Corte di giustizia, Ordinanza C-363/23
Order of the Court of 11 October 2023. — Tinnus Enterprises LLC v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – Community design – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-363/23 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la richiesta di Tinnus Enterprises di far ammettere il proprio ricorso contro la sentenza del Tribunale relativa alla nullità di un disegno comunitario per ragioni tecniche ex articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero in larga parte generici, fattuali o attinenti alla valutazione delle prove, e che non fossero sufficientemente dimostrati gli asseriti contrasti con la giurisprudenza. Di conseguenza, la Corte ha negato l’autorizzazione a procedere e ha posto le spese a carico della ricorrente.
Ricorso per cassazione in materia di disegni comunitari: mancata autorizzazione a procedere perché il ricorso non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso di Tinnus Enterprises contro la sentenza del Tribunale, che aveva confermato la decisione dell’EUIPO in un procedimento di nullità fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte.
Principio di diritto
La Corte respinge la richiesta di autorizzazione a procedere quando il ricorrente non dimostra, in modo chiaro e dettagliato, che i motivi di impugnazione sollevino effettivamente una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione: non bastano affermazioni generali sulla frequenza della questione, sulla novità dell’argomento o su presunti errori di valutazione dei fatti e delle prove; inoltre, una censura di errata applicazione della giurisprudenza o di contraddizione con precedenti pronunce deve indicare con precisione la comparabilità delle situazioni e l’effettiva portata della contraddizione. Poiché Tinnus Enterprises si è limitata a contestazioni generiche, fattuali o probatorie, e non ha soddisfatto l’onere di prova richiesto dall’articolo 58a dello Statuto e dagli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura, il ricorso non è stato autorizzato a procedere.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Regolamento (CE) n. 6/2002
- Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002
Ricorso per cassazione in materia di disegni comunitari: mancata autorizzazione a procedere
La pronuncia riguarda un ricorso proposto da Tinnus Enterprises LLC avverso la sentenza del Tribunale del 29 marzo 2023 nella causa T‑535/21, relativa a un procedimento di nullità dinanzi all’EUIPO concernente un disegno comunitario per attrezzature di distribuzione di fluidi. La Corte, nella formazione competente a decidere se il ricorso possa essere esaminato nel merito, ha negato l’autorizzazione a procedere ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto.
Fatti e procedimento
Il Tribunale aveva respinto l’azione di Tinnus Enterprises volta all’annullamento e alla modifica della decisione della Terza Commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 giugno 2021, adottata nel contesto di un procedimento di nullità promosso da Mystic Products Import & Export, SL. Tinnus Enterprises ha quindi proposto ricorso per cassazione alla Corte di giustizia, accompagnandolo dalla richiesta necessaria di autorizzazione a procedere.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama il meccanismo introdotto dall’articolo 58a dello Statuto, che subordina la procedibilità di taluni ricorsi avverso decisioni del Tribunale in materia EUIPO alla previa dimostrazione che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta deve essere formulata secondo gli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura e contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire sulla sua ammissione. Sul piano sostanziale, la controversia verte sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari.
Motivi dedotti da Tinnus Enterprises
La ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avesse commesso tre errori nell’interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002:
- mancata definizione del concetto di "features of appearance" e limitazione indebita degli elementi di aspetto da considerare;
- erronea applicazione del criterio secondo cui gli elementi del disegno devono essere "solely dictated" dalla funzione tecnica;
- errata applicazione dei criteri elaborati nella sentenza DOCERAM quanto alla considerazione delle circostanze oggettive, in particolare riguardo a disegni alternativi e a una domanda di brevetto europeo.
La ricorrente ha inoltre affermato che la questione fosse importante per la prassi in materia di nullità dei disegni comunitari e che sussistessero contrasti con precedenti pronunce del Tribunale.
Ragionamento della Corte sull’ammissibilità
La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare, in modo specifico, che la questione dedotta è significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La sola circostanza che una questione si presenti in numerosi casi non è sufficiente a fondare tale significatività.
Quanto all’asserita novità delle questioni, la Corte precisa che il fatto che un tema non sia ancora stato esaminato dalla sua giurisprudenza non basta di per sé: occorre spiegare perché tale novità sia rilevante per lo sviluppo del diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermazioni generali sulla mancata interpretazione del concetto di "features of appearance" e sulla distinzione tra elementi di aspetto "dictated by" e "solely dictated by" la funzione tecnica.
La Corte osserva poi che varie censure riguardavano in realtà accertamenti di fatto e valutazioni probatorie del Tribunale, in particolare:
- la limitazione degli elementi di aspetto rilevanti a quattro componenti;
- la sufficienza o meno della domanda di brevetto europeo come prova;
- il valore probatorio attribuito a tale domanda. Tali doglianze, essendo di natura fattuale, non sono idonee a dimostrare una questione significativa ai fini dell’articolo 58a.
La Corte aggiunge che la denuncia di una distorsione delle prove, anche se fondata, non è normalmente idonea a far emergere una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Infine, quanto alla dedotta errata applicazione della sentenza DOCERAM e al preteso contrasto con altra giurisprudenza del Tribunale, la Corte afferma che non basta un richiamo generico a una presunta violazione della giurisprudenza: il ricorrente deve indicare con precisione le situazioni comparate e spiegare concretamente in che modo la contraddizione sollevi una questione rilevante per il diritto dell’Unione. Tinnus Enterprises non ha soddisfatto tale onere.
Decisione e spese
La Corte ha concluso che la richiesta non era idonea a dimostrare che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Pertanto, il ricorso non è stato autorizzato a procedere. Poiché la decisione è intervenuta prima della notifica all’altra parte, la ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Principio affermato
In sede di filtro dei ricorsi ex articolo 58a dello Statuto, la Corte esige una dimostrazione rigorosa e specifica della significatività della questione di diritto: non sono sufficienti affermazioni astratte, contestazioni di merito su fatti e prove o richiami generici a precedenti giurisprudenziali. Solo motivi che individuino chiaramente un problema giuridico idoneo a incidere sull’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione possono giustificare l’ammissione del ricorso.
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