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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda prot. 18796 del 02/07/2022) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Giustizia amministrativa202315572

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., un ricorso avverso il silenzio del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 2 luglio 2022. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia, la condanna dell'amministrazione ad adottare un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardiva proposizione, oltre un anno dopo la scadenza del termine per provvedere, e ha rappresentato di avere successivamente respinto l'istanza con decreto del 26 novembre 2024. Ha inoltre riferito che l'interessata, il 7 luglio 2025, aveva rinunciato alla domanda di riconoscimento per partecipare ai corsi INDIRE previsti dall'art. 7 del d.l. 71/2024, convertito dalla l. 106/2024, nonché rinunciato al ricorso. La ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la rinuncia dell'interessata alla domanda di riconoscimento ha fatto venir meno l'oggetto del giudizio e l'interesse alla decisione sull'inerzia amministrativa. Il Collegio ha richiamato, in via generale, l'orientamento secondo cui, quando una domanda di riconoscimento del titolo sia rinnovata o riproposta con tutti gli elementi necessari a qualificarla come nuova istanza, essa fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento e il ricorso contro il silenzio è tempestivo rispetto a tale nuovo termine. Tale questione non è stata tuttavia applicata in concreto, poiché la successiva rinuncia alla domanda ha reso inutiliter perseguibile la tutela richiesta. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della complessità delle questioni e del fatto che la rinuncia è intervenuta a seguito di una normativa successiva alla proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia e la condanna all'adozione di un provvedimento espresso.

  • artt. 73, 74 e 117 c.p.a.

    L'art. 73 c.p.a. è stato richiamato per l'avviso alle parti della possibile irricevibilità o inammissibilità; gli artt. 74 e 117 c.p.a. costituiscono il quadro processuale della decisione sul ricorso avverso il silenzio.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    La normativa, richiamata nel contesto della rinuncia alla domanda di riconoscimento, ha consentito all'interessata di orientarsi verso la partecipazione ai corsi INDIRE.

Massime di principio

  • La rinuncia dell'interessato alla domanda amministrativa sulla quale si assume l'inerzia dell'amministrazione fa venir meno l'oggetto e l'interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio, determinandone l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • In caso di rinnovazione o riproposizione di una domanda di riconoscimento di un titolo, la nuova istanza fa decorrere un nuovo termine per la conclusione del procedimento quando presenti tutti gli elementi necessari per essere qualificata giuridicamente come autonoma riproposizione dell'istanza originaria; il ricorso contro il silenzio proposto rispetto a tale nuovo termine è tempestivo.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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