Tribunale, Sentenza T-87/23
Judgment of the General Court (Third Chamber) of 11 October 2023. — Biogena GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – International registration designating the European Union – Figurative mark THE GOOD GUMS – Absolute grounds for refusal – No distinctive character – Descriptive character – Article 7(1)(b) and (c) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-87/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Biogena contro il rigetto del marchio internazionale THE GOOD GUMS. Ritiene che, per il pubblico anglofono dell’Unione, il segno evochi direttamente caramelle/gomme da masticare di buona qualità e sia quindi descrittivo dei prodotti interessati. Di conseguenza, il segno è anche privo di carattere distintivo; gli elementi figurativi non sono sufficienti a superare tale conclusione.
Marchio UE internazionale THE GOOD GUMS: legittimo il rifiuto di registrazione per carattere descrittivo e mancanza di distintività ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001.
La questione giuridica
Se il segno figurativo THE GOOD GUMS, per i prodotti "gums for medical purposes" in classe 5 e "gum sweets (non-medicated); gum sweets" in classe 30, sia privo di carattere distintivo e/o descrittivo per il pubblico anglofono dell’Unione e quindi escluso dalla registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento 2017/1001; inoltre, se il Tribunale possa ordinare all’EUIPO di procedere alla registrazione.
Principio di diritto
Il Tribunale conferma che un marchio composto da un’espressione inglese descrittiva, letta dal pubblico di riferimento come riferimento alla qualità di caramelle da masticare, è escluso dalla registrazione perché descrittivo e, per ciò stesso, privo di carattere distintivo; la presenza di elementi figurativi o stilistici non basta se essi non imprimono al segno un’impressione autonoma e memorabile. Il Tribunale ribadisce inoltre che, nel giudizio ex articolo 263 TFUE, non può impartire ingiunzioni all’EUIPO affinché registri il marchio.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 7, paragrafi 1, lettere b) e c), e 2, del regolamento (UE) 2017/1001
- Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE internazionale THE GOOD GUMS
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Biogena GmbH & Co. KG contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva confermato il rifiuto di registrazione di un marchio internazionale designante l’Unione europea. Il Tribunale esamina la validità del rifiuto per i prodotti in classi 5 e 30, alla luce dei motivi assoluti di nullità/impedimento di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente aveva ottenuto dalla WIPO la registrazione internazionale n. 1632678, notificata all’EUIPO, per un marchio figurativo composto dall’espressione verbale "THE GOOD GUMS" e da un elemento figurativo raffigurante un orsetto. La domanda riguardava prodotti in classi 5, 29 e 30, ma il contenzioso si è concentrato su:
- "gums for medical purposes" in classe 5;
- "gum sweets (non-medicated); gum sweets" in classe 30. L’esaminatore aveva rifiutato la registrazione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001; la decisione era stata confermata in via definitiva in sede amministrativa dalla commissione di ricorso.
Oggetto del ricorso al Tribunale
La ricorrente chiedeva:
- l’annullamento della decisione impugnata;
- il riconoscimento della registrazione internazionale per tutti i prodotti richiesti;
- la condanna dell’EUIPO alle spese. L’EUIPO chiedeva il rigetto del ricorso.
Questione preliminare: potere del Tribunale di ordinare la registrazione
Il Tribunale chiarisce anzitutto che la seconda domanda della ricorrente, nella sostanza, mirava a ottenere un ordine rivolto all’EUIPO affinché procedesse alla registrazione del marchio. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che nel contesto del sindacato di legittimità ex articolo 263 TFUE il giudice dell’Unione non ha competenza a emanare ingiunzioni nei confronti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione. Tale domanda viene quindi respinta per difetto di competenza.
Normativa rilevante e criteri interpretativi
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 vieta la registrazione dei marchi costituiti esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire, nel commercio, a designare specie, qualità, quantità, destinazione, valore o altre caratteristiche dei prodotti o servizi. L’articolo 7, paragrafo 2, stabilisce che il divieto opera anche se il motivo ostativo esiste solo in una parte dell’Unione.
Il Tribunale richiama i principi consolidati secondo cui:
- la descrittività va valutata in relazione ai prodotti o servizi interessati e alla percezione del pubblico di riferimento;
- il segno è descrittivo se esiste un nesso sufficientemente diretto e specifico con i prodotti, tale da consentire al pubblico di percepire immediatamente, senza ulteriori riflessioni, una descrizione di una caratteristica del prodotto;
- un segno descrittivo è anche privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), perché non svolge la funzione essenziale del marchio di indicare l’origine commerciale.
Per i segni composti da più elementi, il Tribunale ribadisce che occorre valutare il segno nel suo complesso; tuttavia, se la combinazione non produce un’impressione percettivamente diversa dalla mera somma degli elementi, la conclusione di descrittività resta ferma.
Valutazione del pubblico di riferimento
Il Tribunale conferma l’analisi della commissione di ricorso secondo cui il pubblico pertinente è il pubblico generale dell’Unione anglofono, poiché il segno è composto da parole inglesi. Quanto ai prodotti in classe 5, il livello di attenzione non viene considerato superiore alla media per almeno una parte sostanziale dei "gums for medical purposes", trattandosi di beni di uso comune venduti senza prescrizione.
Significato del segno THE GOOD GUMS
Secondo il Tribunale, l’espressione "THE GOOD GUMS" sarà percepita come riferimento a "high quality sweets that you can chew". In particolare:
- il termine "gums" può essere inteso come "chewing gum";
- l’aggettivo "good" descrive la qualità dei prodotti;
- la presenza di più significati possibili per "gums" è irrilevante, perché basta che uno dei significati sia descrittivo;
- la combinazione non è insolita né fantasiosa, ma grammaticalmente normale e quindi non genera un significato diverso da quello letterale.
Elementi figurativi e aspetto complessivo del marchio
La ricorrente sosteneva che la particolare grafia e l’orsetto stilizzato conferissero al marchio sufficiente distintività. Il Tribunale respinge anche questo profilo:
- il layout grafico, consistente in lettere bianche su sfondo nero disposte su tre righe, non è idoneo a imprimere un’impressione immediata e duratura;
- l’orso stilizzato riprende una forma comune di commercializzazione dei prodotti in questione e si limita a rafforzare il richiamo alle caramelle già suggerito dalla parte verbale.
Di conseguenza, gli elementi figurativi non sono tali da spezzare il legame diretto e specifico tra segno e prodotti.
Irrilevanza delle registrazioni ottenute in paesi terzi o di segni simili
Il Tribunale osserva che l’eventuale registrazione del segno negli Stati Uniti o nel Regno Unito non vincola l’EUIPO, poiché il sistema del marchio dell’Unione è autonomo e va valutato esclusivamente alla luce del diritto dell’Unione.
Parimenti, la circostanza che esistano registrazioni di segni asseritamente simili non è decisiva. L’EUIPO deve esaminare ogni domanda in modo pieno e rigoroso, caso per caso, nel rispetto del principio di legalità. Le eventuali prassi precedenti o decisioni favorevoli non possono giustificare la registrazione di un segno che, nel caso concreto, ricade in un motivo assoluto di rifiuto.
Decisione finale e spese
Il Tribunale conclude che la commissione di ricorso ha correttamente applicato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 e, per conseguenza, anche la lettera b) dello stesso articolo, poiché il carattere descrittivo implica la mancanza di distintività. Il ricorso viene quindi integralmente respinto.
Quanto alle spese, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di udienza e nessuna udienza si è svolta, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
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