Sentenza n. 1037/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all'istanza del 19/09/2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l'accertamento dell'obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio del visto per motivi di studio e di fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza del 19 settembre 2025, avente a oggetto il rilascio di un visto d'ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la relativa domanda. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda, calendarizzato per il 16 dicembre 2025.
La decisione
Il TAR, ravvisati i presupposti dell'art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata in sede camerale, dopo aver sentito le parti. Ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché la fissazione dell'appuntamento ha attivato il procedimento per il rilascio del visto e ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo tra la richiesta e la notificazione del ricorso e l'attività dell'Amministrazione, anche in relazione all'elevato numero di istanze analoghe. L'Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorrente agisce ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto [...] integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio, alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, comma 5, e 117 c.p.a.
La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Consente la definizione immediata del giudizio nel merito in sede camerale, quando siano complete l'istruttoria e il contraddittorio e le parti siano state sentite.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda amministrativa integra l'attivazione del procedimento e, quando soddisfa integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., l'amministrazione adotta una condotta sopravvenuta che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente.
- Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., se sono trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il contraddittorio e l'istruttoria sono completi e le parti sono state sentite.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa principale non impedisce al giudice di regolare le spese e di porre a carico dell'amministrazione la restituzione del contributo unificato, anche quando le spese siano compensate.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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