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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-526/22

Order of the General Court (Seventh Chamber) of 10 October 2023. — Sberbank of Russia PAO v European Commission and Single Resolution Board. — Action for annulment – Economic and monetary union – Banking union – Single Resolution Mechanism for credit institutions and certain investment firms (SRM) – Resolution procedure applicable where an entity is failing or is likely to fail – Adoption by the SRB of a resolution scheme – Endorsement decision by the Commission – Lack of direct concern – Inadmissibility. — Case T-526/22

Giurisprudenza europea62022TO0526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso di Sberbank of Russia contro gli atti relativi alla risoluzione di Sberbank banka d.d. Ha ritenuto che le valuation reports fossero meri atti preparatori e che né la decisione SRB né quella della Commissione incidessero direttamente sulla posizione giuridica della ricorrente. Gli effetti lamentati dalla ricorrente sono stati qualificati come meri effetti economici o derivanti da un controllo di fatto, non idonei a fondare la legittimazione ad agire ex articolo 263 TFUE.

Inammissibilità del ricorso di Sberbank of Russia contro la decisione SRB di risoluzione di Sberbank banka d.d., le valutazioni preliminari e la decisione di endorsement della Commissione per difetto di diretta incidenza.

La questione giuridica

Se Sberbank of Russia, quale società madre ultima del gruppo Sberbank Europe ma non azionista diretto di Sberbank banka d.d., fosse legittimata a impugnare ex articolo 263 TFUE: (i) le Valuation Reports 1 e 2; (ii) la decisione SRB di adozione del regime di risoluzione; (iii) la decisione della Commissione di endorsement del regime di risoluzione. In particolare, se tali atti la riguardassero direttamente ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Principio di diritto

Un soggetto che non sia destinatario di una decisione di risoluzione bancaria e non sia titolare, in diritto, dei diritti societari sulla banca interessata non è "direttamente interessato" dagli atti che dispongono la risoluzione o ne approvano il contenuto, anche se è la holding ultima del gruppo e subisce riflessi economici o di controllo di fatto. Le valuation reports sono inoltre atti preparatori non autonomamente impugnabili; ne consegue l’inammissibilità del ricorso contro tutti gli atti impugnati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE
  • Articoli 126, 129, 130 e 144 del regolamento di procedura del Tribunale

Inammissibilità del ricorso contro gli atti di risoluzione di Sberbank banka d.d.

Si tratta di un’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea, resa in un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE, relativo alla risoluzione di Sberbank banka d.d. nell’ambito del Meccanismo di risoluzione unico. Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e, in sostanza, anche dal SRB.

Fatti e svolgimento del procedimento

Sberbank of Russia PAO era la società madre ultima del gruppo Sberbank Europe. Quest’ultima controllava Sberbank banka d.d., banca slovena oggetto della procedura di risoluzione avviata nel febbraio-marzo 2022 a seguito del peggioramento della liquidità e delle massicce fuoriuscite di depositi. La BCE aveva constatato che l’ente era "failing or likely to fail" ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014; il SRB aveva adottato le Valuation Reports 1 e 2 e poi il regime di risoluzione; la Commissione aveva approvato tale regime con decisione di endorsement.

Atti impugnati

La ricorrente chiedeva l’annullamento di:

  • Decisione SRB/EES/2022/20 del 1 marzo 2022, con cui è stato adottato un regime di risoluzione per Sberbank banka d.d.;
  • Valuation Reports 1 e 2 del 27 e 28 febbraio 2022;
  • Decisione (UE) 2022/947 della Commissione, con cui è stato approvato il regime di risoluzione.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 263 TFUE, quarto comma, sulla legittimazione dei soggetti non destinatari dell’atto;
  • l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014, sulla constatazione dello stato di dissesto o dissesto probabile e sull’adozione del regime di risoluzione;
  • l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014, relativo alle valutazioni funzionali alla risoluzione;
  • l’articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE, sulla sospensione di taluni obblighi di pagamento e consegna;
  • gli articoli 126, 129, 130 e 144 del regolamento di procedura, relativi alla decisione sull’inammissibilità e sulle spese.

Valuation Reports 1 e 2: natura preparatoria

Per quanto riguarda le due valuation reports, il Tribunale osserva che l’articolo 20, paragrafo 15, del regolamento n. 806/2014 le qualifica come parte integrante della decisione di risoluzione e prevede che non siano oggetto di impugnazione autonoma, salvo contestazione insieme alla decisione finale del SRB. Ne deriva che tali report hanno natura meramente preparatoria e non costituiscono atti impugnabili in via autonoma.

Decisione SRB e decisione di endorsement: assenza di incidenza diretta

Quanto agli atti di risoluzione veri e propri, il Tribunale chiarisce che Sberbank of Russia non è destinataria di tali decisioni e che esse non sono atti regolamentari. Era dunque necessario dimostrare una diretta incidenza sulla posizione giuridica della ricorrente, secondo i due criteri consolidati della giurisprudenza:

  • incidenza diretta sulla situazione giuridica;
  • assenza di discrezionalità per i destinatari incaricati dell’attuazione.

Il Tribunale si concentra sul primo criterio e lo esclude. La ricorrente non era azionista di Sberbank banka d.d., ma solo azionista della holding Sberbank Europe. I diritti societari sulla banca slovena appartenevano quindi, in diritto, alla società intermedia e non alla ricorrente. Di conseguenza, la risoluzione non incideva su diritti giuridici propri di Sberbank of Russia nei confronti di Sberbank banka d.d.

Rigetto degli argomenti della ricorrente

Il Tribunale respinge quattro ordini di argomenti:

  • il fatto che Sberbank of Russia fosse la holding ultima e controllasse il gruppo non le attribuiva diritti di proprietà diretti sulla banca slovena;
  • la diminuzione del valore delle partecipazioni in Sberbank Europe e l’impatto patrimoniale sulla ricorrente integravano solo effetti economici, non effetti giuridici;
  • la pretesa partecipazione alla gestione del gruppo e l’influenza sulla governance della banca slovena erano conseguenza di una situazione di fatto, derivante dal controllo su Sberbank Europe, e non di un diritto giuridico diretto sulla banca slovena;
  • il contributo al finanziamento della banca, infine, poteva al più mostrare un pregiudizio economico.

Il Tribunale richiama espressamente la giurisprudenza in materia di diretta incidenza, nonché la sentenza Trasta Komercbanka, per ribadire che gli effetti economici indiretti non bastano a fondare la ricevibilità del ricorso.

Esito e spese

Poiché nessuno degli atti impugnati era suscettibile di essere contestato da Sberbank of Russia, il ricorso è stato integralmente dichiarato inammissibile. Non essendo più necessario statuire sulla domanda di intervento della BCE, il Tribunale non si pronuncia su di essa. La ricorrente è stata condannata alle spese della Commissione e del SRB, salvo quelle relative all’intervento, che restano a carico di ciascuna parte intervenuta o interessata secondo quanto disposto dal Tribunale.

Principio affermato

La qualità di capogruppo o di azionista ultimo di una catena societaria non è sufficiente, da sola, a conferire la legittimazione ad agire contro una decisione di risoluzione bancaria riferita alla società controllata a valle: occorre una incidenza giuridica diretta sulla posizione del ricorrente, non essendo sufficienti perdita di valore della partecipazione, effetti patrimoniali o controllo di fatto sul gruppo.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariaammissibilità del ricorsocontrollo giurisdizionale degli atti dell’uesocietà bancarie e gruppi bancari

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