Tribunale, Ordinanza T-527/22
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 10 October 2023. — Sberbank of Russia PAO v Single Resolution Board. — Action for annulment – Economic and monetary union – Banking union – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Decision of the SRB not to adopt a resolution scheme – Shareholders – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case T-527/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sberbank of Russia contro la decisione del SRB di non porre Sberbank Europe AG in risoluzione. Ha ritenuto che l’azionista unico non fosse direttamente interessato dalla decisione, perché i suoi diritti di socio non risultavano incisi in senso giuridico, ma soltanto eventualmente sotto il profilo economico. Ha inoltre escluso l’autonoma impugnabilità della Valuation Report 1, qualificandola come atto preparatorio.
Inammissibilità del ricorso di Sberbank of Russia contro la decisione SRB di non adottare una decisione di risoluzione per Sberbank Europe AG, per difetto di diretta incidenza sulla posizione dell’azionista unico; irricevibile anche il ricorso contro la valuation report preparatoria.
La questione giuridica
Se l’azionista unico della banca interessata sia legittimato ad impugnare, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la decisione del SRB che stabilisce di non adottare un regime di risoluzione nei confronti della controllata, e se possa impugnare separatamente la Valuation Report 1 predisposta dal SRB nel procedimento di valutazione ex articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014.
Principio di diritto
La decisione del SRB che non adotta una decisione di risoluzione nei confronti di una banca non è direttamente incidente sulla posizione giuridica del suo azionista unico, poiché non incide sui suoi diritti societari di percepire dividendi e partecipare alla gestione; gli effetti economici indiretti non bastano a soddisfare l’articolo 263, quarto comma, TFUE. Inoltre, la valutazione preliminare redatta ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014 ha natura preparatoria e non costituisce atto impugnabile autonomamente. Il ricorso è quindi integralmente inammissibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 33a della direttiva 2014/59/UE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articoli 126, 129 e 144 del regolamento di procedura del Tribunale
Inammissibilità del ricorso di Sberbank of Russia contro la decisione SRB su Sberbank Europe AG
La pronuncia riguarda un ricorso per annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Sberbank of Russia PAO contro una decisione del Single Resolution Board (SRB) relativa a Sberbank Europe AG, banca austriaca controllata al 100% dalla ricorrente. Il Tribunale decide con ordinanza motivata la sola questione dell’ammissibilità del ricorso.
Fatti e procedimento principale
Sberbank Europe AG, in un contesto di forte deterioramento della liquidità seguito alle tensioni geopolitiche e all’invasione dell’Ucraina, è stata qualificata dalla BCE come ente "failing or likely to fail" ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014. Sulla base di tale valutazione, il SRB ha adottato la Valuation Report 1 e, il 1° marzo 2022, la decisione SRB/EES/2022/19 con cui ha stabilito di non adottare un regime di risoluzione nei confronti di Sberbank Europe, ritenendo insussistente una delle condizioni richieste, ossia il requisito dell’interesse pubblico.
Parallelamente, il SRB ha adottato decisioni di risoluzione nei confronti di due controllate del gruppo, Sberbank Slovenia e Sberbank Croatia. La ricorrente ha chiesto l’annullamento sia della decisione SRB sia della Valuation Report 1.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 263 TFUE, quale base dell’azione di annullamento;
- l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, relativo alla procedura di risoluzione e alla decisione di avviare o meno la risoluzione;
- l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014, concernente la valutazione preliminare;
- l’articolo 33a della direttiva 2014/59/UE, relativo alla sospensione di obbligazioni di pagamento e di consegna;
- gli articoli 16, 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sono inoltre richiamati gli articoli 126, 129 e 144 del regolamento di procedura del Tribunale per la trattazione dell’irricevibilità e delle spese.
Valutazione preliminare: Valuation Report 1
Quanto alla Valuation Report 1, il Tribunale osserva che l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 la qualifica come parte integrante della decisione sullo strumento o sul potere di risoluzione, precisando che non è soggetta a impugnazione autonoma, ma solo insieme alla decisione del SRB. Ne deriva che tale rapporto ha natura preparatoria e non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
Ammissibilità del ricorso contro la decisione SRB
Il Tribunale verifica poi se la decisione SRB sia direttamente incidente sulla ricorrente. Ricorda che, secondo la giurisprudenza consolidata, la diretta incidenza richiede due condizioni cumulative:
- la misura deve incidere direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente;
- non deve lasciare alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati dell’esecuzione.
Nel caso di specie, la decisione SRB non è indirizzata alla ricorrente ma all’autorità nazionale di risoluzione austriaca, e non è un atto regolamentare. Il Tribunale esclude che essa incida direttamente sulla situazione giuridica dell’azionista unico di Sberbank Europe, poiché lascia invariati i diritti del socio a percepire dividendi e a partecipare alla gestione della società. Gli effetti negativi allegati dalla ricorrente sono qualificati come economici e non giuridici.
Argomenti della ricorrente respinti dal Tribunale
Il Tribunale esamina e respinge i principali argomenti della ricorrente:
- Attuazione da parte dell’autorità austriaca: le misure adottate dall’autorità nazionale, come il divieto di proseguire l’attività e la nomina di un commissario governativo, non risultano imposte automaticamente dalla decisione SRB e non sono previste dal diritto UE applicabile come conseguenza necessaria della mancata adozione della risoluzione.
- Operazione Adria: la pretesa incidenza sulla vendita di alcune controllate e sulla ristrutturazione del gruppo non è dimostrata come conseguenza della decisione SRB; inoltre, le decisioni di risoluzione relative a Sberbank Slovenia e Sberbank Croatia riguardano entità giuridicamente distinte, di cui la ricorrente non è azionista.
- Piano di risoluzione 2021: il fatto che la decisione del 2022 si discosti dal piano di risoluzione non basta a dimostrare la diretta incidenza sui diritti della ricorrente. Il piano è uno strumento di pianificazione dell’autorità di risoluzione e non conferisce ai soci un diritto a una specifica strategia di risoluzione.
- Diritti di gestione e diritti fondamentali: il Tribunale ribadisce che la mancata adozione di una risoluzione non incide sui diritti societari del socio e, di conseguenza, non lede né il diritto di proprietà né la libertà d’impresa invocati dalla ricorrente.
- Articolo 47 della Carta: il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva non altera il sistema di rimedi e le condizioni di ricevibilità stabilite dai Trattati.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale dichiara il ricorso integralmente inammissibile. Di conseguenza, non vi è luogo a pronunciarsi sull’istanza di intervento della BCE. La ricorrente è condannata alle spese del SRB, ad eccezione di quelle relative all’istanza di intervento; ciascuna parte sopporta le proprie spese relative a tale istanza.
Principio affermato
Una decisione del SRB di non adottare una decisione di risoluzione nei confronti di una banca non è direttamente impugnabile dall’azionista unico di tale banca, quando non incide sui suoi diritti giuridici di socio ma soltanto su effetti economici indiretti; la valutazione preliminare redatta nell’ambito della procedura di risoluzione non è, inoltre, autonomamente impugnabile.
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