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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25775/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo e secondo grado per una pluralità di estorsioni commesse in danno di dieci dipendenti di un esercizio commerciale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna e le statuizioni civili. La vicenda concreta, ricostruita dai giudici di merito, riguarda condotte tenute tra marzo 2014 e aprile 2016: il ricorrente, figlio del titolare formale e gestore di fatto dell'impresa, avrebbe indotto reiteratamente i lavoratori, sotto minaccia di licenziamento, ad accettare condizioni lavorative peggiorative rispetto al contratto e a rinunciare alle spettanze retributive. Con il ricorso sono stati dedotti: travisamento e illogicità della motivazione quanto alle dichiarazioni del teste Bongiorno; erronea valutazione dell'attendibilità delle persone offese, ritenute inattendibili perché portatrici di interessi civili, perché avrebbero mentito alla Guardia di finanza e perché avrebbero denunciato solo a distanza di tempo; vizio di motivazione sull'elemento materiale della minaccia, sostenendosi che la frase attribuita all'imputato ('sapete quello che dovete dire') non avesse contenuto intimidatorio e che la Corte d'appello avesse impropriamente valorizzato minacce implicite; vizio di motivazione sul ruolo di gestore di fatto dell'azienda, che secondo la difesa si sarebbe limitato a fare da interprete del padre; mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; violazione di legge e vizio di motivazione sulla determinazione della pena in continuazione, per asserita mancanza di motivazione sulla violazione più grave e sugli aumenti per i reati satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché prospettava un travisamento della prova non specificamente individuato e comunque privo di decisività, oltre che incompatibile con la doppia conforme e con le risultanze sul ruolo apicale dell'imputato; ha considerato i motivi sull'attendibilità delle persone offese inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito, ricordando che la qualità di ex dipendenti e portatori di pretese civilistiche non esclude di per sé l'attendibilità, se il giudice effettua un vaglio rigoroso e motivato; ha ritenuto infondati i motivi sulla minaccia e sulla sussistenza dell'estorsione, osservando che la frase contestata andava letta nel contesto generale di reiterate intimidazioni di licenziamento, idonee a integrare la minaccia penalmente rilevante, e che il ricorso si limitava a proporre una lettura alternativa dei fatti; ha qualificato come interamente fattuale e quindi non scrutinabile in cassazione il motivo sul ruolo di gestore di fatto, evidenziando che la Corte territoriale aveva motivato sulla base delle concordanti dichiarazioni dei dipendenti e degli accertamenti della Guardia di finanza; ha ritenuto corretta la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, mancando elementi positivi e potendo il giudice valorizzare gravità e durata della condotta; ha giudicato generico e manifestamente infondato il motivo sulla pena, poiché la violazione più grave era un'estorsione punita al minimo edittale e gli aumenti per i reati satellite erano contenuti e proporzionati. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; le richieste delle parti civili di liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità sono state rigettate per difetto di un effettivo contributo dialettico nelle conclusioni scritte.

Norme richiamate

  • art. 629 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice delle estorsioni contestate; la minaccia di licenziamento e le pressioni sui lavoratori sono state ritenute compatibili con la nozione penalistica di minaccia rilevante ai fini dell'estorsione

  • art. 81 c.p.

    richiamato in tema di reato continuato e di determinazione degli aumenti di pena per i reati satellite, con necessità di rispettare i limiti ed il rapporto di proporzione

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato per delimitare i motivi deducibili in cassazione; le censure che chiedono una rivalutazione del fatto o della prova esulano dal sindacato di legittimità

  • art. 610, comma 5 c.p.p.

    richiamato per la celebrazione del procedimento nelle forme del contraddittorio scritto

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato come base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso

  • art. 131-bis c.p.

    citato indirettamente nella rubrica tassonomica dei principi generali, ma non applicato nel caso concreto

  • Corte cost. sent. n. 186/2000

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di travisamento della prova è inammissibile se non individua specificamente l'atto processuale asseritamente travisato, il dato probatorio decisivo, la sua effettiva esistenza e il nesso di decisività rispetto alla tenuta logica della motivazione.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle prove e una nuova valutazione del merito sono estranee al sindacato di legittimità, salvo manifesta illogicità, contraddizioni radicali o ricorso a mere congetture.
  • L'attendibilità della persona offesa è questione di fatto rimessa al giudice di merito; la qualità di soggetto portatore di interessi civili o risarcitori non esclude di per sé la credibilità, ma impone un vaglio più rigoroso della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.
  • La minaccia penalmente rilevante ai fini dell'estorsione può essere integrata anche da condotte o espressioni implicitamente intimidatorie, se lette nel contesto complessivo delle precedenti pressioni e del clima di coartazione creato dall'agente.
  • Il ruolo di gestore di fatto può essere desunto da elementi convergenti, come le dichiarazioni dei dipendenti e gli esiti degli accertamenti della polizia giudiziaria, e la relativa censura non è ammissibile se si risolve in una mera alternativa ricostruzione del fatto.
  • Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con l'assenza di elementi positivi, potendo il giudice valorizzare la gravità del fatto e la durata della condotta, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole dedotto dalle parti.
  • In tema di reato continuato, il deficit motivazionale sui singoli aumenti di pena non è decisivo se la pena complessiva è congrua, i singoli aumenti sono contenuti e il provvedimento consente di verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. senza surrettizio cumulo materiale.
  • Nel giudizio camerale non partecipato, la parte civile ottiene la liquidazione delle spese solo se abbia svolto con memorie scritte un'effettiva attività utile al contraddittorio e alla decisione; mere conclusioni di stile non bastano.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

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