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Sentenza

Sentenza n. 2079/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 216/2025.

Giustizia amministrativa202504579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto la carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Como n. 216/2025, notificata al Ministero il 14 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale l'amministrazione era stata condannata ad accreditare sul borsellino elettronico della carta del docente € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 1.500,00. Ha dedotto l'inadempimento dell'amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato di avere adempiuto. La domanda è stata ritenuta procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Il ricorrente aveva inoltre chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., a titolo di penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'amministrazione di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provveda entro i successivi 60 giorni, determinando l'importo residuo e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la richiesta di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ne esclude l'applicazione quando risulti manifestamente iniqua o ricorrano altre ragioni ostative; nel caso concreto la nomina del commissario costituiva già un rimedio all'inerzia e la penalità sarebbe stata manifestamente iniqua, considerata anche l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente e le circostanze del ritardo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre il pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma deve escludere l'astreinte quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate concretamente.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza consente di ritenere procedibile l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il principio espresso dall'Adunanza Plenaria in materia di astreinte nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza di condanna nei confronti di una pubblica amministrazione rende procedibile l'azione esecutiva, quando il giudicato non sia stato adempiuto.
  • L'accertata inottemperanza a un giudicato che riconosce somme determinate impone all'amministrazione di eseguire la pronuncia entro il termine fissato dal giudice, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell'amministrazione, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua, anche in ragione della nomina del commissario ad acta quale rimedio alternativo e dell'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive o locupletazioni.
  • L'eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull'amministrazione può costituire, insieme alle altre circostanze del caso concreto, una ragione per escludere la penalità di mora, senza impedire l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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