seguente “Oggetto: Procedura di bonifica d.lgs. 152/06 – D.M. 31/2015 – Area ex PV Esso in Comune di Lipomo, Via Provinciale per Lecco n. 726, SP ex SS342- CdS per valutazione AdR; - della nota dell'ARPA Lombardia recante il seguente “Oggetto: ex Punto Vendita carburanti ESSO PVF 0722, PBL 105448 di via Provinciale per Lecco, Lipomo – valutazione AdR; - della nota dell'ARPA Lombardia recante il seguente “Oggetto: ex Punto Vendita carburanti ESSO PVF 0722, PBL 105448 di via Provinciale per Lecco, Lipomo – integrazione di caratterizzazione – validazione e valutazione analisi acque luglio 2022”; - della nota dell'ARPA Lombardia recante il seguente “Oggetto: ex Punto Vendita carburanti ESSO PVF 0722, PBL 105448 di via Provinciale per Lecco, Lipomo, valutazione AdR – Integrazione a documento ARPA prot. 30569 del 27/02/2023; - della nota dell'ARPA Lombardia recante il seguente “Oggetto: ex Punto Vendita carburanti ESSO PVF 0722, PBL 105448 di via Provinciale per Lecco, Lipomo – integrazione di caratterizzazione – validazione e valutazione analisi acque gennaio 2023”; - della nota di trasmissione dei suddetti atti: p.e.c. del Comune di Lipomo del 10 marzo 2023; fatta eccezione per il documento di cui al punto vi) inviato in data 28 aprile 2023; - di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, ai predetti atti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e comunicazioni relativi alla procedura di bonifica ambientale dell'area ex punto vendita carburanti in Comune di Lipomo, inclusi gli atti di valutazione dell'analisi di rischio e di validazione delle analisi delle acque
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato una nota del Comune di Lipomo, una nota della Provincia di Como e diverse note di ARPA Lombardia riguardanti la procedura di bonifica ambientale disciplinata dal d.lgs. 152/2006 e dal d.m. 31/2015, relativa a un'area ex punto vendita carburanti. Il giudice non ha esaminato i motivi di legittimità dedotti nel ricorso, poiché ha ritenuto preliminarmente necessario verificare se permanga l'interesse alla decisione nel merito. Ha quindi richiesto alla ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse, aggiornando la situazione di fatto e di diritto e indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti nonché l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Alle amministrazioni intimate è stato richiesto di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, senza definire il ricorso né pronunciarsi sulla legittimità degli atti impugnati. La parte ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, precisare se sussista ancora l'interesse alla decisione e aggiornare le circostanze rilevanti; le amministrazioni resistenti devono depositare chiarimenti documentati, gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. Il giudice ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata ordinata alla segreteria la comunicazione dell'ordinanza alle parti costituite e all'amministrazione evocata.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Richiamato per la valutazione del comportamento processuale e dell'eventuale mancata collaborazione della parte ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Consente di desumere dal comportamento processuale della parte la sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare improcedibile il ricorso in caso di inerzia inequivoca dopo la richiesta di confermare l'interesse alla decisione.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.
d.lgs. 152/2006
Indicato quale disciplina normativa della procedura di bonifica ambientale oggetto degli atti impugnati.
d.m. 31/2015
Richiamato quale fonte regolatrice della procedura di bonifica ambientale relativa all'area interessata.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, l'inerzia protratta oltre il termine assegnato può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di attuale disinteresse e comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- In un giudizio ancora non definito nel merito, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire una dichiarazione aggiornata sull'interesse alla decisione, l'aggiornamento della vicenda e la documentazione necessaria a ricostruire i fatti di causa.
- La richiesta di conferma dell'interesse alla decisione non esonera le amministrazioni resistenti dall'obbligo processuale di fornire chiarimenti documentati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione, ove non già prodotti.
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