Tribunale, Ordinanza T-525/22
Order of the General Court (Seventh Chamber) of 10 October 2023. — Sberbank of Russia PAO v European Commission and Single Resolution Board. — Action for annulment – Economic and monetary union – Banking union – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption by the SRB of a resolution scheme – Endorsement decision by the Commission – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case T-525/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Sberbank of Russia contro le misure di risoluzione di Sberbank Croatia. Ha ritenuto non impugnabili autonomamente le due valuation reports del SRB e ha escluso che la ricorrente fosse direttamente interessata dalle decisioni di risoluzione, poiché non era azionista di Sberbank Croatia ma solo della società madre intermedia Sberbank Europe. L’eventuale perdita di valore della partecipazione o l’incidenza economica sul gruppo non bastano a integrare la diretta incidenza richiesta dall’articolo 263 TFUE.
Ricorso di annullamento contro i provvedimenti di risoluzione di Sberbank Croatia: inammissibilità per difetto di incidenza diretta sul socio indiretto Sberbank of Russia e per non impugnabilità autonoma delle valuation reports.
La questione giuridica
Se Sberbank of Russia, quale società madre ultima di Sberbank Europe e non azionista diretto di Sberbank Croatia, fosse legittimata a impugnare ai sensi dell’articolo 263 TFUE: (i) le Valuation Reports 1 e 2 predisposte dal SRB nel procedimento di risoluzione; (ii) la decisione del SRB di adottare il resolution scheme; (iii) la decisione della Commissione di endorsement dello stesso schema. In particolare, se tali atti fossero direttamente incidenti sulla sua situazione giuridica oppure se le valuation reports fossero atti meramente preparatori.
Principio di diritto
Le Valuation Reports 1 e 2 redatte dal SRB nell’ambito della procedura di risoluzione non sono atti impugnabili autonomamente, poiché l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 ne conferma la natura preparatoria e prevede che possano essere contestate solo insieme alla decisione finale del SRB. Inoltre, una società madre ultima che non è azionista diretto della banca sottoposta a risoluzione non è direttamente interessata, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalla decisione di risoluzione e dalla decisione di endorsement della Commissione, quando gli effetti lamentati incidono solo indirettamente sulla sua situazione economica tramite la partecipazione nella società intermedia, senza pregiudicare diritti giuridici propri nei confronti della banca risolta.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 33a della direttiva 2014/59/UE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2014/59/UE
- Articoli 126, 129, 130 e 144 del regolamento di procedura del Tribunale
Inammissibilità del ricorso di Sberbank of Russia contro la risoluzione di Sberbank Croatia
Si tratta di un ordine del Tribunale dell’Unione europea, Sezione settima, reso in un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE in materia di risoluzione bancaria nell’ambito dell’unione bancaria. Il Tribunale è stato investito della contestazione di atti adottati dal SRB e della decisione di endorsement della Commissione relativi a Sberbank Croatia.
Fatti e procedimento principale
Sberbank of Russia PAO è la capogruppo ultima del gruppo Sberbank Europe, che controllava Sberbank Europe AG; quest’ultima possedeva il 100% di Sberbank d.d. (Sberbank Croatia). A seguito del deterioramento della liquidità della banca croata, l’ECB ha constatato il 27 febbraio 2022 che essa era "failing or likely to fail" ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 806/2014.
Nello stesso contesto, il SRB ha adottato la Valuation Report 1, ha disposto la sospensione di taluni pagamenti ai sensi dell’articolo 33a della direttiva 2014/59/UE, ha poi adottato la Valuation Report 2 e, il 1° marzo 2022, il resolution scheme che prevedeva la vendita dell’attività bancaria tramite trasferimento delle azioni a Hrvatska Poštanska Banka d.d., con sostituzione degli organi amministrativi mediante un amministratore speciale. In pari data, la Commissione ha adottato la decisione (UE) 2022/948 di endorsement dello schema di risoluzione.
Oggetto del ricorso e eccezioni preliminari
La ricorrente chiedeva l’annullamento di:
- Decisione SRB/EES/2022/21 del SRB;
- Valuation Reports 1 e 2;
- Decisione della Commissione (UE) 2022/948.
La Commissione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo, tra l’altro, che la decisione di endorsement non era direttamente incidente nei confronti della ricorrente. Anche il SRB ha contestato la legittimazione della ricorrente, negando la diretta incidenza della decisione di risoluzione.
Valuation Reports 1 e 2: natura preparatoria e non impugnabilità autonoma
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014, secondo cui la valutazione costituisce parte integrante della decisione di applicazione dello strumento di risoluzione o dell’esercizio del potere di risoluzione e non è soggetta a un diritto di ricorso autonomo, ma può essere contestata insieme alla decisione del SRB.
Da ciò ha desunto che le valuation reports hanno natura preparatoria nel procedimento di risoluzione e non costituiscono atti impugnabili in via autonoma. Il ricorso è stato quindi dichiarato manifestamente irricevibile in tale parte.
Diretta incidenza sulle decisioni di risoluzione: criterio applicato
Quanto alla decisione del SRB e a quella della Commissione, il Tribunale ha ricordato il test consolidato della diretta incidenza ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE:
- l’atto deve incidere direttamente sulla situazione giuridica del ricorrente;
- non deve lasciare alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati dell’attuazione, che deve essere automatica e derivare unicamente dalla normativa UE.
Nel caso di specie, il Tribunale si è concentrato sul primo requisito, ritenendo assorbente la mancanza di incidenza diretta sulla situazione giuridica della ricorrente.
Mancanza di diritti giuridici diretti della ricorrente su Sberbank Croatia
Il Tribunale ha osservato che le decisioni contestate riguardavano Sberbank Croatia, disponendo la sua risoluzione, il trasferimento delle azioni e la sostituzione del management. Tuttavia, la ricorrente non era azionista di Sberbank Croatia, bensì della sola Sberbank Europe, che era la sua unica socia.
Ne consegue che i diritti di partecipazione al capitale, di percezione dei dividendi e di gestione di Sberbank Croatia appartenevano a Sberbank Europe, non a Sberbank of Russia. La ricorrente non poteva quindi vantare, in diritto, diritti propri nei confronti della banca croata idonei a essere direttamente incisi dagli atti impugnati.
Irrilevanza degli effetti economici e del controllo di gruppo
Il Tribunale ha respinto gli argomenti della ricorrente fondati su:
- il suo ruolo di capogruppo ultima e di controllore del gruppo Sberbank Europe;
- la asserita de facto espropriazione derivante dalla cessione forzata di Sberbank Croatia;
- la diminuzione di valore delle azioni detenute nella società intermedia;
- il suo coinvolgimento nel finanziamento della banca croata;
- i poteri gestori esercitati di fatto sul gruppo.
Secondo il Tribunale, tali elementi descrivevano al più effetti economici indiretti sulla situazione della ricorrente, non un’incidenza giuridica diretta. La capacità di influenzare la gestione di Sberbank Croatia era solo conseguenza del controllo esercitato sulla società intermedia Sberbank Europe e non costituiva un diritto giuridico proprio della ricorrente nei confronti della banca risolta.
Dispositivo e conseguenze accessorie
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso integralmente irricevibile. Non essendovi più una controversia principale, non ha esaminato le domande di intervento della BCE e della Repubblica di Croazia.
Quanto alle spese, ha condannato Sberbank of Russia a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle della Commissione e del SRB, con esclusione delle spese relative alle domande di intervento, che restano a carico di ciascuna parte che le ha sostenute.
Principio affermato
Per impugnare una decisione di risoluzione bancaria, il soggetto ricorrente deve dimostrare un’incidenza diretta sulla propria situazione giuridica; la mera perdita di valore economico della partecipazione o il controllo di fatto esercitato tramite una società intermedia non bastano. Le valuation reports del SRB sono atti preparatori non autonomamente impugnabili e possono essere contestate soltanto insieme alla decisione finale di risoluzione.
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