Cassazione Penale, Sentenza n. 2760/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la sospensione dei termini della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen.; dedotte errata applicazione di legge e vizi di motivazione in quanto la sospensione sarebbe stata motivata non da una reale particolarita della complessità del dibattimento, ma da errori e disfunzioni attribuibili all'ufficio di Procura o all'Autorità giudicante. Contestazioni specifiche: mancata consegna di tutti i supporti telematici contenenti captazioni da trascrivere; deposito di messaggi con traduzioni effettuate da UPG senza consenso all'acquisizione dei flussi telematici; nomina di periti trascrittori che avevano già svolto funzioni di interprete (richiamata possibile nullità ex art. 182 e art. 222 c.p.p.); omissione da parte del giudice di direzione dell'udienza nella scelta dei testimoni da escutere prima del deposito della relazione fonica; violazione dell'art. 221, comma 1, c.p.p. per mancata verifica della specifica competenza delle perite trascrittrici. Si osservava inoltre che la complessità non può essere desunta da una perizia laboriosa e che la richiesta di proroga era stata avanzata solo da uno dei tre periti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p., sulla base di accertamenti fattuali relativi a: ingente quantitativo di intercettazioni telefoniche e ambientali da trascrivere, molte in vari dialetti cinesi con difficoltà di reperire periti idonei; difficoltà del perito ad acquisire copie complete dei supporti informatici; ampia istruttoria orale con numerosi testi (molti di nazionalità cinese) da escutere con interprete; ripetute eccezioni di nullità/inutilizzabilità sollevate dalla difesa durante le udienze. La Corte ha sottolineato che la valutazione della particolarità della complessità è prognostica e fondata su elementi oggettivi e adeguatamente motivati e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative c.p.p.
Norme richiamate
art. 304, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la sospensione dei termini della custodia cautelare quando sussiste una particolare complessità del dibattimento; la Corte ha interpretato la disposizione in senso ampio includendo difficoltà istruttorie e ostacoli logistici oggettivi
art. 182 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla disciplina della nullità: si è contestata la possibiltà di nullità intermedia per la nomina di periti che avevano già svolto altri compiti, ma la Corte non ha ritenuto che ciò precludesse la sospensione
art. 222 cod. proc. pen.
Richiamato quanto alla compatibilità dei ruoli (perito vs. interprete) e alle eventuali nullità; la Corte ha valutato gli aspetti concreti senza ritenere sussistente invalidità tale da escludere la complessità
art. 221, comma 1, cod. proc. pen.
Norma concernente la verifica della competenza specifica dei consulenti e periti; il ricorrente denunciava omissioni ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale necessità di nominare ulteriori periti non abbia impedito la prognosi di complessità
art. 431 cod. proc. pen.
Richiamato come limite agli atti disponibili alla Corte per selezionare testimoni; la mancata acquisizione di alcuni documenti per mancato consenso della difesa ha inciso sulla possibilità di selezione preventiva dei testi
art. 195 cod. proc. pen.
Citato relativamente alla previsione di possibile aumento dei testi da escutere su richiesta della difesa; elemento che ha contribuito a qualificare l'istruttoria come particolarmente impegnativa
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali in Cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Richiamata per gli adempimenti di competenza della Cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha disposto l'esecuzione degli adempimenti previsti
Massime di principio
- La valutazione della 'particolare complessità' ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare è prognostica: va fondata su elementi oggettivi e motivati relativi all'attività da svolgere, non solo su quanto già eseguito
- Il volume elevato di intercettazioni, la necessità di traduzioni in lingue/dialetti particolari e la difficoltà di reperire periti qualificati possono costituire giustificato motivo di sospensione dei termini
- Ostacoli logistici e organizzativi (es. mancata consegna di supporti informatici, lentezze nella nomina o sostituzione di periti) rientrano nella nozione ampia di complessità valutabile dal giudice
- Le doglianze riguardanti errori o disfunzioni dell'ufficio di Procura o dell'Autorità giudicante non escludono automaticamente la possibilità di ritenere sussistente una complessità tale da giustificare la sospensione, purché il giudice motivi adeguatamente
- Le valutazioni di fatto operate dal giudice di merito in ordine alla complessità del dibattimento sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivate
- Contestazioni formali sulla nomina dei periti o su presunte nullità richiedono valutazione specifica: non sempre, di per sé, compromettono la legittimità di una sospensione motivata dalla complessità istruttoria
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