Ordinanza n. 49/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento di esclusione del ricorrente dalla “graduatoria provvisoria Borsa di studio Anni Successivi - Domanda Standard” per l’a.a. 2025/2026, pubblicato nell’area personale dello Sportello online il 22 ottobre 2025; - della “graduatoria provvisoria Borsa di studio Anni Successivi - Domanda Standard” per l’a.a. 2025/2026, pubblicata il 22 ottobre 2025, nella parte in cui il ricorrente non è stato incluso nella stessa con la seguente motivazione: "escluso per crediti inferiori a quelli richiesti dal bando"; - del provvedimento di esclusione dalla “graduatoria definitiva Borsa di studio Anni Successivi - Domanda Standard” per l’a.a. 2025/2026, pubblicato nell’area personale dello Sportello online il 16 dicembre 2025; - della “graduatoria definitiva per il Conferimento delle Borse di Studio” per l’a.a. 2025/2026, pubblicata il 16 dicembre 2025, nella parte in cui il ricorrente non risulta ricompreso tra gli idonei, ma è, invece, inserito nella sezione relativa agli esclusi, con la seguente motivazione “crediti inferiori a quelli richiesti dal bando”; - ove interpretati in malam partem, degli artt. 2 e 15 del Bando di Concorso per l’assegnazione di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea per l’a.a. 2025/2026, nella parte in cui fa decorrere la durata dei benefici dall’anno di "prima immatricolazione" assoluta; - ove interpretato in malam partem, degli artt. 3 e 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, recante “disposizioni per l’uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; - ove interpretato in malam partem, degli artt. 2 e 5 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 17 dicembre 2021, n. 1320, recante “incremento del valore delle borse di studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il diritto allo studio di cui al D.Lgs. n. 68/2012”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle graduatorie provvisoria e definitiva per l’assegnazione di una borsa di studio per l’anno accademico 2025/2026, motivata dal possesso di crediti inferiori a quelli richiesti dal bando
Esito
Favorevole al resistente (università ed ente per il diritto allo studio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti di esclusione dalle graduatorie provvisoria e definitiva per l’assegnazione della borsa di studio, nonché le graduatorie nella parte in cui lo hanno collocato tra gli esclusi per carenza di crediti. Ha contestato inoltre, ove interpretate in senso sfavorevole, le disposizioni del bando e della disciplina statale sul diritto allo studio relative alla decorrenza della durata dei benefici dall’anno della prima immatricolazione assoluta. Nella fase cautelare ha dedotto l’illegittimità della disciplina applicata e ha prospettato un pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della borsa di studio nelle more del giudizio.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che, indipendentemente da ogni questione sulla tempestività dell’impugnazione del bando, la disciplina prevista dal bando per determinare l’anno di corso ai fini della partecipazione alla graduatoria non sia irragionevole. Essa costituisce una scelta discrezionale dell’amministrazione e non presenta profili di illegittimità nel bilanciamento degli interessi coinvolti. Il ricorrente, inoltre, non può vantare un affidamento sulla spettanza della borsa di studio, diversamente da quanto ritenuto in una distinta pronuncia del TAR Lazio richiamata dalla parte. È stato escluso anche il periculum in mora, poiché l’allegazione del pregiudizio è stata ritenuta generica e il danno prospettato ha natura eminentemente patrimoniale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il Tribunale ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ha rigettato l’istanza per la loro insussistenza.
artt. 2 e 15 del Bando di concorso per l’assegnazione di borse di studio, servizio abitativo e premio di laurea per l’a.a. 2025/2026
La disciplina del bando relativa alla determinazione dell’anno di corso ai fini dell’assegnazione della borsa, collegata alla prima immatricolazione assoluta, è stata ritenuta non irragionevole e riconducibile alla discrezionalità dell’amministrazione.
artt. 3 e 6 d.P.C.M. 9 aprile 2001
Sono richiamati quali disposizioni statali sul trattamento uniforme nel diritto agli studi universitari, la cui interpretazione sfavorevole era stata contestata dal ricorrente; l’ordinanza non ravvisa, in sede cautelare, profili di illegittimità rilevanti.
artt. 2 e 5 d.m. 17 dicembre 2021, n. 1320
Sono richiamati quali disposizioni sui requisiti di eleggibilità e sul valore delle borse di studio; l’ordinanza non ritiene sussistente un fumus di illegittimità della disciplina applicata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la disciplina di un bando per l’assegnazione di benefici universitari che determini l’anno di corso sulla base della prima immatricolazione assoluta non è irragionevole per il solo fatto di produrre effetti sfavorevoli sul candidato, quando costituisca espressione di una scelta discrezionale dell’amministrazione coerente con il bilanciamento degli interessi coinvolti.
- La mancata ammissione a una graduatoria per una borsa di studio non determina, in assenza di elementi ulteriori, un affidamento qualificato sulla spettanza del beneficio; pertanto, il richiamo a precedenti relativi alla tutela dell’affidamento non è pertinente quando il beneficio non sia mai stato riconosciuto al richiedente.
- Il periculum in mora non può essere dimostrato mediante la generica allegazione del pregiudizio derivante dal mancato conseguimento di una borsa di studio; il richiedente deve indicare e provare lo specifico danno, tenendo conto della natura prevalentemente patrimoniale della posizione dedotta.
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