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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23747/2023 del 03/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro a termine che il giudice di primo grado ha ritenuto convertito a tempo indeterminato con decorrenza dal 23 maggio 2011, condannando la società al pagamento di un’indennità omnicomprensiva pari a otto mensilità, di differenze retributive, del TFR differenziale e alla regolarizzazione contributiva e assicurativa. La società ha proposto appello, ma la Corte d’appello lo ha dichiarato inammissibile perché generico, confuso e privo di una critica specifica alla motivazione della sentenza, essendosi limitato a contestare in modo non adeguato la consulenza tecnica d’ufficio e non la decisione del Tribunale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma nel provvedimento in esame la Corte non li esamina nel merito perché ritiene il ricorso in sé inammissibile: il ricorso era rivolto contro la sentenza di primo grado, che era appellabile ed era stata effettivamente appellata; non ricorrevano i presupposti del ricorso per saltum ex art. 360, comma 2, c.p.c., né quelli del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. Inoltre, la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione lo aveva fatto per ragioni processuali ex art. 434 c.p.c., e non come ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che la sentenza impugnata di primo grado fosse ancora soggetta ad appello e che il ricorso per cassazione non fosse ammissibile né come ricorso ordinario contro una sentenza appellabile, né come ricorso straordinario, né come ricorso per saltum, perché l’appello era stato proposto ed era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Conseguentemente condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del lavoratore resistente e dà atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    comma primo; comma secondo; n. 3

    Il ricorso per cassazione è ammesso contro sentenze pronunciate in appello o in unico grado; la sentenza appellabile del tribunale può essere impugnata per cassazione solo se le parti convengono di omettere l’appello e, in tal caso, soltanto per il motivo di cui al n. 3.

  • art. 348 bis c.p.c.

    La pronuncia di inammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento è un’ipotesi distinta da quella in cui l’inammissibilità deve essere dichiarata con sentenza per ragioni processuali.

  • art. 348 ter c.p.c.

    La relativa pronuncia ha forma di ordinanza succintamente motivata solo nei casi di cui all’art. 348-bis, comma 1, c.p.c.

  • art. 436 bis c.p.c.

    Nel rito del lavoro rende applicabili all’udienza di discussione gli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.

  • art. 434 c.p.c.

    L’appello nel rito del lavoro è inammissibile se non contiene una specifica critica alla decisione impugnata e una ragionata diversa soluzione della controversia.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per chiedere una decisione di merito senza rinvio, ma la Corte non lo applica perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso solo per provvedimenti non soggetti a ricorso ordinario o per i quali la legge limiti il ricorso per cassazione; non è utilizzabile contro una sentenza di primo grado appellabile quando l’appello è stato effettivamente esperito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La sentenza di primo grado appellabile non è direttamente ricorribile per cassazione, salvo il ricorso per saltum nei soli casi consentiti dalla legge e con i limiti previsti dall’art. 360, comma 2, c.p.c.
  • Quando l’appello è dichiarato inammissibile per ragioni processuali, il provvedimento non si trasforma in un’ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. se manca il giudizio prognostico negativo sulla probabilità di accoglimento nel merito.
  • Nel rito del lavoro l’appello deve contenere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata; la mera contestazione generica di una consulenza tecnica o dei risultati istruttori non soddisfa il paradigma dell’art. 434 c.p.c.
  • Il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. non può essere usato per aggirare il normale doppio grado di merito quando la legge prevede l’appello e questo sia stato effettivamente proposto.
  • L’inammissibilità del ricorso in cassazione comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e, quando ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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