Regolamento (UE) 2016/1813
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione, del 7 ottobre 2016, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la struttura uniforme dei file contabili che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per FEAGA e FEASR, incluse tabella delle X, dichiarazione annuale, spiegazione delle differenze e liste di codici. Regola inoltre il formato tecnico dei file, i canali di invio tramite STATEL/eDAMIS e la codificazione di dati, misure e codici di bilancio FEASR. L’obiettivo è consentire la riconciliazione tra le diverse dichiarazioni finanziarie e agevolare la liquidazione dei conti, la sorveglianza e la previsione.
Definisce forma, contenuto e modalità di trasmissione delle informazioni contabili FEAGA e FEASR alla Commissione per la liquidazione dei conti, la sorveglianza e la previsione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, tramite l’organismo di coordinamento e gli organismi pagatori, per la trasmissione alla Commissione delle informazioni contabili relative alle spese e alle entrate del FEAGA e del FEASR. Riguarda l’esercizio finanziario 2017 per la tabella delle X e la dichiarazione annuale, mentre le specifiche tecniche dell’allegato II si riferiscono all’esercizio finanziario 2016 iniziato il 16 ottobre 2015. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; il regolamento 2015/1532 è abrogato dal 16 ottobre 2016.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione
Il regolamento definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione per la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, nonché per finalità di sorveglianza e previsione. La disciplina si innesta nel sistema del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, e sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 per l’esercizio finanziario 2017.
Ambito soggettivo e funzione del sistema di trasmissione
Sono tenuti agli adempimenti gli Stati membri, tramite l’organismo di coordinamento e gli organismi pagatori. Il sistema è pensato per raccogliere in modo standardizzato i dati relativi alle spese e alle entrate FEAGA/FEASR, consentendo il confronto tra dichiarazioni mensili, trimestrali, annuali e tabella delle X.
Struttura generale dei file e regole tecniche
L’allegato II impone che i file siano trasmessi tramite STATEL/eDAMIS. I file devono essere in formato flat file, con record separati da punto e virgola, campi ordinati secondo l’intestazione e regole stringenti su codifica, numeri, date e assenza di caratteri non ammessi. È richiesto l’uso della versione più recente del client eDAMIS, mentre la validazione offline può avvenire tramite WinCheckCsv.
Tabella delle X: campi, codici e logica di compilazione
L’allegato I contiene la tabella delle X per l’esercizio finanziario 2017, che indica per ciascun codice di bilancio e voce quali campi devono essere compilati. I campi riguardano pagamenti, beneficiari, domande di aiuto o di pagamento, prodotti e controlli in loco, con indicazione tramite X, A e D di ciò che è obbligatorio, aggiunto o soppresso rispetto al sistema precedente. La tabella serve a determinare la struttura del file dei dati trasmessi e a garantire l’allineamento con le informazioni contabili richieste dalla Commissione.
Dati relativi ai pagamenti
Tra i campi principali figurano:
- F100, codice dell’organismo pagatore;
- F101, numero di riferimento del pagamento;
- F103, tipo di pagamento, con codici da 0 a 7;
- F105, indicazione se il pagamento è soggetto a sanzione;
- F105B, importo della sanzione amministrativa ex articolo 91 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- F105C, importi ridotti o esclusi per controlli amministrativi e/o in loco;
- F106, importo della spesa FEAGA/FEASR o, in altra accezione, spesa pubblica;
- F107, valuta EUR;
- F108, data del pagamento;
- F109, codice bilancio;
- F110, campagna di commercializzazione, anno civile o periodo.
Il regolamento precisa che F106 deve riferirsi solo alle spese FEAGA/FEASR, escludendo le spese nazionali. Per FEAGA, la somma per codice bilancio deve coincidere con la tabella 104; per FEASR, con le dichiarazioni di spesa trimestrali del medesimo periodo.
Dati relativi al beneficiario e agli organismi intermedi
I campi F200, F201, F202A, F202B e F202C identificano sempre il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C si usano solo se il pagamento passa tramite un organismo intermedio. Il campo F207 indica la regione e sottoregione NUTS 3 del beneficiario, salvo il caso di regione extra (MSZZZ) quando il codice non esiste.
Domande di aiuto/domande di pagamento
I campi F300, F300B, F301, F304 e F307 servono a rintracciare le domande, indicare la data di presentazione/ricezione, il numero di progetto o contratto, l’ufficio responsabile e l’archivio dei giustificativi. Per il settore vitivinicolo e per le misure di sviluppo rurale sono richiamate specifiche fonti normative per la determinazione della data di domanda.
Dati relativi al prodotto e alle quantità
La sezione prodotto include campi quali F500, F502, F503, F508A, F508B, F509A, F510, F511, F531, F532 e F533. Il regolamento chiarisce che le quantità vanno normalmente dichiarate una sola volta; in caso di anticipo seguito da saldo, la quantità va indicata nell’anticipo, mentre le modifiche vanno riportate nei pagamenti successivi. Per le misure FEASR, F500 rinvia agli elenchi nazionali e, per la voce 05046001, alla tabella dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014. Il codice F510 può contenere anche l’aspetto specifico di sviluppo rurale; F533 è la zona viticola secondo il regolamento (UE) n. 1308/2013.
Controlli in loco
Il campo F600 indica il tipo di controllo in loco effettuato con riguardo all’anno di domanda o all’anno civile corrispondente. I codici includono N, F, C, T e le combinazioni FT, CT, CF e FTC. Se vi sono più visite per la stessa misura e lo stesso produttore, si effettua una sola dichiarazione.
Dichiarazione annuale
La dichiarazione annuale può essere presentata come file unico per tutti gli organismi pagatori oppure in file distinti. Deve contenere per ciascun organismo pagatore gli importi totali con i codici bilancio e di valuta, e si trasmette con il tipo di invio ANNUAL-DECLARATION. Per il FEAGA non devono comparire codici bilancio senza spese dichiarate.
Spiegazione delle differenze e codici di riconciliazione
Quando emergono differenze tra dichiarazione annuale e dichiarazioni mensili, trimestrali o tabella delle X, l’organismo di coordinamento deve trasmettere il file DIFFERENCE-EXPLANATION. I codici distinguono tra FEAGA, FEASR e tabella delle X e coprono errori amministrativi, arrotondamenti, imputazioni errate, separazione degli esercizi, pagamenti pendenti in banca, recuperi, doppie iscrizioni, ridistribuzioni per Fondo, tassi di cofinanziamento, rettifiche di cambio, condizionalità e altri casi. Per il FEASR, il codice va integrato con due caratteri relativi all’aspetto specifico; il codice B30 vale solo se la riassegnazione non incide sul totale di spesa del codice bilancio interessato.
Documentazione dei codici e invio unitario
Se lo Stato membro utilizza codici non standard per i campi previsti dagli allegati, deve inviare una code list per ciascun organismo pagatore, tramite il tipo di invio CODE-LIST. Tutti i file devono essere trasmessi in un unico invio; se sono stati trasmessi dati falsi o se si verifica un problema tecnico, l’organismo di coordinamento deve informare immediatamente la Commissione e chiedere la soppressione dei file errati, inviando poi i file corretti in sostituzione integrale.
Codice di bilancio FEASR
L’allegato IV disciplina in dettaglio il codice F109 per il FEASR 2014-2020. La base è la voce 05046001, seguita da:
- due cifre per la misura;
- tre cifre per categoria di aliquote, deroghe/altre dotazioni e applicabilità di determinate disposizioni;
- due cifre per il numero del programma. Sono previsti codici specifici per misure FEASR, categorie regionali e deroghe, oltre a esempi di composizione del codice completo.
Profilo pratico per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il regolamento impone soprattutto una disciplina tecnica di compliance documentale: la correttezza dei codici, la coerenza tra file e dichiarazioni, la gestione delle rettifiche e la tracciabilità dei dati sono essenziali per evitare incoerenze contabili e problemi nella liquidazione dei conti. La rilevanza operativa è massima per gli organismi pagatori, gli organismi di coordinamento e i soggetti coinvolti nella gestione finanziaria delle misure della PAC.
Disposizioni principali
Forma e contenuto delle informazioni contabili
L’articolo 1 rinvia agli allegati I, II, III e IV per la definizione della forma, del contenuto e delle modalità di trasmissione delle informazioni contabili di cui all’articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
Abrogazione del regolamento precedente
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 con effetto dal 16 ottobre 2016.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 ottobre 2016.
Struttura dei file e trasmissione tecnica
L’allegato II impone l’uso del sistema STATEL/eDAMIS, del tipo di invio X-TABLE-DATA per i file di dati, ANNUAL-DECLARATION per la dichiarazione annuale, DIFFERENCE-EXPLANATION per la spiegazione delle differenze e CODE-LIST per gli elenchi di codici. I file devono essere flat file, con record separati da punto e virgola, codifica ASCII e formati standard per numeri, date e codici.
Contenuti della tabella delle X e della dichiarazione annuale
L’allegato I e l’allegato III definiscono i campi da comunicare per pagamenti, beneficiari, domande, prodotti e controlli in loco. Per la dichiarazione annuale sono richiesti F100, F109, F106 e F107; per la tabella delle X sono previsti campi specifici e l’indicazione, tramite X, A e D, delle informazioni obbligatorie, aggiunte o soppresse rispetto al regolamento precedente.
Spiegazione delle differenze
L’allegato II impone la trasmissione di un file di riconciliazione quando vi siano differenze tra dichiarazione annuale e dichiarazioni mensili, trimestrali o tabella delle X. Sono previsti codici di spiegazione per FEAGA, FEASR e tabella delle X, con ulteriori estensioni per gli aspetti specifici FEASR; il file riporta F100, F109, Exco e F106.
Codici di bilancio FEASR
L’allegato IV disciplina la struttura del codice F109 per il FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020: base 05046001, seguita da codice misura, categoria di aliquote, deroghe/altre dotazioni, applicabilità di specifiche disposizioni e numero del programma.
Obblighi di coerenza e rettifica dei dati
Le istruzioni impongono che i dati contabili siano coerenti con le dichiarazioni mensili, trimestrali e con le somme dei record; in caso di dati errati o trasmissioni difettose, l’organismo di coordinamento deve avvisare immediatamente la Commissione e inviare i file corretti sostitutivi.
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