Sentenza del 13/03/2017 n. 71 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato all'ASD, per gli anni d'imposta 2006-2009, il regime agevolato previsto dalla legge 398/1991, contestando il mancato rispetto degli obblighi contabili e di tracciabilità dei pagamenti, la presenza di documentazione di spesa insufficiente o non pertinente e ulteriori irregolarità. Ne erano seguiti accertamenti ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre alle sanzioni. La Commissione Tributaria Provinciale aveva ritenuto fondata la revoca delle agevolazioni, ma aveva ridotto il reddito imponibile applicando una redditività del 30% dei ricavi. L'Ufficio ha impugnato tale riduzione, ritenendola non adeguatamente motivata; l'ASD ha contestato la revoca delle agevolazioni e chiesto, in subordine, l'applicazione del regime previsto dall'art. 145 TUIR o una ulteriore riduzione del reddito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i quattro procedimenti e ha accolto parzialmente sia gli appelli dell'Ufficio sia gli appelli incidentali dell'ASD. Ha confermato la revoca del regime agevolato della legge 398/1991, ritenendo che essa fosse fondata su una pluralità di irregolarità e non soltanto sulla violazione delle regole relative ai pagamenti in contanti. Ha però escluso che, venuta meno l'agevolazione, fosse possibile applicare automaticamente i metodi ordinari propri delle imprese, poiché l'ASD conservava la natura di ente non commerciale. Considerati i costi particolarmente elevati tipici delle competizioni automobilistiche e la documentazione prodotta, ha determinato la redditività fiscale nel 22,3% dei corrispettivi dichiarati, fissando il reddito in euro 52.360,40 per il 2006 e in euro 55.527,00 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per il resto ha confermato la decisione di primo grado, comprese le pretese IVA e le sanzioni, e ha compensato integralmente le spese del grado.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1991, n. 398
Determinazione del reddito imponibile ai fini IRES mediante applicazione della percentuale del 3%
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche è subordinato al rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dalla normativa collegata. La sua revoca comporta il venir meno della determinazione forfetaria del reddito.
D.M. 26 novembre 1999, n. 473
Art. 4, comma 2: i pagamenti eccedenti il limite previsto devono essere eseguiti tramite conti correnti bancari o postali, carte di credito o bancomat
La tracciabilità dei pagamenti costituisce un obbligo del regime agevolato; tuttavia, nel caso concreto, la violazione non è stata considerata l'unica ragione della decadenza e la situazione concreta dell'associazione è stata valutata ai fini della quantificazione del reddito.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 90
Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica
La norma rientra nel complesso della disciplina agevolativa e degli obblighi applicabili alle associazioni sportive dilettantistiche.
Legge 13 maggio 1999, n. 133, art. 25, comma 5
Obbligo di utilizzare strumenti tracciabili per pagamenti e versamenti oltre il limite previsto
La disposizione è stata richiamata dall'Ufficio quale presupposto della decadenza, ma la CTR ha ritenuto che la revoca fosse comunque sostenuta da ulteriori ragioni concorrenti.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 145
Regime forfetario per gli enti non commerciali in contabilità semplificata
La CTR ha ritenuto non applicabile il regime nella sua forma ordinaria, ma ha riconosciuto che la perdita della legge 398/1991 non trasformava l'ASD in un'impresa commerciale e imponeva di tenere conto della sua natura non commerciale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2
Obbligo di motivazione della sentenza tributaria
La sentenza di primo grado è stata censurata perché aveva determinato una redditività del 30% definendola soltanto 'congrua', senza illustrare adeguatamente il percorso logico e i criteri utilizzati.
Art. 111 della Costituzione
Obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni effettive della decisione e i criteri utilizzati dal giudice.
Cassazione, sentenza n. 18983/2007
Valutazione della situazione concreta nella quale il soggetto d'imposta si trova ad operare
Nella quantificazione presuntiva del reddito occorre considerare le caratteristiche concrete dell'attività svolta, inclusi i costi tipici del settore e le peculiarità operative del contribuente.
D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 19
Abrogazione della specifica sanzione della decadenza prevista dall'art. 25 della legge n. 133/1999
La disciplina sopravvenuta non ha determinato l'annullamento degli accertamenti, poiché la revoca era fondata anche su altre violazioni e carenze documentali.
Massime di principio
- La perdita di un regime fiscale agevolato richiede la verifica concreta di tutti i requisiti previsti dalla disciplina; l'abrogazione o la modifica successiva di una singola causa di decadenza non elimina automaticamente gli effetti di altre irregolarità concorrenti.
- La revoca di un'agevolazione non comporta necessariamente che l'ente venga trattato come un'impresa commerciale ordinaria: se la sua natura non commerciale non è stata contestata o disconosciuta, la determinazione del reddito deve rispettare tale qualificazione.
- Una rideterminazione del reddito da parte del giudice deve essere sorretta da criteri espliciti, verificabili e coerenti; una percentuale definita semplicemente 'congrua' senza motivazione adeguata può essere riformata.
- Nella ricostruzione induttiva o presuntiva del reddito devono essere considerate le caratteristiche effettive dell'attività, la struttura dei costi e le condizioni operative del settore, soprattutto quando l'attività presenta costi eccezionalmente elevati.
- La documentazione contabile incompleta o non rigorosa può compromettere l'accesso alle agevolazioni, ma non autorizza automaticamente l'Amministrazione a ignorare costi plausibili e coerenti con l'attività concretamente esercitata.
- La soccombenza reciproca, quando entrambe le parti ottengono un risultato parzialmente favorevole, può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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