Corte di giustizia, Ordinanza C-362/23
Order of the Court of 11 October 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-362/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha respinto la richiesta di ammettere a procedere l’impugnazione proposta da Tinnus Enterprises contro la sentenza del Tribunale in materia di nullità di un disegno o modello comunitario. Ha ritenuto che le censure formulate non dimostrassero una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione, perché in larga parte rivolte contro valutazioni di fatto o non sufficientemente argomentate sotto il profilo della rilevanza sistemica. Di conseguenza, l’appello non è stato esaminato nel merito e Tinnus è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Ricorso per cassazione in materia di disegni comunitari: mancata autorizzazione a procedere dell’impugnazione per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale, relativa all’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai fini dell’ammissione a procedere ai sensi dell’articolo 58 bis dello Statuto e degli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
L’impugnazione non è ammessa a procedere quando il ricorrente non dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che le censure dedotte sollevano una questione di diritto significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Contestazioni che mirano essenzialmente a rimettere in discussione accertamenti di fatto, la valutazione delle prove o il probabile apprezzamento del Tribunale non bastano; neppure basta invocare in termini generali la novità della questione, la frequenza della materia o una supposta divergenza giurisprudenziale senza dimostrare concretamente la rilevanza della questione ai fini dell’articolo 58 bis dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 170 bis del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170 ter del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso in materia di disegno o modello comunitario: mancata ammissione a procedere
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla camera che decide se le impugnazioni possano essere esaminate nel merito, in un ricorso per cassazione contro una sentenza del Tribunale in tema di nullità di un disegno o modello comunitario.
Contesto fattuale e processuale
Tinnus Enterprises LLC chiedeva l’annullamento della sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023, che aveva respinto il suo ricorso contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° luglio 2021, resa in una controversia di nullità tra Mystic Products Import & Export, SL e Koopman International BV, da un lato, e Tinnus, dall’altro.
Quadro normativo richiamato
La Corte richiama innanzitutto il meccanismo filtro previsto dall’articolo 58 bis dello Statuto: le impugnazioni contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di una commissione di ricorso indipendente dell’EUIPO non procedono salvo ammissione preventiva, quando sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati gli articoli 170 bis e 170 ter del regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda specifica, completa e motivata di ammissione a procedere. Sul merito delle censure viene in rilievo l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari, relativo al motivo di nullità per caratteristiche dell’aspetto del prodotto esclusivamente determinate dalla sua funzione tecnica.
Censure dedotte dalla ricorrente
La ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse commesso tre errori nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:
- mancata definizione del concetto di "features of appearance" e restrizione indebita delle caratteristiche da esaminare a quattro elementi;
- erronea valutazione della prova relativa a un brevetto/domanda di brevetto europeo, da cui il Tribunale avrebbe dovuto inferire che la forma cilindrica dell’involucro non era esclusivamente imposta da ragioni tecniche;
- errata applicazione della giurisprudenza DOCERAM, in particolare per non aver considerato correttamente tutte le circostanze oggettive rilevanti, come l’esistenza di soluzioni alternative e di una protezione brevettuale. La ricorrente invocava anche presunte divergenze con altra giurisprudenza del Tribunale, in particolare la sentenza Praesidiad v EUIPO – Zaun (Post).
Ragionamento della Corte sull’ammissibilità
La Corte ricorda che incombe al ricorrente dimostrare che la sua impugnazione solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La domanda di ammissione deve indicare in modo chiaro e dettagliato i motivi di impugnazione, la questione di diritto sollevata da ciascun motivo, la ragione della sua rilevanza sistemica e il nesso tra l’errore denunciato e l’esito della sentenza impugnata.
La Corte respinge anzitutto l’argomento secondo cui la questione sarebbe importante perché frequente nelle controversie di nullità dei disegni e modelli: la mera generalità o diffusione del problema non basta a dimostrarne la rilevanza ai sensi dell’articolo 58 bis.
Quanto alla novità delle questioni invocate, la Corte osserva che il fatto che una questione non sia stata ancora esaminata non implica, di per sé, che essa sia significativa per lo sviluppo del diritto dell’Unione. La ricorrente si era limitata ad affermare che mancava una giurisprudenza della Corte sui concetti di "features of appearance" e di caratteristiche "solely dictated" dalla funzione tecnica, senza spiegare concretamente perché tale novità avesse rilievo sistemico.
La Corte rileva inoltre che varie censure riguardano in realtà apprezzamenti di fatto e di prova del Tribunale: la limitazione delle caratteristiche considerate, il valore probatorio della domanda di brevetto, la rilevanza delle soluzioni alternative e l’eventuale distorsione del documento di brevetto. Tali doglianze non sono, in linea di principio, idonee a fondare l’ammissione a procedere.
Quanto alla dedotta errata applicazione della sentenza DOCERAM e alle asserite divergenze con altra giurisprudenza del Tribunale, la Corte rileva che la ricorrente non aveva illustrato in modo sufficiente la comparabilità delle situazioni poste a confronto né la ragione per cui l’asserita contraddizione sarebbe significativa ai fini dell’unità, della coerenza o dello sviluppo del diritto dell’Unione.
Decisione e spese
La Corte conclude che la domanda non dimostra l’esistenza di una questione di diritto che giustifichi l’ammissione dell’impugnazione a procedere. L’appello è quindi dichiarato non procedibile. Poiché la decisione interviene prima della notifica alle altre parti, Tinnus Enterprises LLC è condannata a sopportare le proprie spese.
Principio desumibile
Per ottenere l’ammissione a procedere di un’impugnazione contro una decisione del Tribunale in materia di disegni e modelli comunitari, il ricorrente deve fornire una dimostrazione specifica e circostanziata della rilevanza sistemica delle questioni sollevate; non bastano doglianze generiche, contestazioni di fatto o richiami astratti a presunte incoerenze giurisprudenziali.
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