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Sentenza

Sentenza n. 181/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione prima) n. 02208/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sez. I, n. 2208/2023, che aveva respinto la domanda risarcitoria per l’esclusione da un avviso regionale di finanziamento per percorsi formativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa aveva partecipato all’Avviso n. 20/2011 per ottenere un finanziamento di 253.728 euro destinato a due corsi di formazione nella provincia di Catania. Inizialmente le era stato attribuito un punteggio insufficiente, pari a 41/100, e il progetto era stato escluso dalla graduatoria. Dopo un articolato contenzioso, il CGARS aveva riconosciuto ulteriori punti, fino a determinare il punteggio complessivo di 56/100, e aveva disposto, in sede cautelare, che l’Amministrazione operasse come se l’impresa fosse stata ammessa al finanziamento, ammettendola poi con riserva alla riedizione dell’attività formativa per il periodo 2013-2014. Con successiva sentenza di revocazione, il CGARS aveva confermato il riconoscimento dei punteggi spettanti e l’illegittimità dell’esclusione. L’impresa ha quindi proposto domanda risarcitoria per i danni asseritamente derivati dall’esclusione e dalla mancata adozione del decreto di concessione del finanziamento, chiedendo il ristoro delle spese di ordinaria gestione sostenute negli anni 2012-2014, delle spese per prestazioni professionali e della perdita di esperienza o qualificazione professionale, qualificata come danno curriculare o perdita di chance. Il TAR aveva rigettato la domanda per carenza dell’elemento soggettivo e del nesso causale. In appello, l’impresa ha contestato tale decisione, sostenendo che la colpa dell’Amministrazione derivasse dalla mancata concessione del finanziamento nonostante le ordinanze cautelari e l’ammissione con riserva, che all’epoca vi fossero fondi disponibili e che la mancata percezione delle agevolazioni fosse causalmente riconducibile all’originaria esclusione illegittima. L’Amministrazione ha eccepito anche la formazione del giudicato sulla domanda risarcitoria e ha contestato la sussistenza degli elementi dell’illecito e la prova dei danni.

La decisione

Il CGARS ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR, ritenendo assorbito, per economia processuale, l’esame dell’eccezione di giudicato sollevata dall’Amministrazione. Quanto alle spese di ordinaria gestione — canoni di locazione, utenze, tassa rifiuti e iscrizione alla Camera di commercio — il Collegio ha ritenuto corretta la conclusione del TAR circa l’assenza di nesso causale: tali costi erano funzionali all’esistenza e all’ordinaria attività dell’organizzazione e non risultavano specificamente riferibili alla realizzazione dei corsi, le cui spese sarebbero state coperte dal contributo previa rendicontazione. Inoltre, l’impresa non aveva provato né la diretta riferibilità delle spese al progetto né l’effettivo pagamento delle somme. Quanto alle spese per prestazioni professionali, il giudice ha rilevato che non risultavano effettivamente pagate e che, comunque, si trattava di costi necessari per partecipare alla procedura selettiva, non configurabili come danno risarcibile derivante dalla mancata attribuzione del beneficio. Il danno curriculare o da perdita di chance è stato ritenuto del tutto sfornito di prova. La valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. non poteva supplire alla mancanza di prova, essendo ammessa soltanto quando sia impossibile o estremamente difficile dimostrare precisamente l’ammontare del danno, circostanza non dimostrata nel caso concreto. La carenza della prova di almeno uno degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c. ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria, senza necessità di esaminare ulteriormente l’elemento soggettivo. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della vicenda procedimentale e processuale.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La domanda risarcitoria è stata respinta perché non risultava provata almeno una componente costitutiva dell’illecito civile, in particolare il danno e il nesso causale rispetto alle voci richieste.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa del danno è ammessa soltanto quando sia impossibile o estremamente difficile fornire una precisa prova del suo ammontare; non può essere utilizzata per colmare la totale carenza di prova del pregiudizio.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno da illegittima esclusione da una procedura di finanziamento pubblico richiede la prova concreta del pregiudizio e del nesso causale tra l’azione amministrativa illegittima e ciascuna voce di danno richiesta.
  • Le spese di ordinaria gestione sostenute da un’impresa non sono risarcibili per il solo fatto dell’esclusione da un finanziamento, quando risultino funzionali all’esistenza generale dell’organizzazione e non siano specificamente riferibili alla realizzazione del progetto cui il finanziamento si riferiva.
  • Le spese professionali sostenute per partecipare a una procedura selettiva non costituiscono automaticamente un danno risarcibile conseguente alla mancata attribuzione del beneficio, soprattutto quando non sia provato l’effettivo pagamento delle somme.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone la prova dell’esistenza del danno e può operare soltanto per determinarne l’ammontare quando la quantificazione precisa sia impossibile o estremamente difficile; non supplisce alla mancata dimostrazione del pregiudizio.
  • Il danno curriculare o da perdita di chance derivante dalla mancata partecipazione a un’attività finanziata deve essere dimostrato in concreto e non può essere riconosciuto in via meramente presuntiva o forfettaria.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiContributi e finanziamenti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivo

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