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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 359/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Ancona che, nell'esecuzione di una sentenza francese riconosciuta, aveva attribuito il presofferto e determinato la pena ripartendolo tra l'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (narcotraffico) e, sorprendentemente, l'art. 416 c.p. (associazione a delinquere), oltre all'art. 648-bis c.p. (riciclaggio). Il PG ha censurato la modifica o integrazione postuma della qualificazione operata dalla sentenza straniera, violazione del principio di intangibilità del giudicato e motivazione contraddittoria e illogica, con conseguente ingiustificato aumento della pena complessiva e errata determinazione del presofferto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione non può modificare né integrare la qualificazione dei reati già espressamente stabilita dalla sentenza straniera riconosciuta, potendo solo interpretare il giudicato per estrarne gli elementi necessari all'esecuzione. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona per nuovo giudizio, prescrivendo di non modificare la qualificazione dei reati contenuta nella sentenza straniera.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    Utilizzato per riconoscere la corrispondente fattispecie nazionale al reato di narcotraffico per il quale Sema è stato condannato in Francia; la Corte di Cassazione ha rilevato che tale qualificazione, se operata dalla sentenza straniera riconosciuta, non può essere sostituita o frazionata dal giudice dell'esecuzione.

  • Codice penale, art. 648-bis

    Ritenuto corrispondente alla fattispecie di riciclaggio per cui è intervenuta condanna; la Corte ha confermato che questa qualificazione deve essere rispettata in sede esecutiva.

  • Codice penale, art. 416

    La Corte ha censurato l'uso da parte del giudice dell'esecuzione di tale articolo per ricondurre parte della pena a una "associazione semplice" quando la sentenza straniera aveva già qualificato il fatto; tale riconduzione è stata ritenuta integrazione/modifica del giudicato non consentita.

  • Codice di procedura penale, art. 656, comma 9

    art. 656, comma 9, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'ostatività del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 alla sospensione dell'esecuzione; la corretta individuazione del presofferto era rilevante per valutare l'applicabilità di tale misura, ma senza che ciò giustificasse modifiche della qualificazione giudicata.

  • Codice di procedura penale, art. 648

    Richiamato come fondamento formale del ricorso per cassazione (vizio di violazione di legge); la Corte ha ritenuto fondati i motivi riferiti a violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 41597 del 13/10/2009 (Leobilla)

    Sez. 1, n. 41597 del 13/10/2009, Leobilla

    Precedente richiamato per il principio che il giudice dell'esecuzione non può integrare l'imputazione di una sentenza penale straniera riconosciuta, neppure sotto forma di interpretazione postuma per far emergere aggravanti o ostatività.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016 (Violino)

    Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Violino

    Richiamato per il principio secondo cui il giudice dell'esecuzione è comunque tenuto a interpretare il giudicato per renderne esplicito il contenuto, salvo che ciò comporti integrazione o modifica della statuizione di merito.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019 (Versaci)

    Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci

    Ulteriore richiamo alla distinzione tra poteri di interpretazione del giudicato e divieto di modifica: il giudice dell'esecuzione può chiarire ma non sostituire la qualificazione operata dalla sentenza definitiva.

Massime di principio

  • Quando una sentenza straniera è stata riconosciuta e ha espressamente qualificato i reati, il giudice dell'esecuzione non può modificare né integrare quelle qualificazioni: può solo interpretare il giudicato per estrarne gli elementi necessari all'esecuzione.
  • L'interpretazione del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione è consentita purché non comporti una sostanziale modifica della decisione definitiva né l'aggiunta di nuove imputazioni o circostanze che alterino la pena.
  • Per determinare il "presofferto" e valutare misure come la sospensione dell'esecuzione, il giudice deve attenersi alla qualificazione e alla quantificazione della pena già contenute nel titolo esecutivo straniero riconosciuto.
  • Se il giudice dell'esecuzione scinde o riclassifica un reato riconosciuto all'estero in fattispecie diverse dal contenuto del giudicato, la decisione è esposta a censura in cassazione per violazione dell'intangibilità del giudicato e per manifesta illogicità della motivazione.
  • In casi simili, la strategia difensiva o dell'Amministrazione che impugna deve focalizzarsi sul divieto di integrazione postuma del giudicato e sulla corretta distinzione tra mera interpretazione (ammessa) e modifica/integrazione (vietata).

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